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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1072 del 17 aprile 2007
Dispensazione di medicinali in esecuzione dell'art. 8 della legge 405/2001. Avvio di un progetto sperimentale per la razionalizzazione del processo distributivo del farmaci PHT e recepimento dell'intesa per il rinnovo della convenzione per la distribuzione per conto delle ULSS della provincia di Venezia e dell'ULSS n. 18 di Rovigo.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie - Flavio Tosi - riferisce:
Fin dall'accordo siglato l'8 agosto 2001 tra lo stato e le Regioni in materia di assistenza sanitaria e risorse dedicate, il tema del controllo della spesa farmaceutica è stato uno dei punti più importanti in discussione.
Detto accordo, recepito sul piano normativo nazionale dal D.L. 19.09.2001, n. 347 "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria", convertito nella legge 16.11.2001, n. 405, aveva previsto una serie di misure concernenti l'assistenza farmaceutica territoriale al fine di consentirne una razionalizzazione e, nel contempo, un controllo della spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
In particolare l'articolo 8 trattava di particolari possibili modalità di erogazione di medicinali agli assistiti, prevedendo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con provvedimenti amministrativi, hanno facoltà di:
a) stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio Sanitario Nazionale, da definirsi in sede di convenzione;
b) assicurare l'erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale;
c) disporre, al fine di garantire la continuità assistenziale, che la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base delle direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale.
La Giunta Regionale, per dare applicazione a quanto previsto dalla legge n. 405/2001 ha adottato i provvedimenti n.354 del 15 febbraio 2002 e n.1999 del 26 luglio 2002 con i quali prevedeva particolari modalità organizzative di accesso all'assistenza farmaceutica da parte dei pazienti in dimissione da ricovero o dopo visita specialistica, ciò al fine di monitorare l'appropriatezza delle scelte terapeutiche nella continuità assistenziale ospedale-territorio ed in particolare, per i farmaci di alto costo utilizzati in specifiche indicazioni documentabili con Piano Terapeutico ed elencati nell'allegato 2 al decreto 22 dicembre 2000, garantire l'accesso alle confezioni acquistate dall'ospedale ed erogate attraverso la rete delle farmacie convenzionate, evitando così disagi ai cittadini e riducendo i costi sia sociali che a carico del SSN.
Visto che l'accordo previsto dalla citata deliberazione n. 1999 del 26 luglio 2002 e siglato con Federfarma Veneto e l'Associazione Distributori Farmaceutici risultava non applicabile in relazione alla indisponibilità delle aziende farmaceutiche a fornire i farmaci tramite cessione di contratto, con successiva Deliberazione n. 3353 del 7 novembre 2003 la Giunta Regionale aveva approvato un accordo con la Federfarma Veneto e l'Associazione Distributori Farmaceutici in cui si proponeva, in via sperimentale per sei mesi, la dispensazione, da parte delle farmacie convenzionate per conto delle ULSS dei farmaci "allegato 2", previo riconoscimento di una quota differenziata per le farmacie e per la distribuzione intermedia, calcolata in percentuale sul prezzo al pubblico delle specialità medicinali erogate (al netto dell'IVA).
La DGR n. 3353/2003 prevedeva, nella fase sperimentale il coinvolgimento solamente dell'Azienda ULSS n. 14 di Chioggia e, per quanto attiene i distributori intermedi, solamente quelli aventi sede nella Regione Veneto.
In considerazione dell'esito favorevole prodotto nei primi sei mesi dell'anno 2004 presso la ULSS n. 14 di Chioggia, sia sul piano economico di contenimento dei costi che sul piano organizzativo e logistico con la definizione di un disciplinare tecnico che permetteva attraverso appositi tracciati record e l'interfacciamento dei sistemi informatici la comunicazione in tempo reale delle movimentazioni del farmaco attraverso tutta la filiera distributiva, tale accordo veniva esteso anche alle ULSS n. 10, 12 e 13 della provincia di Venezia e alla ULSS n. 18 di Rovigo estendendo alle stesse, in un contesto gestionale su area vasta, anche l'applicazione del disciplinare tecnico e quindi dei sistemi informatici, gestionali e logistici.
