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Materia: Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2613 del 07 agosto 2007
Approvazione progetti Aziende Ulss nn. 7, 10 e Azienda Ospedaliera di Verona. Programma pluriennale di investimenti in sanità, ex art. 20 della legge 67/88. Accordo di programma del 22.06.2000. DGR 1209/2002. Programma di completamento e potenziamento qualitativo della rete di emergenza regionale. Art. 1, comma 312 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. D.M. del 17/10/2006.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [Il relatore Assessore alle Politiche Sanitarie On. Dott.ssa Francesca Martini , di concerto con l'Assessore alle Politiche dei Lavori Pubblici e Sport Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.
Con deliberazione del 6 maggio 1998 n. 52, il CIPE ha approvato il programma di completamento degli investimenti in sanità da finanziare con le risorse ex art. 20 della legge 67/88, disposto dalla Regione del Veneto con DGR n. 3826 del 29/10/97, stabilendo l'assegnazione alla nostra Regione dell'importo di lire 1.209.347.000 da modulare nel corso degli anni successivi.
Propedeuticamente all'avvio di tale fase di completamento, con provvedimento del 23/3/99, n. 872, la Giunta Regionale ha autorizzato alcune aziende sanitarie a proseguire l'elaborazione progettuale di interventi già compresi nel quadro del citato programma regionale e nei limiti degli importi complessivamente assegnati alla nostra Regione.
Per accelerare la realizzazione dell'ultima fase degli investimenti ex art. 20 della legge 67/88, le disposizioni legislative introdotte con l'articolo 5 del decreto legislativo n. 229/99 hanno previsto la possibilità che il Ministero della Sanità e le Regioni si avvalgano dell'istituto dell'accordo di programma per concordare tempi, procedure, modalità di attuazione degli interventi.
Con DGR n. 4009/1999 veniva successivamente individuato il programma per il completamento ed il potenziamento della rete di emergenza ed in particolare il programma relativo alla realizzazione di piazzole per l'elisoccorso con illuminazione notturna, il cui costo preventivo ammontava a complessivi euro 7.542.853,01 (lire 14.605.000.000) di cui euro 7.127.105,21 (lire 13.800.000.000) a carico dell'art. 20 della legge 67/88 - 3^ fase ed euro 415.747,80 (lire 805.000.000) a carico del bilancio delle Aziende Ulss ed Ospedaliere.
In data 22 giugno 2000 è stato sottoscritto l'Accordo di programma tra il Ministero della Sanità, di concerto con il Ministero del Tesoro, Bilancio, Programmazione Economica e la Regione del Veneto per il settore degli investimenti sanitari - che consentirà la realizzazione di interventi per lire 849.222.000.000, di cui lire 647.360.000.000 a carico dello Stato.
In data 19 dicembre 2002 veniva sancito l'Accordo tra Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità.
Con DGR n. 1209 del 17/05/2002 veniva rivisto, secondo quanto studiato dal gruppo di lavoro costituito dalla Direzione dei Servizi Ambulatoriali ed Ospedalieri, dall'Unita Complessa Edilizia a Finalità Collettive e da professionalità specifiche del Suem e delle Aziende Ulss, il programma degli interventi definito con la citata DGR 4009/1999, al fine di ottenere un'ottimizzazione della distribuzione territoriale delle elisuperfici delle strutture sanitarie della Regione Veneto.
Tale nuova programmazione, sostitutiva di quella deliberata con DGR n. 4009/1999, ha ridefinito le priorità e la distribuzione delle elisuperfici ospedaliere sul territorio, confermando che alla spesa complessiva di euro 7.542.853,01 (lire 14.605.000.000) si farà fronte per euro 7.127.105,21 (lire 13.800.000.000) con la quota dell'art. 20 della legge 67/1988 - 3^ fase ed euro 415.747,80 (lire 805.000.000) a carico del bilancio delle Aziende Ulss ed Ospedaliere della Regione Veneto.
La scheda tecnica che riassume tale programma è la n. 27, allegata all'Accordo di Programma del 22.06.2000:
s 18 ULSS del Veneto - "Programma di realizzazione delle piazzole di elisoccorso" (scheda tecnica n. 27) finanziato per euro 7.127.105,21 con oneri a carico dello Stato (art. 20 della legge 11/3/1988 n. 67).
