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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 84 del 25 settembre 2007


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2646 del 07 agosto 2007

Residenzialità extraospedaliera per anziani non autosufficienti e disabili accolti nei Centri di Servizio residenziali. Anno 2007

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sociali Stefano Valdegamberi, di concerto con l'Assessore alle Politiche Sanitarie Francesca Martini, riferisce quanto segue.

Gli stanziamenti di bilancio per l'anno 2007, definiti con la Legge regionale n° 2 del 19 febbraio 2007 "Legge Finanziaria per l'esercizio 2007", per persone non autosufficienti anziani e disabili ospitati presso le strutture residenziali e semi-residenziali prevedono:

  • Fondo per la non autosufficienza - concorso regionale alla spesa per l'assistenza riabilitativa residenziale per anziani non autosufficienti presso i Centri di Servizio residenziali ad intensità sanitaria minima/ridotta e media e da riconversione ospedaliera € 411.000.000,00;
  • Fondo per la non autosufficienza - concorso regionale alla spesa per l'assistenza riabilitativa semi-residenziale per anziani non autosufficienti presso i Centri Diurni € 4.000.000,00;
  • Fondo per la non autosufficienza - concorso regionale alle spesa per assistenza riabilitativa residenziale di disabili e per altra assistenza riabilitativa estensiva € 42.450.000,00.

Con l'articolo 22, della LR 2 del 19 febbraio 2007 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007", il Consiglio Regionale ha disposto che attraverso provvedimenti di Giunta si proceda all'incremento pari al 2,5% della quota di rilievo sanitario riconosciuta alle persone non autosufficienti ospiti dei centri servizio residenziali e semiresidenziali.

Con il presente provvedimento, pertanto, si provvede a determinare per l'anno 2007 il valore della quota di rilievo sanitario che le Aziende ULSS devono riconoscere agli Enti Gestori dei Centri di Servizio residenziali per anziani (Case di Riposo per non autosufficienti, Nuclei di RSA, RSA di base e Centri Diurni socio-sanitari) e alle strutture di cui alla DGR 2573 del 4 agosto 2000.

Pertanto nelle suddette tipologie di Centri di Servizio, la quota giornaliera di rilievo sanitario per gli ospiti anziani non autosufficienti riconosciuta per l'anno 2007 rispetto a quella definita per l'anno 2006 con la DGR 474 del 28 febbraio 2006, viene incrementato del 2,5%.

Per effetto di tale incremento, per l'anno 2007, le quote giornaliere di rilievo sanitario sono così determinate:

Tipologia di offerta

Anno 2007

Quota di rilievo socio sanitario per l'assistenza ad intensità ridotta/minima/primo livello

€ 45,73

Quota di rilievo socio sanitario per l'assistenza ad intensità media (nuclei di RSA, RSA di base)/secondo livello

€ 52,26

Quota di rilievo socio sanitario per le Grandi Strutture di cui alla DGR 2537 del 4 agosto 2000

€ 90,79

Quota di rilievo socio sanitario per i Centri Diurni

€ 26,12

Inoltre ai fini della compilazione delle schede annuali di rendicontazione della attività svolta dai Centri di Servizio la composizione di ciascuna quota giornaliera di rilievo socio-sanitario per i relativi livelli di intensità assistenziale risulta articolata come segue:

A)    composizione della quota per le prestazioni di intensità sanitaria a livello minimo/ridotta:

Assistenza ad intensità ridotto/minima /1° livello Anno 2007

Operatori Socio-sanitari

€ 34,74

Infermieri

€ 7,50

Coordinatore

€ 1,06

Area sociale

€ 2,43

Totale

€ 45,73

B)     composizione della quota per le prestazioni a maggior intensità sanitaria:

 

Assistenza ad intensità media /2° livello Anno 2007

 

Operatori Socio-sanitari

€ 38,46

 

Infermieri

€ 10,44

 

Coordinatore

€ 1,38

 

Area sociale

€ 1,97

 

 

 

