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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 41 del 01 maggio 2007


Materia: Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere

Deliberazione della Giunta Regionale n. 886 del 03 aprile 2007

Disposizioni relative all'anno 2007 in materia di personale delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, attuative del disposto dell'articolo 37 della L.R. 19 febbraio 2007, n. 2.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie Flavio Tosi, di concerto con l'Assessore alle Politiche Sociali, Stefano Valdegamberi, riferisce quanto segue.

Come è noto la L. 27.12.2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", all'articolo 1, comma 565, detta disposizioni riguardanti il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale.

In particolare, la lettera a) del comma citato stabilisce che i predetti enti, fermo restando quanto previsto per gli anni 2005 e 2006 dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e, per l'anno 2006, dall' articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell' 1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.

Al riguardo, si osserva come l'attuazione delle disposizioni sopra riportate, laddove prevedono che gli enti del Ssn non superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell' 1,4 per cento, risulterebbe incompatibile con la garanzia dei livelli essenziali di assistenza erogati da questa Regione, implicando necessariamente una pesante contrazione del personale.

Conseguentemente, l'Amministrazione regionale all'articolo 37 della L.R. 19 febbraio 2007, n. 2 (Legge finanziaria 2007), ha dettato una propria disciplina per la razionalizzazione della spesa delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale per il triennio 2007-2009, che di seguito si riporta integralmente:

"1. Ai fini del concorso della Regione Veneto alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007"), in attuazione del protocollo d'intesa tra il Governo le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per un patto nazionale per la salute , sul quale la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in data 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale si attengono alle disposizioni della presente legge dirette al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario del sistema sanitario regionale.

2. Per il triennio 2007 - 2009 le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale adottano misure di contenimento della spesa per il personale, complessivamente inteso, idonee a garantire che la spesa stessa risulti compatibile con gli obiettivi di bilancio assegnati dalla Regione a ciascuna azienda od ente. A tale fine le aziende e gli enti:

a) mettono in atto tutte le possibili azioni di razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi prima di ricorrere a nuove acquisizioni di risorse umane;

b) possono procedere al reclutamento di personale, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, esclusivamente per garantire le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza;

c) devono in ogni caso osservare il limite del costo del personale sostenuto nell'anno 2006, fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. I limiti di cui alle lettere b) e c), del comma 2, non operano nei seguenti casi:

a) assunzioni a tempo determinato o collaborazioni coordinate e continuative finalizzate alla realizzazione di progetti dotati di autonomo finanziamento regionale, ovvero proveniente dall'Unione europea o da soggetti privati, nei limiti della durata dei progetti e dei relativi finanziamenti;

b) sostituzione del personale interessato a progetti di collaborazione internazionale o di emergenza sanitaria all'estero;

c) assunzioni a tempo determinato per la sostituzione di dipendenti in comando presso l'amministrazione regionale;

d) acquisizione di risorse umane dedicate ad attività socio-assistenziali gestite dalle aziende ULSS per delega degli enti locali, il cui onere, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche ed integrazioni, è totalmente a carico dei medesimi enti locali;

e) reclutamento, da parte delle aziende ULSS capoluogo di provincia, di personale nelle Unità Operative Invalidi Civili (UOIC), secondo le previsioni e le quantificazioni stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 2000, n. 3552;

f) acquisizione di personale finalizzato alla realizzazione di progetti proposti e finanziati totalmente dalla Regione aventi rilevo di area vasta sovraprovinciale o regionale.

4. La Giunta regionale, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, impartisce annualmente indirizzi specifici per assicurare la coerenza delle misure di cui al comma 2 con gli atti della programmazione regionale.

5. La Giunta regionale verifica l'andamento della spesa sanitaria in corso d'esercizio e, ove necessario, adotta, anche in materia di spesa di personale, misure idonee ad assicurare la riconduzione in equilibrio delle gestioni aziendali".

