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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 67 del 31 luglio 2007


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2049 del 03 luglio 2007

L.R. 19.2.2007 n. 2 Legge Finanziaria Regionale per l'esercizio 2007 art. 23 : "Prestazioni con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale a favore dei soggetti affetti da Sindrome di Sjögren" Disposizioni applicative.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie, On. Dott.ssa Francesca Martini, riferisce quanto segue:

La L.R. 19.2.2007 n. 2, Legge Finanziaria Regionale per l'esercizio 2007, all'art. 23, reca disposizioni a favore dei soggetti affetti da Sindrome di Sjögren volte a garantire loro una maggior tutela, individuando, a tal fine, alcune prestazioni sanitarie aggiuntive erogabili, in presenza di determinati presupposti, ad integrazione di quanto già garantito dal Servizio Sanitario Nazionale, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale.

Si ricorda che la Sindrome di Sjögren é una patologia autoimmune, caratterizzata da un disordine immunologico che porta alla distruzione del parenchima delle ghiandole salivari, lacrimali e di altre ghiandole esocrine del tratto gastro-enterico e respiratorio. Può accompagnarsi a sintomi osteo-articolari, spesso si associa ad altre patologie autoimmunitarie, quali artrite reumatoide e lupus eritematoso sistemico.

Clinicamente si manifesta con sintomi ghiandolari ed extraghiandolari. Tra i sintomi ghiandolari molto frequenti sono quelli oculari, come la cheratocongiuntivite secca (secchezza oculare) e i sintomi orali, il più frequente dei quali é la xerostomia, cioè la secchezza della bocca a causa della diminuzione della secrezione salivare

La Sindrome di Sjögren è stata inclusa - con codice patologia 030 - per effetto della previsione contenuta nel D. Lgs. 29.4.1998 n. 124, nell'elenco delle patologie croniche ed invalidanti di cui al Decreto del Ministro della Sanità n. 329 del 28 maggio 1999, e successiva modificazione, che individua, per ciascuna delle patologie ivi incluse, le prestazioni sanitarie erogabili in regime di esenzione dalla compartecipazione alla relativa spesa sanitaria.

E' noto che più del 90% dei soggetti colpiti dalla patologia è di sesso femminile, con un'età media intorno ai 50 anni e con una maggior frequenza di insorgenza della malattia tra i 40 ed i 60 anni. In ambito regionale veneto, la rilevazione effettuata a gennaio 2007 nell'archivio delle esenzioni rilasciate dalle Aziende ULSS ai sensi del DM 329/99 soprarichiamato, ha fornito un numero di esenzioni pari a n. 1881.

L'art. 23 della L.R. n. 2/2007 in oggetto recita:

"1. Ai soggetti affetti da Sindrome di Sjögren, con reddito entro i limiti specificati al comma 7 e alle condizioni specificate nel comma 2, sono erogabili - a totale carico del Servizio Sanitario Regionale - nel limite di spesa massimo mensile di 50,00 euro:

  1. Le preparazioni oftalmiche per il trattamento sintomatico della secchezza oculare e i farmaci di impiego oftalmico non ricompresi nel prontuario farmaceutico nazionale
  2. I colluttori, i dentifrici e le preparazioni ad uso topico orale, idonei all'impiego nella secchezza orale
  3. I prodotti specifici per l'igiene del corpo e di impiego topico per la secchezza delle mucose
  4. gli integratori vitaminici e minerali

2. I prodotti di cui al comma 1. vengono erogati sulla base di un piano terapeutico di durata semestrale che specifica il fabbisogno mensile, formulato da un medico di medicina generale, per i soggetti con certificazione di diagnosi effettuata da un medico specialista reumatologo.

3. I soggetti affetti da Sindrome di Sjögren il cui reddito rientra nel limite specificato nel comma 7 sono esentati dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica dovuta per i farmaci inclusi nel Prontuario Farmaceutico Nazionale.

