Home » Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale
Materia: Convenzioni
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2601 del 07 agosto 2007
Trasferimento delle attività amministrative regionali relative alla gestione del Collegio Arbitrale previsto dai vigenti Accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. D.G.R. 1629 del 28 giugno 2005, costitutiva del Collegio arbitrale per la medicina generale. Decreto n. 17 del 13 febbraio 2006, costitutivo del Collegio arbitrale per la pediatria di libera scelta
L'Assessore alle Politiche Sanitarie - On. Dott.ssa Francesca Martini - riferisce quanto segue.
In attuazione dei rispettivi Accordi collettivi nazionali la Regione Veneto, con i provvedimenti indicati in oggetto, ha costituito una commissione regionale paritetica permanente, denominata Collegio arbitrale, per la valutazione delle violazioni delle norme previste dalla contrattazione nazionale e regionale integrativa contestate dalle Aziende U.L.S.S. ai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.
Considerato l'elevato livello di indipendenza che caratterizzano le funzioni svolte dal Collegio, il Servizio Medicina Convenzionata della Direzione Regionale Piani e Programmi Socio-Sanitari opera a supporto del Collegio con mansioni di natura prevalentemente istruttorio od esecutivo, così sinteticamente individuabili:
¿ istruttoria delle richieste di attivazione del procedimento innanzi al Collegio;
¿ predisposizione della convocazione e invio alle parti interessate;
¿ predisposizione della relativa documentazione;
¿ assistenza di un funzionario alle sedute con compiti di segretario del Collegio;
¿ supporto al Presidente del Collegio nella redazione del verbale delle sedute e del provvedimento finale (di archiviazione o proposta di sanzione);
¿ trasmissione dello stesso all'Azienda U.L.S.S. che ha promosso il procedimento per l'adozione del relativo provvedimento di presa d'atto delle decisioni del Collegio.
Nell'ambito del processo di trasferimento a soggetti esterni, facenti parte del Servizio Sanitario Regionale, delle attività di gestione dei procedimenti relativi alle funzioni attribuite alla competenza regionale, la Regione Veneto ha chiesto al Coordinamento dei Direttori Generali di individuare l'Azienda ULSS cui trasferire le attività specificate in oggetto.
A seguito dell'indicazione pervenuta da parte del Coordinatore regionale e sentita nel merito l'Azienda indicata è stata successivamente valutata l'opportunità di individuare nell'Azienda ULSS 12 "Veneziana" il soggetto cui trasferire le mansioni di supporto all'attività del Collegio arbitrale, anche al fine di garantire il necessario collegamento tra i componenti del Collegio, in particolare con l'attuale Presidente dello stesso.
Acquisito il consenso dell'Azienda U.L.S.S. 12 "Veneziana" con nota del 16 aprile 2007 prot. 215285, è stato raggiunto un accordo per la disciplina del trasferimento delle attività amministrative regionali relative alla gestione del Collegio arbitrale, i cui contenuti sono stati recepiti nell'allegata bozza di convenzione (Allegato A);
Il procedimento amministrativo che si propone di trasferire è meramente esecutivo, operando il Collegio con piena autonomia di valutazione dei fatti contestati nell'ambito dell'applicazione della disciplina contrattuale. L'atto di natura organizzatoria finalizzato all'individuazione di un'Azienda U.L.S.S. - quale ente strumentale della Regione - cui affidare le attività di supporto amministrativo al Collegio si configura come una delega attraverso cui la Regione trasferisce all'Azienda U.L.S.S. solo l'esercizio di funzioni mantenendo la titolarità del potere di porre in essere la disciplina applicativa delle norme contrattuali.
Per effetto di tale delega l'Azienda U.L.S.S. 12 "Veneziana" delegata, sulla scorta dei principi, dei criteri e dei limiti posti dalla disciplina attuativa regionale, svolgerà le attività amministrative di supporto alle funzioni del Collegio e trasmetterà alla Regione, per conoscenza, copia dei deliberati assunti dal Collegio.