La legge 23 dicembre 2005 (Legge Finanziaria 2006) all'art. 1 commi 285, 310, 311 e 312 dettava disposizioni per l'attuazione del programma di cui all'art. 20 della legge 67/88 e ss.mm. prevedendo, tra l'altro, la risoluzione degli Accordi di Programma sottoscritti dalla Regione del Veneto con il Ministero della Salute e il Ministero della Economia per quella parte relativa ad interventi per i quali, decorsi 18 mesi dalla sottoscrizione degli Accordi, la relativa richiesta di ammissione a finanziamento non risultava presentata al Ministero della Salute.
Il comma 312 del sopraccitato articolo disponeva la possibilità, "in fase di prima attuazione, su richiesta della Regione... da presentare entro il termine perentorio del 30 giugno 2006," di limitare "con decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze" la risoluzione degli accordi già sottoscritti al 65% delle risorse revocabili, prevedendo pertanto la possibilità di mantenere il 35% dei fondi ex art. 20 della legge 67/88 destinati ad interventi programmati di cui non era stata ancora presentata richiesta di ammissione a finanziamento.
Con nota n. 687 del 13/01/2006 il Ministero della Salute comunicava la ricognizione circa gli interventi relativi alle parti di accordi di programma che avevano perso efficacia a seguito dell'art. 1, comma 310 della citata legge 266/2005 (Accordo di Programma sottoscritto in data 22 giugno 2000 e Accordo Integrativo sottoscritto in data 18 aprile 2001) per complessivi euro 80.095.852,95.
Con decreto del 12 maggio 2006 il Ministero della Salute individuava per la Regione del Veneto la quota del 35% resasi disponibile a seguito della revoca operata dalle disposizioni succitate pari ad euro 28.315.228,53.
Con deliberazione n. 1806 del 06/06/2006 la Regione del Veneto individuava l'elenco degli interventi che sarebbero stati finanziati all'interno della quota del 35% e inoltrava formale richiesta ai Ministeri competenti con nota n. 368978/58.20 del 19/06/2006. La DGR 1806/2006 effettuava altresì una ricognizione complessiva circa le risorse ex art. 20 della legge 67/88 a disposizione della Regione del Veneto confermando l'intera programmazione regionale degli investimenti socio sanitari e individuando la quota del 65% per la stipula dei nuovi Accordi di Programma.
Ad integrazione della succitata documentazione inviata in data 19/06/2006, la Regione del Veneto inoltrava, in data 07/08/2006 con nota prot. n. 469822/51.0023, l'elenco aggiornato degli interventi da finanziarsi con la quota del 35% corredati da alcune precisazioni e per l'importo complessivo aggiornato di euro 28.298.870,35.
Con decreto del 17 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2007, il Ministero della Salute disponeva la risoluzione degli Accordi di Programma sottoscritti in data 22 giugno 2000 e 18 aprile 2001 limitatamente al 65% delle risorse revocate per un importo a carico dello stato pari ad euro 52.585.424,42, individuando nell'Allegato A gli interventi non revocati finanziati per un importo complessivo di euro 28.298.870,36 a carico dello stato.
Nell'elenco degli interventi da finanziarsi con le risorse ex art. 20 della legge 67/88 comprese nella quota del 35% di cui al D.M. del 17 ottobre 2006 (Allegato A), figurano i seguenti, i cui finanziamenti rientrano nelle risorse di cui alla succitata scheda tecnica n. 27, allegata all'Accordo di Programma del 22 giugno 2000 e inseriti nel Programma di completamento e potenziamento qualitativo della rete di emergenza regionale di cui alla DGR 1209/2002:
a. Azienda Ulss n. 7 - Ospedale di Vittorio Veneto: "Realizzazione della piazzola di elisoccorso" (scheda tecnica n. 27/intervento n. 19) del costo complessivo di euro 206.582,76 e finanziato per euro 195.196,31 con oneri a carico dello stato (art. 20 della legge 67/88) e per euro 11.386,45 con oneri a carico dell'azienda Ulss n. 7.
