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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1190 del 24 aprile 2007
"Fondo a riparto per la qualità dell'assistenza" per l'esercizio 2007, artt. 46 e 59, lettera b - punto 1, dell'A.C.N. per la Medicina Generale, reso esecutivo con intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni rep. 2272 del 23/03/2005.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore regionale alle Politiche Sanitarie, Flavio Tosi, riferisce quanto segue.
Con D.G.R. n. 2051 del 02/07/2004 "Istituti economici della quota variabile previsti dall'A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina generale di cui al D.P.R. n. 270/2000. Artt. 40 e 45. Determinazione dell'importo delle indennità previste per l'anno 2004. Artt. 46 e 59 lett. B) del nuovo A.C.N. per la Medicina generale reso esecutivo con Intesa Rep. 2272 del 23/03/2005 della Conferenza Stato-Regioni. Costituzione del Fondo a decorrere dal 1 gennaio 2005", è stato disposto quanto segue:
1. di dare attuazione agli artt. 46 e 59, lettera B - punto 1, del nuovo A.C.N. per la Medicina generale reso esecutivo con Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni Rep. 2272 del 23/03/2005, istituendo, a decorrere dal 1° gennaio 2005, il "Fondo a riparto per la qualità dell'assistenza" di cui al suddetto art. 46, a carico dei bilanci delle Aziende UU.LL.SS.SS., per la retribuzione degli istituti definiti dall'art. 59 lettera B, stabilendo pertanto che il Fondo ammonta ad € 24.221.469,39;
2. di stabilire (¿) che il suddetto Fondo sia così ripartito: € 2.051.356,00 per i maggiori costi relativi alle indennità per il 2004 ed € 22.170.113,39 per i costi relativi alle indennità per il 2005;
3. di stabilire quindi che, per il periodo 1.01.2004 - 31.12.2004, l'importo dell'indennità annuale per assistito da corrispondere ai medici di medicina generale organizzati in forme associative (medicina di gruppo, medicina in associazione, medicina di rete) o che utilizzano personale di studio o infermieristico, sia pari agli importi previsti dall'A.C.N. di cui al D.P.R. n. 270/2000 e dall'Accordo regionale di cui alla D.G.R. 3889/2001, (¿);
4. di stabilire, per il 2005, di riconoscere ai medici aventi titolo le relative indennità, secondo l'importo fissato dai vigenti A.C.N. e Accordo regionale, anche oltre le percentuali stabilite dal nuovo A.C.N. stesso, entro il limite massimo di spesa di € 22.170.113,39; ciascuna Azienda potrà, pertanto, accogliere le domande dei MMG per le attività di cui sopra sino al limite di spesa indicato nella tabella allegata (¿). In caso di mancata utilizzazione delle risorse come sopra individuate, queste costituiranno economia di spesa e, pertanto, non saranno in altro modo ripartite;
5. di porre a carico dei bilanci delle Aziende UU.LL.SS.SS. la spesa relativa, che rientra nelle assegnazioni del Fondo Sanitario Regionale;
6. di stabilire che la consistenza del Fondo a riparto per la qualità dell'assistenza ex art. 46, possa variare, di anno in anno, conformemente alle determinazioni regionali sui tetti di spesa per le attività in oggetto, previsti per l'esercizio di riferimento;
7. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel B.U.R.
Con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari n. 40 del 24 marzo 2006, è stato precisato quanto segue:
A. per effetto di quanto, di seguito, stabilito con la D.G.R. n. 4395 del 30/12/2005 " a 16) per i medici della forma associativa di medicina di gruppo con oltre 3600 assistiti complessivi è prevista la presenza obbligatoria del collaboratore di studio e/o dell'infermiere professionale, compatibilmente con le risorse previste dal Fondo ex art. 46. Le modalità di gestione delle suddette figure avverrà in base ad un accordo interno al gruppo stesso." In tal caso, le Aziende sanitarie sono autorizzate a corrispondere le indennità per collaboratore di studio e/o infermiere professionale anche oltre le disponibilità del Fondo ex art. 46.