Totale

€ 52,26

L'incremento della quota sociosanitaria, articolato come indicato nelle tabelle A e B compensa i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per tutte le figure di operatori dedicati alla assistenza degli ospiti sia nei Centri di Servizio pubblici che privati, dagli acquisti correlati alla assistenza alle persone non autosufficienti accolte nei Centri residenziali. Il costo relativo agli ausili per l'incontinenza per le persone non autosufficienti, per le quali la competente Azienda ULSS ha emesso l'impegnativa di residenzialità, è da ritenersi incluso globalmente nella quota di rilievo socio-sanitario come sopra definito. Pertanto la rendicontazione anno 2007 dovrà essere redatta secondo il modello Allegato A al presente provvedimento.

Il relatore propone inoltre che per quanto riguarda l'accoglienza delle persone con disabilità ospitate in Centri Servizio residenziali, si proceda per l'anno 2007, in analogia a quanto riferito agli anziani non autosufficienti, con l'incremento del 2,5% della quota giornaliera di rilievo socio-sanitario aggiornata, con la DGR 474 del 28 febbraio, per l'anno 2006. Con apposito e successivo atto si provvederà a definire l'entità della quota giornaliera di rilievo socio-sanitario per persone con disabilità accolte presso i Centri di Servizio residenziali tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 27, comma 7 bis della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 così come modificato dall'articolo n. 59 della Legge Regionale 2/2007, che prevede di riconoscere gli oneri derivanti dall'articolazione delle quote stesse su tre livelli.

Le Aziende ULSS sono autorizzate a riconoscere agli Enti Gestori dei Centri di Servizio il valore delle quote così come sopra determinato con decorrenza 01/01/2007. Ai fini della rendicontazione anno 2007, con successivo provvedimento, da vararsi entro novembre 2007, saranno impartite disposizioni alle Aziende ULSS e agli Enti Gestori, in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 457/2007.

Anche ai fini di quanto previsto dall'ordine del giorno n° 1262 approvato il 26 gennaio 2006 dal Consiglio Regionale in sede di discussione della LR 2 del 3 febbraio 2006 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006", le Aziende ULSS sono tenute a liquidare le competenze spettanti agli Enti Gestori dei servizi residenziali entro il mese successivo alla presentazione del resoconto, secondo quanto disposto dalla DGR 2313 del 21 luglio 2000.

Il relatore conclude la propria relazione sottoponendo all'attenzione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

  • Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33 comma 2 dello Statuto, il quale da atto che la struttura competente ha attestato l'avventa regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
  • Visto l'Art.3 bis, comma 5 del DLgs.n.502 del 1992;
  • Vista la DGR 2313 del 21 luglio 2000;
  • Vista la DGR 2573 del 4 agosto 2000;
  • Visto il Decreto n°2793 del 29 dicembre 2000;
  • Vista la DGR 474 del 28 febbraio 2006;
  • Vista la Legge Regionale n° 2 del 19 febbraio 2007 art. 22. ]

delibera

  1. La premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo;
  2. Di stabilire il valore della quota di rilevo sanitario per l'assistenza alle persone non autosufficienti nei Centri di Servizio residenziali e semiresidenziali, è adeguata per l'anno 2007 come espresso nella parte motiva del presente provvedimento, secondo l'Art. 22 LR 2/07;
  3. Di autorizzare le Aziende ULSS a riconoscere, per l'anno 2007, agli Enti Gestori di Centri Servizio che erogano prestazioni sanitarie afferenti al fondo per la non autosufficienza per anziani non autosufficienti (capitoli 100410, 100412 e 100413 del bilancio di previsione per l'anno 2007), il valore della quota di rilievo sanitario così come determinato nella parte motiva, fatte salve le risultanze effettive del rendiconto finale;
  4. Di disporre che le Aziende ULSS inoltrino alla Direzione dei Servizi Sociali la rendicontazione relativa a ciascun ambito di attività, secondo il modello Allegato A al presente provvedimento;
  5. Di trasmettere il presente atto alle Aziende ULSS e di pubblicare il presente provvedimento sul BUR.

(seguono allegati)

2646_AllegatoA_199649.pdf

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