Si rileva nel contempo che i farmaci dispensabili "in doppia via", elencati nell'allegato 2 al decreto del 22 dicembre 2000 e attualmente ricompresi nel PHT Prontuario per la continuità Ospedale Territorio, sono stati rivisti e ampliati a seguito di provvedimenti di riclassificazione dei medicinali, da parte della Commissione Unica del Farmaco prima, e successivamente dall'Agenzia Italiana del Farmaco, e che quindi i pazienti in trattamento con tali farmaci sono aumentati e che molti di loro sono in uno stato di cronicità per il quale risulta favorevole la dispensazione diretta attraverso la rete delle farmacie territoriali e il contemporaneo monitoraggio del rapporto costo/efficacia attraverso il Piano Terapeutico.
Quindi, in considerazione di quanto sopra, anche altre ULSS della Regione Veneto, e precisamente quelle della provincia di Vicenza e di Verona, si sono organizzate su area vasta per la distribuzione per conto dei farmaci del PHT.
Dagli elementi emersi negli incontri, organizzati presso il Servizio Farmaceutico Regionale, del gruppo di lavoro a cui partecipano i rappresentanti di area vasta per i Servizi Farmaceutici delle province di Venezia, Rovigo, Verona e Vicenza in cui l'attività di distribuzione per conto è già attivata, i Direttori Amministrativi dell'ULSS n. 13 di Mirano e n. 18 di Rovigo e il Direttore Generale dell'ULSS n. 14 di Chioggia (nella quale si è effettuato l'avvio del sistema organizzativo e gestionale ai sensi della DGR n. 335/2003), in rappresentanza dei Direttori Generali delle ULSS del Veneto, si è evidenziata la necessità di uniformare a livello regionale l'attività di distribuzione "in duplice via" allo scopo di:
Sulla base di quanto sopra indicato e dell'esperienza maturata nel corso delle attività svolte al fine di snellire le procedure amministrativo-contabili presso l'area vasta che comprende le ULSS n. 10, 12, 13 e 14 della provincia di Venezia e l'ULSS n. 18 di Rovigo, si è giunti ad un accordo che ha previsto una nuova ipotesi di remunerazione del servizio prestato da farmacie e distributori farmaceutici passando, dalla corresponsione di una quota percentuale sul prezzo pubblico al pagamento di un prezzo fisso per ciascuna confezione dispensata.
Quanto sopra indicato è stato formalizzato con la firma di un'intesa per il rinnovo della convenzione già in essere nell'area sopra indicata in data 13 febbraio 2007 (Allegato A) di cui si propone il recepimento con il presente provvedimento.
Il recepimento da parte dell'Amministrazione Regionale di tale accordo deve essere inteso come l'avvio di una sperimentazione, che dovrà portare nell'arco di un anno ad un sistema unico regionale delle attività di distribuzione per conto, sia sul piano organizzativo gestionale e logistico che su quello dei relativi costi che verranno rivalutati e rivisti secondo logiche di economicità, efficienza organizzativa e risparmi prodotti attraverso il confronto delle varie esperienze locali, prevedendo anche la revisione del disciplinare tecnico attualmente in uso presso le ULSS interessate al fine di renderlo più aderente alle nuove necessità procedurali della distribuzione e che sarà oggetto di uno specifico provvedimento regionale.
I farmaci che rientrano in detta modalità di distribuzione sono tutti quelli inseriti nel PHT, mentre potranno rimanere esclusi dalla distribuzione per conto i trattamenti terapeutici destinati a quei pazienti che, per le loro particolari condizioni cliniche, necessitano di un controllo sistematico da parte delle strutture ospedaliere.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
delibera
(seguono allegati)
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