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Materia: Convenzioni
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1199 del 24 aprile 2007
Tirocinio pratico ai fini dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Approvazione schema di convenzione. Decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie Flavio Tosi, riferisce quanto segue.
Con decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 19 ottobre 2001, n. 445 è stato approvato il regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, modificativo del decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni ed integrazioni.
Tale decreto prevede che l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo consista in un tirocinio pratico ed in una prova scritta. Alla prova scritta il laureato accede dopo il superamento della prova pratica a carattere continuativo consistente in un tirocinio clinico della durata di tre mesi da realizzarsi presso policlinici universitari, aziende ospedaliere, presidi ospedalieri di aziende ULSS, ove costituite, aziende di cui all'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, nonchè presso l'ambulatorio di un medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale avente i requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
In particolare, il tirocinio pratico deve essere svolto per un mese presso una unità operativa di medicina, per un mese presso una unità operativa di chirurgia e per un mese presso l'ambulatorio di un medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, ad integrazione delle attività formative professionalizzanti previste dalla classe 46/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000.
La certificazione della frequenza e la valutazione di ciascuno dei tre periodi avvengono sotto la diretta responsabilità e a cura del docente universitario o del dirigente medico, responsabile della struttura frequentata dal candidato, e del medico di medicina generale, che ne danno formale attestazione su apposito libretto diario fornendo un motivato giudizio sulle capacità e le attitudini del candidato.
Il regolamento 445/2001 citato prevede altresì che, qualora il tirocinio clinico si svolga al di fuori delle strutture universitarie, questo debba essere organizzato sulla base di convenzioni con le strutture del Servizio sanitario nazionale stipulate ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonchè con gli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri provinciali.
Sulla scorta di quest'ultima disposizione ed al fine di adempiere a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 2001, la Regione, le Università degli Studi di Padova e di Verona, il Presidente della Federazione regionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, a seguito di molteplici confronti ed approfonditi dibattiti, sono giunti alla redazione di un testo di convenzione.
Tale testo convenzionale disciplina i seguenti aspetti inerenti il rapporto tra Regione, Università degli Studi di Padova e di Verona, Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri delle province del Veneto:
Pertanto, con il presente atto si propone l'approvazione dello schema di convenzione di cui all'ALLEGATO A, che forma parte integrante del presente provvedimento, la cui sottoscrizione viene demandata al Presidente della Giunta regionale, o suo delegato.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
delibera
(seguono allegati)
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