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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1203 del 24 aprile 2007
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - articolo 1, comma 796, lettera p): quota fissa ricetta prestazioni specialistiche ambulatoriali: disposizioni applicative.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Flavio Tosi, riferisce quanto segue:
La legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", all'articolo 1, comma 796, lettera p), prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10,00 euro.
Contro tale disposizione legislativa è già stato proposto dalla Regione Veneto ricorso alla Corte Costituzionale, come autorizzato con DGR n. 285 del 13.2.2007, al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità costituzionale per violazione del sistema di riparto di competenze legislative disegnato dall'art. 117 della Carta Costituzionale. Così pure la Giunta Regionale ha già autorizzato con deliberazione n. 765 del 28.3.2007 di proporre ricorso alla Corte Costituzionale, per i medesimi motivi, avverso l'art.6-quater delle legge 26 febbraio 2007 n.17, "Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 28.12.2006 n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa", che, seppur volto a consentire alle Regioni la soppressione della quota fissa di 10 Euro, pone comunque, quale condizione, il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario.
L'applicazione di detta norma comporta che, qualora la singola ricetta contenga prestazioni il cui importo, sulla base delle vigenti tariffe, è inferiore o uguale alla quota massima di partecipazione alla spesa (36,15 euro), l'utente non esente è tenuto alla corresponsione di una somma complessiva (ticket + quota fissa) maggiore della tariffa della/delle prestazioni stesse.
Tale circostanza tende a modificare i comportamenti degli utenti nel ricorso al Servizio Sanitario Regionale, in quanto risulta più conveniente, per le prestazioni la cui tariffa complessiva è minore o uguale a 46,15 euro (quota massima di compartecipazione alla spesa sommata alla quota fissa di 10 euro), accedere utilizzando la c.d. ricetta bianca, "risparmiando" così il pagamento aggiuntivo dei 10.00 euro, percepito, nella fattispecie, come fortemente iniquo.
Infatti, da un primo confronto dei dati forniti da alcune Aziende U.L.S.S. relativamente all'attività erogata nei primi due mesi degli anni 2006 e 2007, è emersa, con particolare riferimento alle prestazioni relative alla branca specialistica di medicina di laboratorio, una diminuzione dell'attività erogata con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale (prescrizioni redatte su ricetta rossa del S.S.R.), con aumento, quindi, dell'attività erogata presso le strutture pubbliche e private per utenti paganti in proprio (richieste di prestazioni su ricetta bianca).
L'elusione della tassazione succitata vanifica parzialmente, di fatto, il gettito teoricamente previsto dal legislatore nazionale quale finanziamento derivante da questa specifica voce di entrata.
Tale effetto, unitamente alla diversità di trattamento cui sono soggetti gli utenti richiedenti l'erogazione della medesima prestazione a seconda del livello di informazione da essi posseduta, rende equo e opportuno, a livello regionale, intervenire in merito, delimitando l'applicazione della quota fissa di cui trattasi.
Si propone, quindi, fermo restando il tetto massimo di partecipazione alla spesa di 36,15 euro per ricetta, di non applicare la quota fissa di 10.00 euro relativamente alle ricette del S.S.R. nelle quali la tariffa della prestazione singola o la somma delle tariffe delle prestazioni in esse contenute sia inferiore o pari all'importo di 46,15 euro (costituito dalla somma della quota massima di compartecipazione alla spesa e dalla vigente quota fissa) In tale caso l'utente è tenuto al pagamento della sola compartecipazione alla spesa.
Eventuali variazioni normative dell'importo della vigente quota fissa comporteranno l'adeguamento automatico, secondo la modalità sopra definita, del valore soglia (per ricetta) di non applicazione della stessa.
Tale intervento consente, tra l'altro, di ricondurre al Servizio Sanitario Regionale l'erogazione di tutte le prestazioni ambulatoriali di cui ai vigenti livelli essenziali di assistenza regionali per finalità conoscitive di tipo epidemiologico e programmatorio dirette alla valutazione di appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni e al controllo di gestione, in conformità a quanto da ultimo disposto dall'art. 52, comma 4, della Legge Finanziaria per l'anno 2003 e dell'art. 50, comma 11, del Decreto Legge n. 269/2003 convertito in legge 326/2003.
Per le ricette il cui valore complessivo è superiore, stante la vigente normativa, a euro 36,15 l'importo dovuto dall'utente è costituito, invece, dalla somma della quota massima di compartecipazione alla spesa, e dalla vigente quota fissa (10,00 di euro) per un ammontare complessivo di euro 46,15.
In considerazione della necessità di consentire alle strutture erogatrici l'adeguamento della contabilità e la conseguente operatività, si propone che le disposizioni contenute nel presente provvedimento siano applicate a decorrere dalla data del 1° giugno 2007.
Al riguardo si precisa che, in sede di prima applicazione di quanto previsto dal presente provvedimento, l'individuazione della quota di partecipazione nonché dell'eventuale quota fissa dovute dall'assistito non esente per il pagamento delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, deve essere conforme al principio della competenza economica, in base al quale la data di erogazione della prestazione stessa determina l'ammontare di riferimento.
Nulla viene innovato in ordine alla vigente normativa in materia di esenzione dalla compartecipazione alla spesa.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296
VISTO il Decreto Legislativo n.502/92
VISTA la DGR n. 285 del 13.2.2007
VISTA la DGR n. 765 del 28.3.2007]
delibera
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