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Materia: Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2304 del 24 luglio 2007
Azienda U.L.S.S. n. 15 "Alta Padovana": attivazione dell'Hospice extraospedaliero presso il Centro Residenziale Anziani di Cittadella (PD).
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie - On. Dott.ssa Francesca Martini - riferisce quanto segue.
L'Atto di indirizzo e coordinamento, emanato con D.P.R. 14 gennaio 1997, nell'individuare i requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio di attività sanitarie, ribadisce la competenza delle regioni e delle province autonome nel disciplinare la materia delle autorizzazioni sanitarie ed affida alle stesse, nell'ambito dell'autonomia loro conferita, il compito di definire le modalità per l'accertamento e la verifica del rispetto dei predetti requisiti.
Il Decreto Legge n. 450 del 28.12.1998, pubblicato in G.U. il 29.12.1998, convertito con Legge 26.02.1999, n. 39 e recante: "Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano Sanitario Nazionale 1998-2000", nel dare disposizioni per la realizzazione di nuove strutture per pazienti terminali, prevede che le regioni e le province autonome assicurino l'integrazione ed il coordinamento delle stesse strutture con le attività di assistenza domiciliare e con le altre attività sanitarie presenti sul territorio.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1 di tale Decreto Legge, con D.M. 28.09.1999 (G.U.R.I. 07.03.2000, n. 55) il Ministero della Sanità, d'intesa con la Conferenza Permanente per i Rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, ha adottato il previsto Programma su base nazionale per la realizzazione in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del P.S.N., di una o più strutture ubicate sul territorio (in modo da garantire un agevole accesso ai pazienti ed alle loro famiglie), dedicate all'assistenza palliativa e di supporto prioritariamente ai pazienti affetti da patologia neoplastica terminale che necessitano di cure volte ad assicurare una migliore qualità di vita nonché sostegno psicologico e sociale ai loro familiari.
Ai sensi dell'art. 1, comma 2 del medesimo decreto legge, con D.P.C.M. 20.01.2000 (G.U.R.I. 21.03.2000 n. 67) è stato emanato l'Atto di indirizzo e coordinamento recante i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per i centri residenziali di cure palliative.
In attuazione delle disposizioni nazionali e nell'ambito delle proprie competenze anche la Regione Veneto, al fine di garantire il continuum di cure nelle varie fasi assistenziali ed il coordinamento delle attività sanitarie dall'ospedale al domicilio, è impegnata nell'attivazione di una rete di assistenza ai malati neoplastici gravi ed in condizioni terminali, rete costituita da una aggregazione funzionale ed integrata di servizi distrettuali ed ospedalieri, sanitari e sociali, operante in modo sinergico con la rete di solidarietà sociale presente nel contesto territoriale e nel rispetto dell'autonomia clinico-assistenziale dei rispettivi componenti.
Tale rete assistenziale da articolarsi in linee organizzative differenziate che vedono anche specifiche strutture dedicate per le cure palliative si sostanzia in interventi di:
Relativamente al punto di cui sopra, peraltro, la Regione del Veneto, nel determinare la propria programmazione socio-sanitaria con riferimento agli interventi da erogarsi in assistenza domiciliare, con D.G.R.V. n. 5273/1998 con la quale si è definito l'assetto complessivo del sistema delle cure domiciliari, ha tenuto conto delle specifiche esigenze dei malati terminali dimensionando il numero complessivo dei trattamenti attivabili a domicilio in misura tale da coprire lo specifico fabbisogno di questa tipologia di malati.
Ad ulteriore integrazione dell'intervento programmatorio di cui sopra, si richiama inoltre il vigente Accordo regionale per la medicina convenzionata siglato con i Medici di Medicina Generale, formalizzato con D.G.R. n. 4395 del 30/12/2005 il quale nella parte dedicata all'ADIMED con specifico riferimento all'assistenza ai malati oncologici nelle ultime fasi di vita, quale particolare forma incentivante per il medico di M.G. all'assistenza del malato terminale a domicilio, ha previsto uno specifico compenso forfetario onnicomprensivo per giornata di assistenza, da garantirsi nel rispetto del progetto personalizzato condiviso UVMD.
Per quanto riguarda invece la struttura residenziale degli Hospice, una specifica previsione programmatica per questo tipo di strutture è contenuta nella D.G.R.V. n. 751/2000, in cui è stato previsto che nella rete delle residenze sanitarie extraospedaliere, per una quota di malati terminali suscettibili di cure palliative pari a circa il 30%, risultano necessari ricoveri temporanei o definitivi in strutture protette per un totale circa di 2.730/anno,con una prevalenza di 448/giorno e un pari fabbisogno di posti letto in Hospice nel Veneto (=10:100.000 abitanti).
In particolare, il suddetto provvedimento deliberativo specifica che il tratto distintivo dell'Hospice extra ospedaliero sia costituito, tra le altre cose, dalle sue piccole dimensioni (10-20 posti letto) e dall'allocazione all'interno di più complessive ed ampie strutture residenziali e che l'attivazione dei moduli Hospice nelle singole Aziende U.L.S.S. sia subordinata al raggiungimento di almeno il 50% della copertura del locale fabbisogno di A.D.I.M.E.D dedicata ai malati terminali, sulla base di un fabbisogno determinato per l'intera Regione in 7.000 pazienti all'anno.