4. Con riferimento allo sviluppo dei percorsi diagnostici e terapeutici di cui all'articolo 1, comma 28 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", nonché all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, in deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, sono individuati i seguenti ulteriori test diagnostici per il monitoraggio della Sindrome di Sjögren:
a)Test di Schirmer;

b) Break-Up Time Test (BUT);

c) Colorazione vitale;

d) Scialografia;

e) Biopsia delle ghiandole salivari minori;

f) Scintigrafia parotidea;

g) Elettroforesi proteica;

h) Complementemia;

i) Dosaggio degli anticorpi anti-ana.

5. I test diagnostici, di cui al comma 4, sono esenti dal pagamento del ticket sanitario.

6. Per reddito della persona assistita in ciascun anno solare, si intende il reddito riferito secondo le disposizioni ISEE di cui al Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della l. 27 dicembre 1997, n. 449" e al DPCM 7 maggio 1999, n. 221 e successive modificazioni.

7. Il limite massimo del reddito per anno solare è pari ad euro 29.000,00

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificabili in euro 400.000,00, si fa fronte mediante imputazione all'upb U0140 "Obiettivi di piano per la sanità" del bilancio di previsione 2007."

Preso atto delle sopra riportate disposizioni normative, è necessario darvi attuazione, individuando in maniera puntuale i percorsi e le modalità di attuazione delle forme di tutela aggiuntive previste a favore dei soggetti veneti affetti da Sindrome di Sjögren, ad integrazione di quanto già garantito dal Servizio Sanitario Nazionale.

Si rileva, preliminarmente, che le prestazioni sanitarie aggiuntive individuate dall'art. 23 sopra riportato, riguardano due diversi ambiti di tutela sanitaria a favore dei soggetti affetti da Sindrome di Sjögren, l'ambito dell'assistenza farmaceutica e quello delle prestazioni specialistiche ambulatoriali.

Nell'ambito dell'assistenza farmaceutica le disposizioni dell'art. 23 della legge in oggetto prevedono - quale livello assistenziale sanitario aggiuntivo - a favore dei soggetti affetti da Sindrome di Sjögren con reddito ISEE entro il limite massimo, per anno solare, di 29.000,00 euro, l'erogazione, con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale, di medicinali e prodotti parafarmaceutici rientranti nelle seguenti tipologie:

  • armaci di impiego oftalmico non ricompresi nel prontuario farmaceutico nazionale, di impiego topico per la secchezza delle mucose, integratori vitaminici e minerali.

Si tratta prevalentemente di medicinali, di ricorrente impiego per trattamenti anche sintomatici, classificati nella fascia C di rimborsabilità di cui alla L. 537/1994 e s.m, che possono essere sia assoggettati ad obbligo di prescrizione medica, che senza obbligo di prescrizione (SOP), oppure classificati nella fascia C-bis introdotta dalla L. 149/2005 di modifica della richiamata L.537/1994, che identifica i farmaci di automedicazione e con accesso alla pubblicità al pubblico. In tutti i casi, e in assenza della disposizione normativa in oggetto, l'onere del loro acquisto sarebbe totalmente a carico del cittadino;

  • prodotti, diversi dai medicinali e classificati come parafarmaceutici: i colluttori, i dentifrici e le preparazioni ad uso topico orale, idonei all'impiego nella secchezza orale, ai quali, sebbene non classificati come medicinali, è pur tuttavia ascrivibile un'azione di carattere sintomatico in alcune manifestazioni che caratterizzano il quadro clinico della patologia, così come i prodotti specifici per l'igiene del corpo. Tali prodotti, in assenza, a tutt'oggi, di terapie risolutive della condizione patologica in argomento, costituiscono presidi indispensabili al trattamento sintomatico delle manifestazioni ricorrenti e invalidanti della patologia, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei pazienti.

