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Materia: Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1195 del 24 aprile 2007
Adempimenti cui sono tenute le Regioni per accedere all'incremento delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessorealle Politiche Sanitarie, Flavio Tosi, riferisce quanto segue.
L'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, sancita ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 prevede che le Regioni, per l'accesso all'incremento delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato destinate al Servizio Sanitario Nazionale, assolvano completamente agli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Nel corso dell'esame della documentazione relativa all'anno 2005, è stata rilevata dal Tavolo di monitoraggio appositamente istituito ai sensi del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, la necessità per il futuro, pur in un contesto sicuramente positivo sia per la documentazione presentata, sia per l'equilibrio di bilancio raggiunto nell'anno dal Servizio Sanitario Regionale, di completare formalmente, essendo stati comunque rispettati nella sostanza, il quadro degli adempimenti e degli obblighi previsti dall'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 con due specifici elementi.
Innanzitutto, tra gli adempimenti previsti vi è quello inerente le disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi, così come previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, così come modificato dall'art. 3, comma 168, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale prevede un rapporto di monitoraggio della Regione che attesti il rispetto dell'obbligo di adesione alle Convenzione Consip ovvero l'utilizzo dei parametri di qualità e prezzo, come limiti massimi, da parte delle proprie ASL/AO, IRCCS e Policlinici, il quale dia evidenza :
La carenza formale rilevata riguarda la specifica previsione delle sanzioni da applicare. Si ritiene, in tal senso di inserire, nei contratti dei Direttori Generali, la correlazione tra il trattamento integrativo per i risultati di gestione ottenuti (20% del trattamento economico) e il grado di ottemperanza a questo adempimento.
Il secondo adempimento formalmente carente (ma del tutto rispettato nella sostanza) riguarda la previsione nel contratto dei Direttori Generali, ai fini della confermabilità nell'incarico, che il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel nuovo sistema informativo sanitario nazionale costituisca grave inadempienza contrattuale.
In relazione a quanto sopra esposto si ritiene opportuno procedere all'integrazione dei contratti dei Direttori Generali delle Aziende ULSS, delle Aziende Ospedaliere, dello IOV.
Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
delibera
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