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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 94 del 30 ottobre 2007


Materia: Cultura e beni culturali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3008 del 02 ottobre 2007

Ridefinizione dei criteri per la concessione dei contributi a favore degli archivi previsti dall'art. 42 della L.R. n. 50 del 1984 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale".

Il Presidente della Giunta Regionale On. Dott. Giancarlo Galan riferisce quanto segue.

Attraverso lo strumento della Legge Regionale n. 50 del 1984, in particolare il suo titolo V, la Regione promuove la valorizzazione del patrimonio archivistico del territorio veneto tramite il sostegno finanziario a progetti finalizzati al riordino, all'inventariazione e alla fruizione degli archivi, nonché al restauro del materiale archivistico di particolare pregio.

L'esperienza maturata in questi anni suggerisce di ridefinire le modalità di gestione di tale sostegno finanziario, per migliorarne gli effetti sotto il profilo della qualità dei servizi e della trasparenza amministrativa.

1. Archivi ammessi al contributo regionale

Possono concorrere al riparto annuale dei fondi gli archivi appartenenti a Enti Locali o ad enti di proprietà di soggetti diversi dallo Stato o da Enti locali territoriali, in possesso della dichiarazione di interesse locale rilasciata ai sensi dell'art. 41 della legge 50/1984.

Le attività da ammettere a contributo sono quelle indicate all'art. 42 ovvero:

a)      la sistemazione e la corretta collocazione del materiale archivistico;

b)      l'acquisto di attrezzature di contenimento e classificazione di detto materiale;

c)      il restauro del materiale archivistico di particolare interesse culturale.

2. Termini e modalità per la presentazione delle domande

Le domande, redatte utilizzando l'apposita modulisticadisponibile anche nel sito internet www.regione.veneto.it , devono essere obbligatoriamente corredate da:

  • scheda descrittiva dell'archivio,
  • progetto d'intervento,
  • autorizzazione della Soprintendenza Archivistica per il Veneto per i progetti di restauro,
  • parere della Soprintendenza Archivistica per il Veneto per i progetti di ordinamento o inventariazione.

L'autorizzazione della Soprintendenza è requisito indispensabile per l'ammissione dei progetti di restauro e può essere presentata ad integrazione delle domande entro e non oltre il 31 gennaio.

Il parere o la richiesta del parere inviato alla Soprintendenza Archivistica per il Veneto per i progetti di ordinamento e inventariazione, può pervenire ad integrazione delle domande entro e non oltre il 31 gennaio.

Le domande devono pervenire, a pena di inammissibilità, entro il 30 settembre, nel caso di invio tramite raccomandata fa fede, ai fini del rispetto dei termini, il timbro postale di partenza.

Per tutti i soggetti diversi da Enti Locali territoriali che non siano costituiti in ONLUS va apposta la marca da bollo del valore vigente.

3. Criteri di valutazione dei progetti presentati e definizione dei contributi

La strategia contributiva della Regione a favore degli archivi è orientata secondo i seguenti principi:

-          favorire gli interventi in cui il titolare dell'archivio s'impegna con maggiore spesa;

-          dare una corsia preferenziale alle istanze riguardanti il restauro;

-          preferire i progetti di riordino e inventariazione rispetto all'acquisto di materiali di contenimento, classificazione, scaffali e attrezzature;

-          favorire i piccoli comuni, al di sotto dei 10.000 abitanti e in misura maggiore quelli al di sotto dei 5.000 abitanti;

-          sostenere i sistemi archivistici;

-          anteporre i progetti che presuppongono interventi su documentazione antica e di pregio;

-          sostenere le progettualità supportate da un piano finanziario coerente con la portata dell'iniziativa e da impegni finanziari effettivi, accompagnati da adeguati preventivi di spesa;

In corso d'istruttoria i progetti vengono quindi valutati tenendo conto della tipologia delle attività per cui si richiede il finanziamento, dell'entità del preventivo di spesa, della dimensione del comune.

Al fine di definire i singoli contributi, ogni istanza presentata ottiene un punteggio costruito in base ai seguenti criteri:

-          un punto per ogni 1.000,00 Euro di preventivo (autorizzato dalla Soprintendenza) per progetti di restauro;

-          un punto per ogni 2.500,00 Euro di preventivo per progetti di riordino e/o inventariazione;

-          un punto per ogni 5.000,00 Euro di preventivo per acquisto di materiali di contenimento e scaffalature;

-          due punti per i comuni con meno di 10.000 abitanti;

-          tre punti per i comuni con meno di 5.000 abitanti;

-          quattro punti per i progetti di sistema (vedi art. 40 Legge 50/1984).

L'importo annualmente stanziato per il riparto viene quindi diviso tra tutti gli ammessi al contributo proporzionalmente al punteggio ottenuto, fermo restando il tetto massimo del settanta per cento del preventivo ammesso (L.R. 50/1984 art. 48, comma primo).

4. Obblighi dei beneficiari del contributo

A. Documentazione

I beneficiari del contributo regionale hanno l'obbligo di realizzare l'iniziativa nei modi e tempi indicati nella domanda di contributo.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'esercizio di riferimento ai fini dell'erogazione del contributo il beneficiario dovrà inviare la documentazione relativa alla realizzazione del progetto contenente:

  • attestazione di spesa dell'avvenuta regolare esecuzione delle iniziative messe a contributo;
  • relazione scientifica sull'attività svolta con il contributo regionale redatta dall'archivista incaricato, per i lavori di ordinamento e inventariazione;
  • copia dell'inventario o censimento dell'archivio, qualora il progetto lo preveda;
  • valutazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati nel progetto presentato.

B. Rendicontazione

La liquidazione del contributo regionale avviene, a conclusione dell'attività, su presentazione di idonea rendicontazione che dovrà essere inoltrata dal beneficiario entro il termine previsto. L'obbligo della rendicontazione viene assolto mediante la presentazione di attestazione dell'avvenuta regolare esecuzione delle iniziative messe a contributo, indicante documenti di spesa riferiti al progetto e intestati esclusivamente al soggetto beneficiario del contributo.

La spesa da rendicontare, corrispondente alla spesa ammessa, deve superare di almenoil 50% il valore del contributo regionale stesso.

Sul sito www.regione.veneto.it sono reperibili i fac-simile dell'attestazione di spesa da inviare sia per i soggetti pubblici sia per gli enti privati.

Qualora il beneficiario non realizzi l'iniziativa o non rendiconti la somma minima, si provvederà alla revoca o alla riduzione proporzionale del contributo rispetto alla spesa rendicontata con Decreto del dirigente competente.

Tutta la documentazione relativa alle spese e alle entrate dovrà essere conservata presso la sede dell'organismo beneficiario a disposizione dei controlli a campione che l'Amministrazione regionale potrà disporre.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

  • UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
  • VISTA la L.R. 5 settembre 1984, n. 50;
  • VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  • CONDIVISO quanto esposto in narrativa;

delibera

1. di approvare i criteri per la concessione dei contributi ordinari agli archivi di ente locale o di interesse locale così come esposti in narrativa;

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