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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 108 del 18 dicembre 2007


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3733 del 20 novembre 2007

Indirizzi regionali per l'istituzione dell'Osservatorio della formazione medica specialistica e la stipulazione dei contratti di formazione specialistica. (Decreto Legislativo 368/1999).

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie, On. dott.ssa Francesca Martini, riferisce quanto segue.

Il Decreto Legislativo 17.8.1999, n. 368 recante "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", modificato dalla legge 26 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), disciplina, tra l'altro, la formazione specialistica dei Medici.

In particolare, il Decreto Legislativo prevede la stipula di uno specifico contratto annuale di formazione specialistica e demanda la definizione dello schema-tipo ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tale contratto deve essere stipulato tra lo Specializzando, l'Università ove ha sede la Scuola di Specializzazione e la Regione nel cui territorio hanno sede le Aziende Sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa della Scuola di Specializzazione.

La formazione dei Medici specialisti implica la rotazione degli stessi presso le strutture inserite nella rete formativa nonchè la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale sono assegnati, la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alla direttive ricevute dal Tutore, di intesa con la Direzione Sanitaria e con i Dirigenti responsabili delle strutture delle Aziende Sanitarie presso cui si svolge la formazione.

All'uopo l'Azienda Sanitaria presso la quale lo Specializzando svolge l'attività formativa deve provvedere con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal Medico in formazione nelle proprie strutture alle stesse condizioni del proprio personale.

La determinazione del trattamento economico del contratto, costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, viene demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le predette disposizioni vengono fatte decorrere dall'anno accademico 2006/2007 ed agli oneri recati dal decreto legislativo 368/99 vengono destinate apposite risorse statali.

Per quanto riguarda il contratto di formazione specialistica, il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto del 7 marzo 2007, senza sentire le Regioni, ha determinato la parte fissa annua lorda che risulta essere pari ad € 22.700,00 per ciascun anno di formazione, mentre la parte variabile annua lorda risulta essere pari ad € 2.300,00 per ciascuno dei primi due anni e ad € 3.300,00 per ciascuno dei successivi anni di formazione specialistica.

Infine, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 2007 ha definito lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei Medici, da stipularsi tra la Regione, l'Università lo Specializzando.

A seguito dunque del recente ed articolato completamento a livello statale dell'ambito giuridico di riferimento riguardante la formazione del Medico specialista, è ora possibile precisare il quadro degli interventi da doversi porre in atto.

Allo scopo, la Giunta demanda al Segretario regionale Sanità e Sociale la definizione delle modalità per la sottoscrizione dei contratti di formazione specialistica, a cui verrà dato seguito non appena le necessarie risorse economiche saranno state rese disponibili da parte dei competenti Ministeri, nonchè la determinazione degli indirizzi necessari ad una attuazione uniforme sul territorio regionale delle disposizioni contenute nel contratto di formazione specialistica di cui al DPCM 6 luglio 2007.

Il medesimo decreto legislativo 17.8.1999, n. 368 prevede altresì l'istituzione nelle Regioni, presso le quali sono presenti le Scuole di Specializzazione, dell'Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica.

Ai sensi dell'art. 44 l'Osservatorio è composto, in forma paritetica, da Docenti universitari e Dirigenti sanitari delle strutture presso le quali si svolge la formazione, nonchè da tre rappresentanti dei Medici in formazione specialistica. L'organismo è presieduto da un Preside di Facoltà designato dai Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università della Regione.

Tra le funzioni essenziali dell'organismo di cui trattasi, così come individuati dalla norma, si distingue il compito di definire i criteri per la rotazione dei Medici in formazione presso le strutture delle Aziende Sanitarie inserite nella rete formativa delle Scuole di Specializzazione nonché la verifica dello standard di attività assistenziali dei Medici specializzandi.

Il comma 3 del medesimo articolo dispone che l'organizzazione dell'attività dell'Osservatorio è disciplinata dai protocolli d'intesa fra Università e Regione e negli accordi fra le Università e le Aziende Sanitarie, attuativi delle predette intese stipulate ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 502/1992, e successive modificazioni.

Il compito di istituire l'Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica viene altresì demandato dalla Giunta regionale al Segretario regionale Sanità e Sociale, nell'ambito della più ampia intesa tra la Regione del Veneto e le Università degli Studi di Padova e di Verona.

Il relatore, conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

 

LA GIUNTA REGIONALE

  • Udito il relatore incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
  • Visto il decreto legislativo 17.8.1999, n. 368;
  • Visto il DPCM 7 marzo 2007;
  • Visto il DPCM 6 luglio 2007;]

delibera

Di demandare al Segretario regionale Sanità e Sociale:

  1. la definizione delle modalità per la sottoscrizione dei contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi, a cui verrà dato seguito non appena le necessarie risorse economiche saranno state rese disponibili da parte dei competenti Ministeri;
  2. la determinazione degli indirizzi e criteri necessari ad una attuazione uniforme sul territorio regionale delle disposizioni contenute nel contratto di formazione specialistica di cui al DPCM 6 luglio 2007;
  3. l'istituzione dell'Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica, nell'ambito della più ampia intesa tra la Regione del Veneto e le Università degli Studi di Padova e di Verona.

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