B. il compenso per la medicina di gruppo è determinato in € 7,00 più l'importo aggiuntivo regionale di € 3,10 annue per assistito, e viene corrisposto, agli aventi titolo, senza soluzione di continuità, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo regionale per la MG recepito con D.G.R. n. 4395 del 30/12/2005.
Si richiama la nota regionale del 19 aprile 2006, protocollo n. 247815/50.07.03.00, della Direzione regionale Piani e Programmi Socio Sanitari, con la quale si precisava, in merito agli istituti in esame, che: "(¿) le Aziende possono, per l'esercizio 2006 e per garantire una migliore organizzazione dell'assistenza primaria, accogliere temporaneamente le domande dei MMG per le attività disciplinate dal Fondo in oggetto e corrispondere le relative indennità alla condizione risolutiva per il caso di mancata conferma in ordine alle indicazioni che emergeranno dalla (¿) programmazione regionale in materia."
Richiamato quanto disposto con la D.G.R. n. 4395 del 30/12/2005, sull'Accordo regionale in attuazione dell'A.C.N. per la MG:
"Riconoscimento delle diverse tipologie di forma associativa.
Conformemente alla D.G.R. n. 2694 del 20/09/2005, è necessario programmare annualmente i tetti di spesa delle quote variabili ex fondo art. 46, introducendo standard di qualità aggiuntivi rispetto a quelli dell'A.C.N. (¿)."
Considerato che le Aziende sanitarie stanno applicando le linee guida regionali, definite con la D.G.R. n. 4395 del 30/12/2005, per le forme associative della Medicina generale.
Vista la D.G.R. n. 2456 del 1° agosto 2006, con la quale è stato disposto:
- di stabilire, per il 2006, di riconoscere ai medici di assistenza primaria, aventi titolo, le relative indennità, secondo l'importo fissato dai vigenti A.C.N. e Accordo regionale, anche oltre le percentuali stabilite dal nuovo A.C.N. stesso, entro il limite massimo di spesa di € 24.383.806,45; ciascuna Azienda potrà, pertanto, accogliere le domande dei MMG per le attività di cui sopra sino al limite di spesa indicato nella tabella di cui all'Allegato (¿)che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento. Il Fondo ex art. 46 viene ripartito secondo quanto disposto con la D.G.R. n. 2694 del 20.09.2005. In caso di mancata utilizzazione delle risorse come sopra individuate, queste costituiranno economia di spesa e, pertanto, non saranno in altro modo ripartite.
Verificato il risultato dell'attività di monitoraggio del Fondo in questione effettuata al 31 dicembre 2006, che ha evidenziato la sostanziale disponibilità di risorse, da parte delle Aziende, per il riconoscimento agli aventi titolo delle indennità in oggetto, è necessario apportare un aggiustamento tecnico a detto Fondo per effetto delle seguenti operazioni:
Ciascuna Azienda potrà, pertanto, accogliere le domande dei MMG per le attività di cui sopra sino al limite di spesa indicato nella tabella di cui all'Allegato A) che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale.
- Visto l'A.C.N. per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale di cui al D.P.R. n. 270/2000.
- Visto l'A.C.N. per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale di cui all'Intesa Stato/Regioni Rep. 2272 del 23/03/2005.
- Visto la D.G.R. n. 2694 del 20/9/2005, sul Fondo ex art. 46 dell'A.C.N. per la MG.
- Visto la D.G.R. n. 4395 del 30/12/2005, sull'Accordo regionale in attuazione dell'A.C.N. per la MG.
- Visto il Decreto del Dirigente regionale della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari n. 40 del 24 marzo 2006, sul Fondo ex art. 46 dell'A.C.N. per la MG.
- Vista D.G.R. n. 2456 del 1° agosto 2006.
- Vista la L.R. 29.11.2001 n. 39.]
delibera
(seguono allegati)
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