Con D.G.R. 22.09.2000, n. 2989, si è provveduto altresì alla definizione di un documento organico contenente le Linee di Indirizzo regionali alle Aziende Sanitarie per l'organizzazione dei servizi assistenziali integrati ai pazienti in fase terminale a cui proporre trattamenti palliativi e comprensivo, in Allegato 1 - Prima Appendice, del documento di recepimento dei contenuti del D.P.C.M. 20.01.2000 che definisce i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per i Centri residenziali di cure palliative (Hospice) da adottarsi in Regione Veneto.
Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 15 "Alta Padovana" (PD), ha inviato la nota prot n. 49302/14.9 del 08.05.2007, recante all'oggetto "Richiesta autorizzazione per attivazione di una sezione di n. 6 pl di Hospice per pazienti terminali".
L'iniziativa di attivazione di un Hospice-extraospedaliero di 6 p.l. presso l'Azienda U.L.S.S. n. 15 "Alta Padovana" (PD) risulta essere conforme alla programmazione sia assistenziale sia strutturale di settore, recata da D.G.R. n. 751/2000, paragrafo 2 "Area della residenzialità con assistenza intensiva", e successivamente ulteriormente specificata in D.G.R. n. 2989/2000, Allegato 1. Inoltre la stessa iniziativa è meritevole di considerazione nei contenuti, principalmente perché intende realizzare e rendere disponibile una forma di assistenza da erogarsi nella fase terminale della vita, di alto valore umanitario e civile.
Peraltro l'attivazione di un Hospice extraospedaliero dell'Azienda U.L.S.S. n. 15 deve avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni in ordine al provvedimento di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento con oneri a carico del S.S.R..
Vista la Legge regionale 16.08.2002, n. 22 recentemente emanata in materia di "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. socio-sanitarie e sociali", in attesa della definizione riservata alla Giunta regionale, relativamente alle norme procedurali disciplinanti le modalità ed i termini diretti al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio delle strutture socio-sanitarie nonché l'accreditamento, la materia in oggetto risulta essere regolamentata ancora dalla D.G.R. n.. 447/2000, per cui la competenza al rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio della struttura per Hospice extraospedaliero è confermata in capo al Dirigente regionale “Piani e Programmi Socio-Sanitari”, previa attestazione dell’Azienda U.L.S.S. n. 15 richiedente, dei requisiti prescritti da D.G.R. n. 2989 del 22/09/2000 - Allegato 1 - Prima Appendice. Lo stesso provvedimento, oltre all’autorizzazione all’esercizio, disporrà l’accreditamento della struttura con oneri a carico del S.S.R., il cui importo a tutt’oggi risulta essere determinato nel limite superiore massimo di € 232,40.= die onnicomprensivo.
La mobilità sanitaria interaziendale è oggetto di compensazione a livello regionale.
In relazione a quanto sopra esposto, confermata la rilevanza dell’iniziativa che ne occupa in conformità alla programmazione strutturale e assistenziale di settore, recate rispettivamente da D.G.R. n. 751/2000, paragrafo 2 “Area della residenzialità con assistenza intensiva”, Tabella 4 e D.G.R. n. 2989/2000, Allegato 1, si propone:
1. di approvare la richiesta dell’Azienda U.L.S.S. n. 15 “Alta Padovana” (PD) (nota del D.G. n. 49302/14.9 del 08/05/2007, in atti d’ufficio) di attivazione dell’Hospice extraospedaliero presso il Centro Residenziale Anziani di Cittadella, con dotazione di n. 6 p.l.;
2. di dare atto che, su attestazione dell’Azienda U.L.S.S. n. 15, richiedente, la struttura individuata è in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi prescritti da D.G.R. n. 2989/2000 Allegato 1 - Prima Appendice, aspetto per il quale con successivo decreto del Dirigente regionale della Direzione Piani e Programmi Socio-Sanitari si provvederà a rilasciare l’autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie e l’accreditamento quale sezione di Hospice extraospedaliera con dotazione di n. 6 p.l.;
3. di stabilire che i trattamenti di cure palliative da erogarsi saranno da valorizzarsi fino a nuova determinazione regionale, nel limite superiore massimo d’importo di € 232,40.= die onnicomprensivo, importo valevole altresì a fini di compensazione per mobilità sanitaria interaziendale infraregionale e da fatturarsi dall’Azienda U.L.S.S. n15 nei rapporti interaziendali extraregionali;
4. di stabilire inoltre che, alla gestione amministrativo-contabile della struttura provvederà l’Azienda U.L.S.S. n. 15 “Alta Padovana” (PD) nell’ambito della quota di finanziamento indistinto del F.S.R. parte corrente, assegnato, con compensazione a livello regionale della mobilità sanitaria interaziendale infraregionale, oppure con fatturazione diretta a Azienda U.L.S.S. extra regionale
5. di dar atto che, in aggiunta alle disposizioni richiamate e introdotte dal presente provvedimento, troverà applicazione ogni futuro provvedimento regionale di ulteriore specificazione del tipo di struttura e dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi di riferimento vigenti.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
delibera
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