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Materia: Designazioni, elezioni e nomine
Deliberazione della Giunta Regionale n. 3456 del 30 ottobre 2007
D.M. 18.02.1982, art. 6 L.R. 03.08.1982, art. 10. Tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica. Nomina del Segretario della Commissione Regionale d'Appello giudicante i ricorsi contro le certificazioni di inidoneità alla pratica sportiva agonistica. Triennio 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2008.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie - On. Dott.ssa Francesca Martini - riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 2656 del 28/05/1982 esecutiva, la Giunta Regionale provvedeva alla Costituzione della Commissione Regionale d'Appello per l'idoneità sportiva agonistica, prevista dall'art. 6 del D.M. 18/02/1982, nonchè dell'art. 10 della L.R. 03/06/1981 n. 25.
Con deliberazione n. 4402 del 30/12/2005, esecutiva, si è provveduto al più recente rinnovo della Commissione stessa fino al 31/12/2008.
Dal 1° giugno 2007 la Commissione è rimasta priva del Segretario nominato con la predetta delibera n. 4402/2005, per cui appare necessario provvedere nella copertura della funzione vacante.
Valutata le professionalità disponibili in riferimento alle specifiche esperienze in materia, è emerso che il Sig. Marcello Verde, attualmente consulente del Centro Regionale di Riferimento per il Coordinamento del Sistema Epidemiologico Regionale che è gestito dall'Azienda U.L.S.S. n. 8 Montebelluna, in esecuzione delle direttive della Direzione Regionale Piani e Programmi Socio-Sanitari, e particolarmente esperto delle problematiche della medicina sportiva ed ha già ricoperto per lungo tempo l'incarico di Segretario della predetta Commissione
Lo stesso, visto il curriculum vitae, appare quindi, essere per la particolare professionalità ed esperienza, la persona più idonea e competente ad assumere l'incarico in argomento.
Va oltre evidenziato che al Segretario della Commissione, come previsto dalla già citata delibera spetta, ai sensi dell'art. 187 della L.R. n. 12 del 10/06/1991, una indennità per ogni giorno di presenza pari a € 67,14.= (sessantasette/14) oltre al rimborso delle spese di viaggio opportunamente documentate ai sensi della vigente normativa.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
delibera
2) di prevedere a favore del Segretario, per l'attività in parola, ai sensi dell'art. 187 della L.R. n. 12 del 10/06/1991, una indennità per ogni giorno di presenza pari a € 67,14.= (sessantasette/14) oltre al rimborso delle spese di viaggio opportunamente documentate ai sensi della vigente normativa.
3) Di dare atto che gli oneri di cui al presente provvedimento per l'anno finanziario 2007, sono già stati impegnati con decreto del Dirigente Regionale Piani e Programmi Socio Sanitari n. 29 del 29 marzo 2007 al numero progressivo 1658, e di dare altresì atto che per l'anno finanziario 2008 gli oneri relativi saranno impegnati con successivo decreto.
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