Il progetto in oggetto è stato approvato dall'Azienda Ulss n. 7 con delibera del Direttore Generale n. 1788 del 11.12.2002 per l'importo di euro 160.000,00. Successivamente, nell'accogliere alcune indicazioni relative alla progettazione da parte dell'allora Unità di Progetto Edilizia a Finalità Collettive ed espresse con nota del 18.06.2003 prot. n. 1083/46.5/03, l'Azienda ha aggiornato il quadro economico del progetto approvandolo con delibera del Direttore Generale n. 392 del 25.03.2004 per l'importo complessivo di euro 206.582,76. L'aggiornamento progettuale è stato valutato favorevolmente dalla Direzione Edilizia a Finalità Collettive di cui alla nota del 13.06.2007 prot. n. 336959/58.20/07.
b. Azienda Ulss n. 10 - Ospedale di San Donà: "Realizzazione elisuperficie" (scheda tecnica n. 27/intervento n. 44) costo complessivo di euro 309.874,14 e finanziato per euro 292.794,46 con oneri a carco dello stato (art. 20 della legge 67/88) e per euro 17.079,68 con oneri a carico dell'azienda Ulss n. 10.
Il progetto esecutivo in oggetto, del costo complessivo di euro 645.991,05, è stato approvato dall'Azienda Ulss n. 10 con deliberazione del Direttore Generale n. 289 del 12/07/2007.
La Direzione Edilizia a Finalità Collettive ha valutato favorevolmente il progetto ed ha espresso parere con nota del 24.07.2007 prot. n. 416026/58.20. Il progetto prevede la realizzazione della nuova elisuperficie all'interno dell'area ospedaliera di San Donà di Piave, nelle vicinanze della nuova Piastra Servizi in adiacenza al Pronto Soccorso. Verranno inoltre eseguite tutte le opere accessorie (raccolta acque, segnaletica diurna e notturna), l'impianto elettrico a servizio della piazzola e l'impianto antincendio.
c. Azienda Ospedaliera di Verona - Ospedale Borgo Trento: "Realizzazione elisuperficie" (scheda tecnica n. 27/intervento n. 7) del costo complessivo di euro 309.874,14 e finanziato per euro 292.794,46 con oneri a carico dello stato (art. 20 della legge 67/88) e per euro 17.079,68 a carico dell'azienda Ospedaliera di Verona.
Il progetto esecutivo in oggetto, che prevede la realizzazione dell'elisuperficie sulla terrazza dell'Ospedale di Borgo Trento, è stato approvato dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Verona con deliberazione n. 1060 del 11/07/2002. L'intervento rientra nel più ampio progetto di Riorganizzazione e razionalizzazione del corpo centrale dell'Ospedale di Borgo Trento, il cui progetto è stato approvato con la medesima succitata deliberazione del Direttore Generale e i cui lavori sono in corso di realizzazione. Il progetto è stato esaminato favorevolmente dalla Commissione Tecnica Regionale sez. OO.PP. con voto n. 56 del 18.07.2002.
Con deliberazione n. 1079 del 25.06.2007 l'Azienda Ospedaliera di Verona ha confermato il finanziamento ex art. 20 della legge 67/88 di cui al Programma di completamento e potenziamento qualitativo della rete di emergenza regionale.
La Direzione Edilizia a Finalità Collettive con nota del 13.07.2007 prot. n. 399033/58.20 "esprime parere favorevole all'approvazione del progetto per la realizzazione dell'elisuperficie presso l'ospedale di Borgo Trento per l'importo di euro 320.044,86, presentato dall'Azienda Ospedaliera di Verona, esaminato favorevolmente dalla CTR sez. OO.PP. nella seduta del 18/07/2002 con voto n. 56 e finanziato per euro 292.794,46 con i fondi di cui all'art. 20 della legge n. 67/88 e assegnati con DGR n. 1209/2002."
Preso atto che, per i suindicati interventi relativi alle Aziende Ulss nn. 7 e 10 e all'Azienda Ospedaliera di Verona risultano acquisiti i pareri, i nulla osta, le concessioni, le licenze ed i permessi di legge indispensabili per garantire l'immediata cantierabilità e la fruizione delle opere, fatto salvo eventuali ulteriori adempimenti non rilevabili dal presente procedimento.