La norma della legge in oggetto, stabilisce, inoltre, un'ulteriore forma di tutela nell'ambito dell'assistenza farmaceutica, prevedendo - al comma 3 dell'art. 23 - che agli assistiti veneti affetti da Sindrome di Sjögren con reddito ISEE entro il limite massimo per anno solare, di 29.000,00 euro, sia riconosciuta l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per i farmaci inclusi nel Prontuario Farmaceutico Nazionale (farmaci di fascia A ex L. 537/94 e s.m.). Si propone di applicare tale beneficio, in analogia a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 6 del 21 gennaio 2003 a favore delle altre categorie di esenti. Conseguentemente, è riconosciuta ai soggetti l'esenzione dal pagamento della quota fissa di € 2,00 per ogni confezione di farmaco prescritta, introdotta con D.G.R. n. 3107 del 4 novembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni, in applicazione del decreto del Ministero della Salute 27 settembre 2002 "Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, della Legge 8 agosto 2002 n. 178".

Ciò premesso, si propone che l'erogazione delle prestazioni individuate dai commi 1. e 3., dell'art. 23 in oggetto, tenuto conto dei limiti e delle condizioni stabilite dai commi 2., 6. e 7 dell'articolo stesso, avvenga con le modalità di seguito precisate.

Al fine di beneficiare dell'erogazione, posta a carico del Servizio Sanitario Regionale, dei farmaci e dei parafarmaci previsti dall'art. 23, comma 1 della LR n. 2/2007, i soggetti affetti da Sindrome di Sjögren residenti nel Veneto devono produrre all'Azienda ULSS di appartenenza, la seguente documentazione:

a)      certificazione relativa al reddito ISEE (situazione economica equivalente) rilasciata dai Comuni e dai Centri autorizzati dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti (Caaf), dalla quale risulti un reddito per anno solare non superiore a 29.000,00 euro.

Tale condizione viene certificata secondo le modalità previste dal D.lgs n. 109/1998, come modificato dal successivo D.lgs n. 130/2000 e dall'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. n. 242/2001.

Per gli anni successivi al primo, dovrà essere confermata la sussistenza del diritto relativamente al limite di reddito previsto dalla legge regionale in oggetto, mediante nuova attestazione ISEE;

b)      attestato di esenzione dalla partecipazione alla spesa per malattie cronico-invalidanti ex D.M. Sanità n. 329 del 28/05/1999 e successive modificazioni - codice patologia 030 - riconosciuta a seguito di certificazione recante la diagnosi della Sindrome di Sjögren rilasciata da uno specialista reumatologo.

Qualora l'analisi sulla documentazione certificatoria non fosse possibile o risultasse carente o aspecifica, l'assistito per poter beneficiare dell'erogazione, con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale, dei farmaci e dei parafarmaci previsti dall'art. 23 della LR n. 2/2007, dovrà essere invitato dall'Azienda U.L.S.S. di appartenenza a sottoporsi a valutazione clinica di uno specialista reumatologo a ciò abilitato ex art. 4 del D.M. Sanità n. 329 del 28/05/1999 succitato.

c) piano terapeutico, di durata semestrale, formulato dal medico di medicina generale dell'assistito, che specifichi il fabbisogno mensile dei medicinali e dei prodotti parafarmaceutici, ricompresi nelle tipologie di cui al comma 1 dell'art. 23 sopra riportati.

In analogia alle vigenti modalità di erogazione di dietetici - senza glutine o aproteici destinati a fini medici speciali - previste dalla normativa statale e regionale a favore, rispettivamente, dei soggetti affetti da morbo celiaco, malattie metaboliche congenite, insufficienza renale cronica, si propone che l'erogazione dei prodotti in oggetto avvenga attraverso le farmacie aperte al pubblico, utilizzando appositi moduli mensili, rilasciati dall'Azienda ULSS di appartenenza dell'assistito.

Si propone, di delegare il Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari ad approvare, con proprio successivo atto, la documentazione da utilizzarsi a tal fine, fermo restando il rispetto delle norme di prescrizione vigenti per i farmaci soggetti ad obbligo di prescrizione medica.

Per quanto riguarda l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per i farmaci inclusi nel Prontuario Farmaceutico Nazionale (farmaci di fascia A ex L. 537/94 e s.m.), verificata la sussistenza dei presupposti di cui ai suddetti punti a) e b), l'Azienda ULSS rilascerà agli assistiti l'attestazione di esenzione nella quale sarà indicato il relativo codice di esenzione identificativo della nuova categoria di soggetti esenti dalla partecipazione alla spesa farmaceutica.

