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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 47 del 22 maggio 2007


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1080 del 17 aprile 2007

L.R. 16 agosto 2002 n. 22. DGR n. 2501 del 6 agosto 2004: - definizione dei requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio per attività di trasporto con ambulanza e attività di trasporto e soccorso con ambulanza, nonché definizione dei criteri minimi di qualità per corsi di formazione a personale non sanitario

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Flavio Tosi, riferisce quanto segue:

Fra i numerosi provvedimenti attuativi della L.R. n. 22/2002, demandati alla Giunta Regionale, rientra anche la definizione dei requisiti specifici di autorizzazione all'esercizio per:

- Attività di trasporto con ambulanza, con esclusione dell'attività di soccorso e assistenza sanitaria, anche se svolte in favore di privati.

- Attività di Trasporto e soccorso con Ambulanza.

E' stato a tal fine costituito un apposito gruppo di lavoro costituito da: rappresentanti di Aziende Sanitarie del Veneto (ULSS 3, Ulss 9, Ulss13, Ulss 6, Ulss 20), CREU, AIOP, ARIS, ANPAS, Croce Rossa, Croce Verde di Verona,. e Agenzia Socio Sanitaria del Veneto, che ha provveduto alla definizione e condivisione dei requisiti minimi specifici per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio.

I requisiti, sottoposti all'approvazione della Giunta, sono considerati validi per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio che vede come autorità competente per il rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio la Direzione Regionale competente o suo delegato.

Tra i requisiti minimi per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio è previsto la formazione del personale non sanitario che, pur rimanendo in capo alle singole realtà pubbliche e private l'organizzazione dei corsi, deve essere adeguata a dei criteri minimi a garanzia e a tutela del cittadino.

Per ottenere tale adeguatezza, si ritiene che, in analogia a quanto previsto nell'ambito della formazione prevista per l'autista soccorritore dalla L. R. 9 aprile 2004 n. 9 e dalle successive delibere di attuazione (DGRV n.960 del 18 marzo 2005 e DGRV n. 3699 del 28 novembre 2006), debba essere di competenza del CREU la valutazione della rispondenza di detti corsi a dei criteri minimi di qualità per quanto attiene ai contenuti dell'evento formativo, da un lato, e alle qualifiche dei docenti dall'altro.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

VISTA la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002

VISTA la D.G.R. n. 2501 del 6 agosto 2004

VISTA laL.R. 9 aprile 2004 n. 9

VISTA laDGRV n. 960 del 18 marzo 2005

VISTA laDGRV n. 3699 del 28 novembre 2006]

delibera

  1. di approvare la definizione dei requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio per attività di trasporto con ambulanza e per attività di trasporto e soccorso con ambulanza come risulta dall'allegato A, parte integrante del presente atto;
  2. di approvare per la formazione di personale non sanitario i criteri minimi di qualità per quanto attiene ai contenuti dell'evento formativo, da un lato, e alle qualifiche dei docenti dall'altro, come risulta dall'allegato B, parte integrante del presente atto;
  3. di dare atto che, sulla base di quanto approvato con il presente provvedimento, l'Agenzia Regionale Socio Sanitaria provvederà ad inserire le suddette liste di verifica come parti integranti del Manuale di attuazione della L.R. n. 22 / 2002.

(seguono allegati)

1080_AllegatoA_197022.pdf
1080_AllegatoB_197022.pdf

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