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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 7 del 22 gennaio 2008


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 4049 del 11 dicembre 2007

Contratti di formazione specialistica - adozione schema-tipo. Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie, On. dott.ssa Francesca Martini, riferisce quanto segue.

Il Decreto Legislativo 17.08.1999, n.368 recante "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", modificato dalla legge 26 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), disciplina, tra l'altro, la formazione specialistica dei Medici.

In particolare, il Decreto Legislativo 368/99 prevede che, a decorrere dall'a.a. 2006/2007, siano stipulati specifici contratti annuali di formazione specialistica e che il relativo schema tipo sia definito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto del 6 luglio 2007 ha provveduto, ai sensi della sopra citata normativa, a definire lo schema tipo di contratto dei Medici in formazione specialistica.

In particolare, è stato previsto che il contratto sia stipulato tra lo Specializzando, l'Università ove ha sede la Scuola di Specializzazione e la Regione nel cui territorio hanno sede le Aziende Sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa della Scuola di Specializzazione.

Con provvedimento n. 3733 del 20 novembre 2007 la Giunta regionale ha demandato al Segretario regionale Sanità e Sociale la definizione delle modalità per la sottoscrizione dei contratti.

Effettuate le dovute verifiche normative e contabili e sentite le Università di Padova e di Verona, si ritiene opportuno prendere atto del testo definito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, introducendo tuttavia, all'art. 1, comma 1, per motivi di semplificazione e tempestività nell'adozione degli atti ed in accordo con gli Atenei di Padova e di Verona, la seguente clausola di rinnovo automatico dei contratti: "Il presente contratto è automaticamente prorogato di anno in anno per tutta la durata del corso di specializzazione, previa verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti". Pertanto il testo finale che si propone all'approvazione è riportato nell'ALLEGATO A al presente provvedimento.

Per quanto attiene alla copertura finanziaria si dà atto come la stessa sia assicurata integralmente per i contratti di formazione specialistica statali dai fondi trasferiti dal Ministero dell'Università e della Ricerca agli Atenei, e dai fondi regionali solo per quanto attiene agli ulteriori contratti aggiuntivi regionali.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento. 

LA GIUNTA REGIONALE

  • Udito il relatore incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
  • Visto il decreto legislativo 17.8.1999, n. 368;
  • Visto il DPCM 7 marzo 2007;
  • Visto il DPCM 6 luglio 2007;]

delibera

1.      di approvare lo schema tipo di contratto dei Medici in formazione specialistica presso le Scuole di Specializzazione delle Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università degli Studi di Padova e Verona che, riportato nell'ALLEGATO A al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e contestuale;

2.      di dare atto che, per quanto riguarda la Regione del Veneto, i contratti di cui al punto 1 saranno stipulati dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato;

3.      di dare atto, per quanto attiene alla copertura finanziaria, che la stessa è assicurata integralmente dai fondi trasferiti dal Ministero dell'Università e della Ricerca agli Atenei, per quanto riguarda i contratti di formazione specialistica statali, e dai fondi regionali, specificamente stanziati con appositi provvedimenti, solo per quanto attiene agli ulteriori contratti aggiuntivi regionali.

(seguono allegati)

4049_AllegatoA_202322.pdf

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