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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 43 del 08 maggio 2007


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1069 del 17 aprile 2007

ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo mediante intesa della Conferenza Stato - Regioni 23 marzo 2005 e Accordo Regionale per la medicina convenzionata di cui alla DGR n. 4395/2005. Disciplina relativa alle modalità di computo dei massimali individuali ai sensi dei commi 11 e 12, art. 39 dell'ACN.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie Flavio Tosi, riferisce quanto segue 

L'Accordo Collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale, reso esecutivo mediante intesa della Conferenza Stato - Regioni 23 marzo 2005, ha introdotto, ai sensi dei commi 11 e 12 dell'art. 39, il principio in base al quale le scelte temporanee, come individuate ai commi 5 e 12 dell'art. 40, e le scelte relative a minori di età compresa tra 0 e 6 anni non concorrono alla determinazione del massimale individuale.

L'applicazione della disposizione richiamata introduce elementi di criticità laddove non indica un limite alle scelte complessive. Per tale motivo, in sede di Comitato regionale per la Medicina Generale, sono state ampiamente dibattute le problematiche connesse alla corretta applicazione della norma contrattuale.

Il Comitato regionale per la Medicina Generale, nella seduta del 19 dicembre 2006, ha approvato un documento di indirizzo con il quale si dà applicazione alle disposizioni contrattuali in forza delle quali le fattispecie innanzi descritte non concorrono alla determinazione del massimale individuale, contenendo il numero complessivo delle scelte entro il limite del massimale individuale indicato dall'ACN (1500 scelte) incrementato del 20%. Il documento, al quale si fa espresso rinvio per la disciplina di dettaglio, delinea le modalità applicative relative al conteggio del numero complessivo delle scelte.

Si ritiene opportuno, per coerenza di sistema, estendere tale indirizzo anche alle fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 65 ACN, con l'applicazione del medesimo limite percentuale, pari a complessive 780 scelte mai superabili (ossia 650 scelte incrementate del 20%)

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale.

VISTO l'ACN reso esecutivo in data 23 marzo 2005, mediante intesa della conferenza Stato Regioni, per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale.

VISTO il documento di indirizzi applicativi relativo ai commi 11 e 12, art. 39 ACN approvato dal Comitato regionale per la Medicina Generale nella seduta del 19 dicembre 2006.]

delibera

  • di estendere, per i motivi in premessa esposti, qui richiamati, la disciplina contenuta nel documento di indirizzi applicativi relativo ai commi 11 e 12, art. 39 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale, approvato dal Comitato regionale per la Medicina Generale nella seduta del 19 dicembre 2006, anche alle fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 65 ACN, con l'applicazione del medesimo limite percentuale, pari a complessive 780 scelte mai superabili (ossia 650 scelte incrementate del 20%).

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