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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 53 del 12 giugno 2007


Materia: Cultura e beni culturali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1437 del 22 maggio 2007

Archivio regionale della produzione editoriale: individuazione degli istituti veneti depositari. Legge 15 aprile 2004, n. 106: "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico". DPR 3 maggio 2006, n. 252: "Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico".

Il Presidente della Giunta regionale On. Dott. Giancarlo Galan riferisce quanto segue.

La legge 15 aprile 2004, n. 106 ("Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico") istituisce l'obbligo del deposito obbligatorio o "legale" per i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana.

Sono obbligati al deposito:

a)      l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, persona fisica o giuridica;

b)      il tipografo, ove manchi l'editore;

c)      il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali similari;

d)      il produttore di opere filmiche.

Le copie depositate costituiranno l'archivio nazionale e gli archivi regionali delle pubblicazioni editoriali. Il primo è organizzato attorno alle Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e di Firenze. Per quanto riguarda gli archivi regionali, il DPR 3 maggio 2006, n. 252, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2006, prevede che ciascuna Regione o Provincia autonoma proponga alla Conferenza Unificata, entro nove mesi dall'entrata in vigore del DPR stesso, l'elenco degli istituti destinati a conservare i documenti pubblicati nel proprio territorio, sulla cui base in Ministero per i Beni e le Attività Culturali provvederebbe ai decreti di individuazione. Se una Regione non provvedesse, scatterebbero i poteri sostitutivi del Ministero. Ove necessario o opportuno, possono essere stipulate convenzioni con le biblioteche statali presenti sul territorio.

La legge 106/2004 marca una netta discontinuità con la precedente legge 2 febbraio 1939, n. 374, che, unendo alle preoccupazioni culturali prevalenti finalità di polizia, prevedeva l'obbligo di consegna, da parte dei tipografi, di quattro copie stampate alla Prefettura e una alla Procura con giurisdizione sul luogo di stampa; delle quattro copie inviate alla Prefettura, due venivano inviate direttamente alle Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze e una alla biblioteca pubblica del capoluogo di provincia "dopo l'uso d'ufficio". Con la nuova legge l'unico intento consiste nell'assicurare la conservazione e la fruibilità dell'intera produzione editoriale, su qualsiasi supporto.

L'archivio regionale viene alimentato col deposito del seguente materiale:

a)      due copie dei documenti stampati (libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti e musica a stampa);

b)      due copie dei documenti su supporto informatico, di tipo riscrivibile o non riscrivibile;

c)      una copia delle opere di grafica d'arte e dei video d'artista;

d)      una copia dei documenti fotografici;

e)      una copia di film, soggetti, trattamenti e sceneggiature cinematografiche;

f)       una copia dei documenti sonori e video.

La Direzione regionale Beni Culturali, congiuntamente con l'Unità di Progetto Attività Culturali e Spettacolo, per quanto di rispettiva competenza, ha analizzato la questione, che presenta molti e rilevanti aspetti di complessità, con istituti bibliotecari ed enti locali, e in primo luogo con le biblioteche dei capoluoghi provinciali, provviste di esperienze similari in quanto già beneficiari delle copie depositate presso le Prefetture ai sensi della L. 374/39. Per quanto riguarda la produzione editoriale tradizionale, si è generalmente convenuto sull'opportunità di lavorare per la costituzione di un archivio unico della produzione editoriale regionale a fini di tutela e di produzione di servizi all'utenza, restando l'altra copia delle pubblicazioni alle biblioteche dei capoluoghi, ove disponibili; ma si è anche riconosciuto che si tratta di un risultato che ci si può proporre nel medio periodo, dopo che fossero stati risolti nodi organizzativi e logistici rilevanti. Per il primo biennio di conseguenza, senza che ci si precludano ulteriori sviluppi, si propone un'articolazione a livello provinciale di centri di deposito sia per la copia destinata alla tutela, sia per quella destinata all'inserimento nel normale circuito bibliotecario. Si è inoltre compiuta un'approfondita riflessione sugli istituti che meglio possono assumersi la responsabilità della conservazione delle tipologie di materiale da consegnare in copia unica.

Si è dunque pervenuti, d'intesa con i soggetti interessati, alla formulazione della proposta di elenco seguente:

A - Documenti stampati

Belluno due copie alla Biblioteca Civica di Belluno.

Padova una copia alla Biblioteca Universitaria di Padova (statale);

una copia a Biblioteche Padovane Associate, con sede c/o la Biblioteca Civica di Abano Terme, a fini prevalenti di valorizzazione.

Rovigo due copie all'Accademia dei Concordi di Rovigo.

Treviso due copie alla Biblioteca Comunale di Treviso.

Venezia una copia alla Biblioteca Nazionale Marciana;

una copia alla Biblioteca Civica di San Donà di Piave, a fini prevalenti di valorizzazione.

Verona due copie alla Biblioteca Civica di Verona.

Vicenza due copie all'Istituzione Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza.

B - Documenti su supporto informatico

Una copia alle biblioteche depositarie dei documenti stampati, a fini prevalenti di valorizzazione.

Una copia per la tutela a Biblioteche Padovane Associate.

C - Documenti sonori e video

Una copia a Biblioteche Padovane Associate.

D - Documenti di grafica d'arte e dei video d'artista

Una copia dei video d'artista e della grafica d'arte al Comune di Verona.

E - Documenti fotografici

Una copia al Foto Archivio Storico Trevigiano della Provincia di Treviso.

F- Film, soggetti, trattamenti e sceneggiature cinematografiche

Una copia dei film alla Mediateca regionale, convenzionata per la conservazione delle pellicole con la Cineteca del Friuli.

Una copia di soggetti, trattamenti e sceneggiature cinematografiche a Biblioteche Padovane Associate, aderenti al circuito della Mediateca regionale.

La Giunta regionale nel prossimo biennio intende sottoporre ad attento monitoraggio il funzionamento del sistema del deposito legale così come configurato dal presente provvedimento, attivando ogni opportuna iniziativa per coordinare le procedure e gli interventi sia fra i soggetti dell'archivio regionale, sia in relazione alle iniziative dell'archivio nazionale, per evitare confusioni e inutili sovrapposizioni di iniziative. In particolare la Giunta regionale fornirà agli istituti depositari indirizzi e prescrizioni, generali e particolari, sul trattamento del materiale in relazione alle funzioni di tutela dei beni librari che le competono. Particolare attenzione andrà riservata alla comunicazione nei confronti dei soggetti obbligati: editori, produttori, tipografi etc.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-          UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

-          VISTA la legge 15 aprile 2004, n. 106 ("Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico");

-          VISTO il DPR 3 maggio 2006, n. 252 ("Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico");

-          CONVOCATE e sentite le Associazioni degli Enti Locali e gli Istituti interessati, ai sensi dell'art.4, comma 2 del DPR n.252/2006;

-          CONDIVISE le considerazioni e le proposte esposte in narrativa;


delibera

1)      di proporre alla Conferenza Unificata l'elenco degli istituti destinati a conservare i documenti pubblicati nel proprio territorio, così come esposto in narrativa;

2)      di incaricare i Dirigenti regionali della Direzione Beni Culturali e dell'Unità di Progetto Attività Culturali e Spettacolo, per quanto di rispettiva competenza, dell'esecuzione del presente provvedimento.

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