Considerato che i dipendenti uffici hanno riscontrato la conformità di detti interventi alla programmazione sanitaria regionale, nonché la relativa copertura finanziaria, e quindi hanno indicato l'utilità di procedere nelle successive fasi.
Considerato che con D.M. del 17 ottobre 2006 il Ministero della Salute disponeva la risoluzione degli Accordi di Programma sottoscritti in data 22 giugno 2000 e 18 aprile 2001 limitatamente al 65% delle risorse revocate per un importo a carico dello stato pari ad euro 52.585.424,42 e che il rimanente piano degli interventi da finanziare con la quota del 35% pari ad euro 28.298.870,36 (Allegato "A") può proseguire, dunque, il suo iter amministrativo.
Considerato che all'interno della quota del 35% di cui al D.M. del 17 ottobre 2006 rientrano gli interventi succitati in premessa.
Con il presente provvedimento si propone di:
I. approvare i progetti suindicati ai punti a), b), e c), le cui risorse sono previste dall'Accordo di Programma del 20.06.2000, che risultano inseriti nel Programma di completamento e potenziamento qualitativo della rete di emergenza regionale di cui alla DGR 1209/2002 e rientranti nell'elenco degli interventi da finanziarsi con le risorse ex art. 20 della legge 67/88 comprese nella quota del 35% di cui al D.M. del 17 ottobre 2006;
II. predisporre gli adempimenti necessari alla presentazione al Ministero della Salute dell'istanza di finanziamento e di aggiornamento delle schede tecniche di cui all'Accordo di Programma del 22.06.2000 relativamente ai progetti succitati;
III. prenotare la somma complessiva di euro 780.785,23 nel capitolo 60077 "Interventi di edilizia socio sanitaria. Art. 20 L. 11/03/1988 n. 67, L. 27/12/1997, n. 450 art. 1 co. 310, 311, 312 L. 23/12/2005, n. 266 (finanziamento statale autonomo) esercizio 2007 a favore delle Aziende succitate per gli interventi di cui in premessa.
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
delibera
1. Di approvare, secondo quanto esposto in premessa, facente parte integrante del presente provvedimento, i seguenti interventi, finanziati complessivamente per euro 780.785,23 a carico dello stato (ex art. 20 L. 67/88 - 3^ fase), in quanto coerenti con gli attuali indirizzi della programmazione sanitaria regionale, conformi alle normative nazionali e regionali sugli standard ammissibili e sulle capacità di offerta necessarie (con particolare riferimento all'art. 8, comma 18 della legge 537/93) e dotati dei necessari nulla osta, autorizzazioni, pareri, fatto salvo eventuali ulteriori adempimenti non rilevabili dal presente procedimento:
2. Di avviare, conformemente a quanto stabilito nei citati Accordi di Programma, le procedure ex art. 20 della legge 67/88 per la richiesta al Ministero della Salute dei finanziamenti degli interventi di cui al precedente punto 1 per l'importo complessivo di euro 780.785,23 a carico dello Stato.
3. Di provvedere, a seguito della conferma dei finanziamenti a carico dello Stato da parte del Ministero della Salute, all'assunzione degli impegni contabili con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Risorse Socio Sanitarie degli importi a carico dello Stato pari ad euro 780.785,23 a favore delle Aziende di cui al precedente punto 1 per la realizzazione dei relativi interventi.
4. Di prenotare la somma complessiva di euro 780.785,23nel capitolo 60077 "Interventi di edilizia socio sanitaria. Art. 20 L. 11/03/1988 n. 67, L. 27/12/1997, n. 450 art. 1 co. 310, 311, 312 L. 23/12/2005, n. 266 (finanziamento statale autonomo) esercizio 2007 a favore dell'Aziende succitate per gli interventi di cui al precedente punto 1.
5. Di confermare che gli interventi di cui al precedente punto 1) sono compresi nel programma di investimenti in sanità ex art. 20 della legge 11/3/1988 n. 67, come da Accordo di Programma siglato il 20 giugno 2000 tra il Ministero della Sanità di concerto con il Ministero del Tesoro, Bilancio, Programmazione Economica e la Regione del Veneto e rientrano nell'elenco degli interventi da finanziarsi con le risorse ex art. 20 della legge 67/88 comprese nella quota del 35% di cui al D.M. del 17 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15/02/2007.
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