Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 88 del 09 ottobre 2007


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2811 del 11 settembre 2007

Protocollo d'intesa per la stabilizzazione del personale precario dell'area comparto delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale. Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e Legge regionale 16 agosto 2007, n. 22

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie, On. dott.ssa Francesca Martini, riferisce quanto segue.

L'articolo 1, comma 565, lettera c) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato » (Legge finanziaria 2007) prevede tra l'altro che le aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale - nell'ambito degli indirizzi fissati dalle Regioni nella loro autonomia - possano valutare, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa, la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

La norma suindicata prevede altresì che le Regioni, nella definizione dei predetti indirizzi, possano nella loro autonomia far riferimento ai principi desumibili dalle disposizioni di cui ai commi da 513 a 543, riguardanti le amministrazioni dello Stato ed altri enti ed amministrazioni pubbliche.

L'articolo 37 della Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 « Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 », nel determinare gli interventi per la razionalizzazione della spesa delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale, stabilisce che la spesa per il personale debba essere compatibile con gli obiettivi di bilancio assegnati dalla Regione a ciascuna azienda od ente e, comunque, non debba superare per ciascun anno del triennio 2007-2009, quella sostenuta allo stesso titolo nel 2006, fatti salvi i maggiori oneri derivanti dalla applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

L'articolo 2 della Legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 « Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla Legge finanziaria 2006 in materia di personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali » autorizza la Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 1, comma 565, lettera c) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad adottare disposizioni per la stabilizzazione a domanda, con la necessaria gradualità, del personale precario del Servizio Sanitario Regionale, ivi compreso quello medico e veterinario.

In conformità all'articolato quadro normativo sopra richiamato e tenuto conto delle necessità del Servizio Sanitario Regionale, l'Assessore alle Politiche Sanitarie - tenuto conto dellanecessitàedopportunitàdidareapplicazionealprocessodistabilizzazione delle posizioni di precariato dell'area del comparto utilizzate per lo svolgimento di attività aventi carattere istituzionale e continuativo - ha proceduto al confronto con le rappresentanze regionali delle Organizzazioni Sindacali del Comparto Sanità per la definizione degli indirizzi regionali per le aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto del limite di spesa complessiva per il personale fissato dall'articolo 37 della Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 e dalle relative disposizioni attuative, definite con D.G.R. n. 886 del 3 aprile 2007.

Nel corso degli incontri, le parti hanno pertanto definito i criteri e gli indirizzi per il corretto svolgimento del processo di stabilizzazione indicando in particolare i requisiti dei soggetti destinatari, le modalità di determinazione del fabbisogno, i tempi e le procedure di stabilizzazione, le regole per la gestione della fase transitoria e di quella a regime, il monitoraggio dell'attuazione delle previsioni del protocollo d'intesa da parte delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale.

Dopo approfondita discussione, l'Assessore alle Politiche Sanitarie e le Organizzazioni Sindacali del Comparto Sanità hanno sottoscritto il 23 agosto 2007 il protocollo d'intesa allegato al presente provvedimento (ALLEGATO A).

Tutto ciò premesso, si ritiene di demandare al Segretario Regionale Sanità e Sociale l'attuazione del predetto protocollo d'intesa, fornendo i conseguenti indirizzi applicativi alle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale.

Il relatore, conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

  • Udito il relatore incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
  • vista la L. n. 296 del 27 dicembre 2006;
  • vista la L.R. n. 2 del 19 febbraio 2007;
  • vista la L.R. n. 22 del 16 agosto 2007;
  • vista la D.G.R. n. 886 del 3 aprile 2007]

delibera

  1. di approvare il protocollo d'intesa sottoscritto il giorno 23 agosto 2007 dall'Assessore alle Politiche Sanitarie e dalle rappresentanze regionali delle Organizzazioni Sindacali del Comparto Sanità che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e contestuale (ALLEGATO A);
  2. di demandare al Segretario Regionale Sanità e Sociale l'attuazione del protocollo d'intesa di cui al precedente punto 1), fornendo i conseguenti indirizzi applicativi alle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale.

(seguono allegati)

2811_allegato_200109.pdf

Torna indietro