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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 52 del 08 giugno 2007


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1500 del 22 maggio 2007

Medici di Emergenza Sanitaria Territoriale: procedimento per l'inquadramento nel ruolo sanitario della dirigenza medica, in attuazione dell'art. 100 dell'ACN per la Medicina Generale del 23 marzo 2005.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [Il Vice Presidente Dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

In attuazione della DGR n. 4395 del 30/12/2005 "Accordo regionale per i Medici di Medicina Generale", e più precisamente della seguente disposizione "La Regione attiva a partire dal 2006 corsi specifici di idoneità all'emergenza, come previsto dall'art. 96 dell'ACN, sufficienti a coprire il fabbisogno definito sulla base degli incarichi vacanti individuati dalle Aziende alla data del 1° marzo e del 1° settembre di ogni anno; individua, inoltre, i relativi criteri di accesso e le modalità di svolgimento", la Direzione regionale piani e programmi socio sanitari ha avviato le procedure per l'attuazione del citato corso di idoneità.

Dal monitoraggio, effettuato dagli uffici regionali, del fabbisogno stimato dalle Aziende sanitarie alla data dell'1.03.2006, è risultata una richiesta di n. 18 unità. Tale dato non consente l'avvio delle procedure per l'attuazione del corso di idoneità sopra richiamato.

Considerato che:

-        attualmente, sono in servizio n. 41 Medici di Emergenza Sanitaria Territoriale;

-        per una migliore organizzazione delle attività dell'Emergenza Sanitaria Territoriale si ritiene opportuno dare attuazione alle norme sul passaggio in ruolo del personale convenzionato addetto all'attività di emergenza sanitaria territoriale;

-        ciò può avvenire attraverso quanto previsto dell'art. 100 - Inquadramento in ruolo - dell'ACN reso esecutivo in data 23 marzo 2005, mediante intesa nella Conferenza Stato - Regioni, per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, che così recita: "Le Regioni possono attivare i meccanismi per l'inquadramento nel ruolo sanitario della dirigenza medica dei medici incaricati a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 92 del presente Accordo, e sulla base del disposto dell'art. 8, comma 1- bis del D.lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del DPCM 8 marzo 2001.";

-        l'istituto dell'inquadramento in ruolo dei medici dell'emergenza sanitaria territoriale risulta già applicato in diverse amministrazioni regionali (Piemonte, Toscana, Umbria, Campania Abruzzo, per citarne alcune);

-        con nota regionale 17 ottobre 2006, n. 598307/50.07.03.00, è stato chiesto alla Direzione regionale risorse umane e formazione servizio socio sanitario regionale, di esprimere parere sulla compatibilità della citata disposizione contrattuale (art. 100 dell'ACN) con il vigente quadro delle norme nazionali e regionali sul personale del SSN;

-        la Direzione regionale risorse umane e formazione servizio socio sanitario regionale ha, con nota del 30 ottobre 2006, n. 621423/50.00.12, precisato quanto segue: "Con riferimento alla nota n. 598307/50.07.03.00 del 17 ottobre 2006, di pari oggetto, si rappresenta che, a parere dello scrivente, alla luce delle disposizioni contenute nell'articolo 100 dell'ACN del 23 marzo 2005 e nella normativa dallo stesso richiamata, non sussistono, in linea di principio, preclusioni di ordine giuridico all'inquadramento nella dipendenza di medici di Medicina Generale incaricati a tempo indeterminato. Ciò premesso, si evidenzia che il conseguente incremento della dotazione organica del personale medico dipendente potrebbe determinare dei problemi di coerenza con le disposizioni recate dalle leggi finanziarie nazionali e dai provvedimenti regionali applicativi, che fissano limiti alla spesa del personale. Si fa presente, in proposito, che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 29/DDL del 3 ottobre 2006, ha approvato un disegno di legge che, per il biennio 2007-2008, limita il costo del personale alla misura sostenuta da ogni azienda sanitaria nell'anno 2005, fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Nel sottolineare che il predetto disegno di legge (così come le vigenti deliberazioni regionali, attuative delle norme in materia di personale contenute nella Legge finanziaria 2006) non tiene conto del personale disciplinato dagli ACN di cui all'articolo 8, commi 1 e 1 bis del D.Lgs. 502/92, si ritiene che all'incremento della spesa conseguente all'inquadramento proposto debba comunque corrispondere una riduzione certa e definitiva, di almeno pari importo, della spesa attualmente sostenuta per la retribuzione dei medici di medicina generale interessati."

-        sulla base del disposto dell'art. 8, comma 1 bis del D.lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni è stata attuata una ricognizione per verificare la consistenza del personale interessato: titolari di incarico a tempo indeterminato nell'emergenza sanitaria territoriale da almeno cinque anni o, comunque, al compimento del quinto anno di incarico a tempo indeterminato, alla data dell'1.11.2006. Da tale riscontro è emerso quanto segue: n. 39 medici di emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato, a 38 ore settimanali, e n. 2 medici a tempo determinato;

-        l'opportunità di procedere all'inquadramento nel ruolo sanitario, in applicazione dell'art. 100 dell'ACN, non può che trovare conferma in un'ampia adesione da parte dei medici destinatari, a riprova dell'interesse da parte della categoria e a raggiungimento dell'obiettivo regionale di consolidare nel sistema professionalità già formatesi.

Tutto ciò premesso con il presente atto, si propone:

-        di avviare, per i motivi sopra indicati, il procedimento per l'inquadramento nel ruolo sanitario della dirigenza medica dei medici dell'Emergenza Sanitaria Territoriale di cui all'art. 100 dell'ACN per la MG, con le procedure di cui al disposto dell'art. 8, comma 1 bis del D.lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del DPCM 8 marzo 2001, riportate nell'Allegato A al presente atto per costituirne parte integrante ed essenziale;

-        di prevedere, quale condizione risolutiva espressa della presente procedura, la presentazione della domanda di partecipazione al giudizio di idoneità da parte di almeno trenta tra i medici aventi i requisiti;

-        di costituire un gruppo di lavoro composto da rappresentanti aziendali, regionali e delle OO.SS., con il compito di definire criteri omogenei per l'applicazione della disciplina relativa al riconoscimento dei periodi lavorati in regime di convenzione ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale.

VISTO l'ACN reso esecutivo in data 15 dicembre 2005, mediante intesa nella conferenza Stato - Regioni, per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ed in particolare quanto disposto dall'art. 100;

SENTITO il Comitato regionale per la medicina generale, in data 19 dicembre 2006.]

delibera

1.       di avviare il procedimento per l'inquadramento dei medici di Emergenza Sanitaria Territoriale ai sensi dell'art. 100 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale, nel ruolo sanitario della dirigenza medica, con le procedure di cui al disposto dell'art. 8, comma 1 bis del D.lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del DPCM 8 marzo 2001, secondo quanto indicato nell'Allegato A al presente atto per costituirne parte integrante ed essenziale;

2.       di prevedere, quale condizione risolutiva espressa della presente procedura, la presentazione della domanda di partecipazione al giudizio di idoneità da parte di almeno trenta tra i medici aventi i requisiti.

3.       di costituire un gruppo di lavoro composto da rappresentanti aziendali, regionali e delle OO.SS., con il compito di definire criteri omogenei per l'applicazione della disciplina relativa al riconoscimento dei periodi lavorati in regime di convenzione ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio.

(L'allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, ndr)

(seguono allegati)

1500_AllegatoA_197593.pdf

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