Si rinvia l'individuazione del codice di esenzione da associare alla suddetta esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica per i farmaci inclusi nel Prontuario Farmaceutico Nazionale (farmaci di fasciaA), ad un decreto che sarà adottato dal Dirigente della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari successivamente all'approvazione della presente deliberazione.

Nell'ambito delle prestazioni specialistiche ambulatoriali relative ai percorsi diagnostici, in deroga a quanto previsto dal D.M. 329/99 sopra citato, la legge regionale in oggetto stabilisce, inoltre, che le prestazioni specialistiche elencate al comma 4. siano erogate ai soggetti affetti dalla Sindrome di Sjögren in regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa, in aggiunta a quelle previste dallo stesso D.M. 329/1999. Anche tali prestazioni, come detto, costituiscono un livello di assistenza regionale aggiuntivo, da monitorare annualmente e, in quanto tale, garantito ai soli cittadini residenti nella Regione Veneto, in applicazione di quanto sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con l'Accordo 8 maggio 2003 (G.U. n. 121 del 27/05/2003).

Pertanto, l'elenco delle prestazioni specialistiche erogabili ai pazienti residenti nel Veneto affetti da Sindrome di Sjögren in regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa, oltre a quanto già garantito a livello nazionale dal D.M. della Sanità n. 329/99 include anche le seguenti prestazioni, come indicate nel vigente Nomenclatore Tariffario Regionale. Si evidenzia che le prestazioni Break Up Time (But) e Colorazione Vitale sono state di recente ricondotte alla prestazione Analisi della superficie Oculare - cod. 09.19 - nell'ambito della revisione del Nomenclatore nazionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali:

 

Codice Nom.Tariff.

Regionale

Analisi della superficie oculare:Test di Schirmer, Break up time (but), Esame con coloranti.

Escluso: Dacriocistogramma per contrasto (87.05), Rx del tessuto molle del dotto naso lacrimale

09.19

Radiografia con contrasto delle ghiandole salivari: Scialografia (4 proiezioni) Incluso: Esame diretto

87.06.1

Biopsia [Agobiospia] di ghiandola o dotto salivare

26.11

Es. Istopatologico App. Digerente: Biopsia ghiandola salivare

91.41.5

Scintigrafia sequenzaile delle ghiandole salivari con studio funzionale

92.04.1

Proteine (elettroforesi delle) [S] Incluso: Dosaggio Proteine totali

90.38.4

Complemento: C1Q, C3, C3 ATT., C4, Ciascuno

90.60.2

Anticorpi anti nucleo (ANA)

90.52.4

Si precisa che l'erogazione di tali prestazioni specialistiche, in regime di esenzione, ai soggetti affetti da Sindrome di Sjögren - codice patologia 030 - in applicazione della disposizione normativa in oggetto, non è subordinata alla sussistenza dei presupposti di cui ai commi 2 e 7 dell'art. 23 della legge in oggetto.

Si dispone infine che, a decorrere dalla data del 1 luglio 2007, l'attestato di esenzione per la Sindrome di Sjögren - corrispondente al codice patologia 030 - sia rilasciato dall'Azienda U.L.S.S. di appartenenza solo a seguito di certificazione di diagnosi della malattia effettuata da uno specialista reumatologo, con le modalità già definite dalle disposizioni statali e regionali in vigore.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

  • Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;
  • Vista la L.R. 19.2.2007 n. 2 Legge Finanziaria Regionale per l'esercizio 2007 e in particolare l'art. 23 : "Prestazioni con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale a favore dei soggetti affetti da Sindrome di Sjogren
  • Vista la L. 23.12.1994, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni
  • Visto il Decreto del Ministro della Sanità n. 329 del 28 maggio 1999 e s.m.
  • Visto il D.lgs n. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni
  • Visto il D.P.C.M. n. 242/2001
  • Vista la D.G.R. n. 6 del 21 gennaio 2003
  • Visto l'Accordo 8 maggio 2003 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;]

delibera

1.       di dare attuazione al comma 1. dell'art. 23 della L.R. 19.2.2007 n. 2 Legge Finanziaria Regionale per l'esercizio 2007: "Prestazioni con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale a favore dei soggetti affetti da Sindrome di Sjögren", per effetto del quale, ai soggetti affetti da Sindrome di Sjögren - codice patologia 030 - residenti nel Veneto il cui reddito ISEE rientri nel limiti di cui al comma 7. e alle condizioni di cui al comma 2 di tale articolo, da documentarsi all'Azienda di appartenenza secondo le modalità specificate al successivo punto 3. del presente atto, sono erogabili - a totale carico del Servizio Sanitario Regionale - nel limite di spesa massimo mensile di 50,00 euro:

a)      le preparazioni oftalmiche per il trattamento sintomatico della secchezza oculare e i farmaci di impiego oftalmico non ricompresi nel prontuario farmaceutico nazionale

b)      I colluttori, i dentifrici e le preparazioni ad uso topico orale, idonei all'impiego nella secchezza orale

c)      I prodotti specifici per l'igiene del corpo e di impiego topico per la secchezza delle mucose

d)      gli integratori vitaminici e minerali.

2.       di dare altresì attuazione al comma 3. dell'art. 23 della L.R. n. 2 del 19.2.2007 , per effetto del quale agli assistiti residenti nel Veneto, affetti da Sindrome di Sjögren - codice patologia 030 - il cui reddito ISEE rientri nel limiti di cui al comma 7., da documentarsi all'Azienda di appartenenza secondo le modalità specificate al successivo punto 3., lett. a) e b) del presente dispositivo, è riconosciuta l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per i farmaci inclusi nel Prontuario Farmaceutico Nazionale (farmaci di fascia A).

Tale beneficio è inteso come esenzione dal pagamento della quota fissa di € 2,00 per ogni confezione di farmaco prescritta, introdotta con D.G.R. n. 3107 del 4 novembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni, in applicazione del decreto del Ministero della Salute 27 settembre 2002 "Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, della Legge 8 agosto 2002 n. 178" in analogia a quanto attualmente previsto a livello regionale per altre categorie esenti in base alle disposizioni della D.G.R. n. 6 del 21 gennaio 2003 e successive modificazioni;

3. di disporre quindi che, per beneficiare dell'erogazione delle prestazioni di cui al precedente punto 1. l'assistito/a debba produrre all'Azienda ULSS di appartenenza la seguente documentazione:

a)      certificazione relativa al reddito ISEE (situazione economica equivalente) rilasciata dai Comuni e dai Centri autorizzati dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti (Caaf), dalla quale risulti un reddito per anno solare non superiore a 29.000,00 euro.

Tale condizione viene certificata secondo le modalità previste dal D.lgs n. 109/1998, come modificato dal successivo D.lgs n. 130/2000 e dall'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. n. 242/2001.

Per gli anni successivi al primo, dovrà essere confermata la sussistenza del diritto relativamente al limite di reddito previsto dalla legge regionale in oggetto, mediante nuova attestazione ISEE;

b)      attestato di esenzione dalla partecipazione alla spesa per malattie cronico-invalidanti ex D.M. Sanità n. 329 del 28/05/1999 e successive modificazioni - codice patologia 030 - riconosciuta a seguito di certificazione recante la diagnosi della Sindrome di Sjögren rilasciata da uno specialista reumatologo

Qualora l'analisi sulla documentazione certificatoria non fosse possibile o risultasse carente o aspecifica, l'assistito per poter beneficiare dell'erogazione, con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale, dei farmaci e dei parafarmaci previsti dall'art. 23 della LR n. 2/2007, dovrà essere invitato dall'Azienda U.L.S.S. di appartenenza a sottoporsi a valutazione clinica di uno specialista reumatologo a ciò abilitato ex art. 4 del D.M. Sanità n. 329 del 28/05/1999 succitato;

c) piano terapeutico, di durata semestrale, formulato dal medico di medicina generale dell'assistito, che specifichi il fabbisogno mensile dei medicinali e dei prodotti parafarmaceutici, ricompresi nelle tipologie di cui al comma 1 dell'art. 23 sopra riportati;

