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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 3258 del 16 ottobre 2007
Tariffario Unico Regionale relativo alle prestazioni rese dalle strutture del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Ulss del Veneto per l'esecuzione delle vaccinazioni: modifica alla D.G.R. n. 322 del 13.02.2007.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie, On. Dott.ssa Francesca Martini, riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 322 del 13/02/2007 la Giunta regionale ha definito il Tariffario Unico Regionale per le vaccinazioni, relativamente alle prestazioni rese dalle strutture del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Ulss del Veneto, integrando e modificando quanto in precedenza disposto dalle deliberazioni n. 1948 del 20/07/2001, n. 3888/2001, n. 922 del 19/04/2002 e n. 3930 del 30/12/2002.
Considerato che la gara regionale per il vaccino antinfluenzale svoltasi quest'anno ha visto una sostanziale diminuzione del suo costo e che la Campagna nazionale di vaccinazione antinfluenzale 2007-2008 prevede un notevole aumento della copertura della popolazione anche in vista di una possibile pandemia influenzale, si rende necessario modificare il tariffarioUnico Regionale per la parte relativa all'esecuzione delle vaccinazione antinfluenzale eseguita dai Dipartimenti di Prevenzione.
Per quanto sopra esposto si propone di stabilire in euro 10,00 la tariffa del vaccino per singola dose per la somministrazione alla categoria dei soggetti non a rischio e per i quali non è prevista la gratuità dalla normativa nazionale e regionale, specificando che l'importo indicato s'intende comprensivo di IVA e del costo della prestazione sanitaria per la somministrazione.
La nuova tariffa del vaccino antinfluenzale entrerà in vigore a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTE le D.G.R. n. 1948 del 20.07.2001, n. 3888 del 31.12.2001, n. 922 del 19. 04.2002 e n. 3930 del 30.12.2002; DGR n. 322 del 13.02.2007;]
delibera
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