I rapporti tra Regione delegante e Azienda delegata saranno regolati da convenzione conforme all'allegato disciplinare (Allegato A), di durata triennale.
Il costo annuale a carico del bilancio regionale, da imputare al capitolo 60009 del bilancio di previsione annuale di riferimento, è calcolato in via presuntiva sulla base dell'impegno che l'Azienda U.L.S.S. delegata sosterrà per l'attività trasferita e così determinato:
¿ quanto a Euro 9.118,20, pari agli oneri per il trattamento economico di un dipendente di categoria D per 70 giornate lavorative (valore di costo medio giornaliero Cat. D Euro 130.26 x 70);
¿ quanto ad Euro2.037,40, pari agli oneri per il trattamento economico di un dipendente di categoria C per 20 giornate lavorative (valore di costo medio giornaliero Cat. C Euro 101,87 x 20);
¿ quanto ad Euro 3.000, forfetariamente determinate, per spese di cancelleria (materiale, spese postali, etc.)
In relazione a tale previsione, pari a Euro 14.115,60 annui, si provvede con il presente atto ad impegnare la somma di Euro 5.898,17, pari a cinque dodicesimi, relativi all'anno 2007, che verranno corrisposti all'Azienda U.L.S.S. 12 "Veneziana" alla stipula della convenzione.
L'assunzione degli impegni di spesa relativi agli anni successivi saranno oggetto di specifici provvedimenti del Dirigente della Direzione regionale Piani e Programmi Socio Sanitari, con la precisazione che la spesa sarà imputata al capitolo 60009 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario di riferimento; gli impegni così assunti saranno liquidati dal Dirigente della Direzione regionale Piani e Programmi Socio Sanitari;
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
- Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2, dello Statuto, la quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Visto l'art. 30 del vigente ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale;
- Visto l'art. 30 del vigente ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta;
- Vista la D.G.R. n. 1629 del 28 giugno 2005, costitutiva del Collegio arbitrale per la Medicina Generale;
- Visto il decreto regionale n. 17 del 13 febbraio 2006, costitutivo del Collegio arbitrale per le Pediatria di Libera Scelta;
- Vista la L.R. 29.11.2001 n. 39.
delibera
1. Di individuare nell'Azienda U.L.S.S. 12 "Veneziana", il soggetto cui delegare le attività amministrative regionali relative alla gestione del Collegio Arbitrale previsto dai vigenti Accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.
2. Di delegare pertanto all'Azienda U.L.S.S. n. 12 "Veneziana" all'esercizio delle funzioni trasferite mantenendo in capo alla regione Veneto la titolarità del potere di porre in essere la disciplina applicativa delle norme contrattuali.
3. Di dare atto che i rapporti tra Regione delegante e Azienda delegata saranno regolati da convenzione conforme al disciplinaredi durata triennale, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante (Allegato A).
4. Di dare atto che l'onere a carico del bilancio regionale derivante dal suddetto progetto, per il rimborso degli oneri che l'Azienda U.L.S.S. n. 12 sosterrà per la gestione dell'attività trasferita, ammonta ad Euro 14.155,60/anno.
5. Di impegnare con il presente atto, a carico del capitolo n. 60009 del vigente bilancio di previsione, la somma di Euro 5.898,17.= (cinquemilaottocentonovantotto/17), pari a cinque dodicesimi, relativi all'anno 2007, che verranno corrisposti all'Azienda U.L.S.S. 12 "Veneziana" alla stipula della convenzione.
6. Di rinviare ad ulteriori provvedimenti del Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari l'assunzione dell'impegno di spesa per gli esercizi successivi a carico dei rispettivi bilanci.
7. Di autorizzare il Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari a sottoscrivere la convenzione di cui all'Allegato A), parte integrante del presente provvedimento.
8. Di prendere atto che, giusto quanto previsto dalla convenzione, le parti contraenti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente.
(seguono allegati)
Torna indietro