4. di disporre che l'erogazione dei farmaci e parafarmaci di cui al punto 1. avvenga attraverso le farmacie aperte al pubblico, utilizzando appositi moduli mensili, rilasciati dall'Azienda ULSS di appartenenza, sulla base della presentazione da parte dell'assistito della documentazione di cui al punto 3, fermo restando il rispetto delle norme di prescrizione vigenti per i farmaci soggetti ad obbligo di prescrizione medica;

5. di delegare il Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari ad approvare, con proprio successivo atto, la modulistica da utilizzarsi per il fine di cui al punto 4;

6. di disporre altresì che, per beneficiare dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica per i farmaci inclusi nel Prontuario Farmaceutico Nazionale (farmaci di fascia A), i soggetti interessati dovranno presentare all'Azienda U.L.S.S. di appartenenza la documentazione di cui al punto 3. , lett. a) e b) del presente dispositivo, sulla base della quale l'U.L.S.S. rilascerà agli assistiti un'attestazione di esenzione nella quale sarà indicato il relativo codice di esenzione identificativo della nuova categoria di soggetti esenti.

7. di rinviare l'individuazione del suddetto codice di esenzione da associare all'esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica per i farmaci inclusi nel Prontuario Farmaceutico Nazionale (farmaci di fascia A) di cui al comma 3 dell'art. 23 della legge regionale in oggetto, a Decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari successivo all'approvazione della presente deliberazione;

8. di dare atto altresì che, per effetto dell'art. 23 della L.R. 19.2.2007 n. 2 Legge Finanziaria Regionale per l'esercizio 2007, commi 4 e 5, l'elenco delle prestazioni specialistiche erogabili in regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa ai pazienti residenti nel Veneto, affetti da Sindrome di Sjögren, già previsto dal Decreto del Ministro della Sanità n. 329 del 28 maggio 1999 e successive modificazioni, deve intendersi integrato anche dalle seguenti prestazioni diagnostiche come indicate nel vigente Nomenclatore Tariffario Regionale:

 

Codice Nom.Tariff.

Regionale

Analisi della superficie oculare:Test di Schirmer, Break up time (but), Esame con coloranti.

Escluso: Dacriocistogramma per contrasto (87.05), Rx del tessuto molle del dotto naso lacrimale

09.19

Radiografia con contrasto delle ghiandole salivari: Scialografia (4 proiezioni) Incluso: Esame diretto

87.06.1

Biopsia [Agobiospia] di ghiandola o dotto salivare

26.11

Es. Istopatologico App. Digerente: Biopsia ghiandola salivare

91.41.5

Scintigrafia sequenzaile delle ghiandole salivari con studio funzionale

92.04.1

Proteine (elettroforesi delle) [S] Incluso: Dosaggio Proteine totali

90.38.4

Complemento: C1Q, C3, C3 ATT., C4, Ciascuno

90.60.2

Anticorpi anti nucleo (ANA)

90.52.4

9. di disporre che, a decorrere dal 1 luglio 2007, l'attestato di esenzione per la Sindrome di Sjögren - corrispondente al codice patologia 030 - sia rilasciato dall'Azienda U.L.S.S. di appartenenza solo a seguito di certificazione di diagnosi della malattia effettuata da uno specialista reumatologo, con le modalità già definite dalle disposizioni statali e regionali in vigore (D.M. Sanità n. 329 del 28/05/1999 e succ.mod.);

10. di ribadire, infine, che quanto previsto dall'art. 23 della legge finanziaria regionale per il 2007 oggetto del presente provvedimento, si sostanzia in un livello di assistenza regionale aggiuntivo, da monitorare annualmente e, in quanto tale, garantito ai soli cittadini residenti nella Regione Veneto, in applicazione di quanto sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con l'Accordo 8 maggio 2003.

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