Le norme contenute nell'articolo di legge regionale perseguono comunque l'equilibrio economico-finanziario del sistema, che costituisce l'obiettivo al cui raggiungimento le disposizioni sulle spese di personale dovrebbero contribuire.

In particolare, si sottolinea come le Aziende e gli enti del Ssr, nell'ambito delle disponibilità finanziarie complessive, debbano adottare misure di contenimento della spesa per il personale idonee a garantire che la spesa stessa risulti compatibile con gli obiettivi di bilancio assegnati dalla Regione.

Premesso quanto sopra, in attuazione del disposto dell'articolo 37, comma 4 della L.R. 2/2007, con il presente provvedimento si intendono fornire alle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale specifici indirizzi in materia di personale per l'anno 2007.

In particolare, le Aziende ULSS e Ospedaliere dovranno osservare le seguenti indicazioni:

A) Ammontare e utilizzo delle risorse a disposizione

Come stabilito dal citato articolo 37 della L.R. 2/2007, il limite massimo di costo per il personale che tutte le Aziende ULSS e Ospedaliere dovranno osservare per ciascun anno del triennio 2007-2009 è dato dalla spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno 2006.

Per l'individuazione delle fattispecie nelle quali non opera il predetto limite di costo, si rinvia all'elencazione del comma 3 dello stesso articolo 37. Si precisa che le acquisizioni di personale individuate ai punti b), e) e f) del comma predetto sono subordinate al rilascio dell'autorizzazione della Segreteria Regionale Sanità e Sociale. Si precisa altresì che anche le assunzioni a tempo determinato disposte per far fronte alle esigenze connesse al distacco di personale dipendente alla Regione, ai sensi della D.G.R. n. 3095 del 3 ottobre 2006, non sono subordinate all'osservanza del limite citato, così come le assunzioni del personale appartenente alle categorie protette.

La rilevazione dei costi del personale relativi all'anno 2006 dovrà essere effettuata dalle Aziende compilando e certificando le schede allegate (Allegato A), che andranno poi trasmesse alla Segreteria Regionale Sanità e Sociale alle scadenze indicate.

Al fine di acquisire elementi utili per la valutazione del conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa indicati al comma 565, lett. e), della L. 296/2006, sono state predisposte le tabelle allegate (Allegato B), per la rilevazione del personale dipendente, dell'andamento delle cessazioni e delle assunzioni e dei passaggi degli aggregati di profilo. Tali tabelle dovranno essere compilate secondo le modalità in esse indicate e successivamente trasmesse alla Segreteria Regionale Sanità e Sociale e contestualmente al Collegio Sindacale.

L'invio delle tabelle alla Segreteria Regionale Sanità e Sociale costituisce condizione necessaria per procedere a qualsiasi acquisizione di personale da parte delle Aziende nel trimestre di riferimento.

Nel limite del costo sostenuto nel 2006, le Aziende ULSS e Ospedaliere potranno disporre nel 2007 assunzioni di personale dipendente non eccedenti, complessivamente, il numero delle cessazioni intervenute dal 1 gennaio 2007. Fermo restando quanto disposto all'articolo 37, comma 3, della L.R. 2/2007, potranno altresì disporre, qualora ne sussistano i presupposti normativi e sempre all'interno del predetto limite di costo, il rinnovo dei rapporti di lavoro autonomo già in essere.

In deroga a quanto sopra stabilito, le Aziende ULSS e Ospedaliere, nel limite del costo per il personale sostenuto nel 2006, potranno, in via assolutamente eccezionale, disporre assunzioni in supero al turn over, previa autorizzazione della Segreteria Regionale Sanità e Sociale, che potrà rilasciarla in rapporto alla loro indispensabilità per l'attuazione delle linee di programmazione regionale.

Ciò posto, si individuano due modalità procedurali nell'acquisizione del personale. Una riguarda le Aziende che al 31 dicembre 2006, in conseguenza delle manovre regionali relative al biennio 2005-2006, hanno ridotto il numero dei dipendenti, rispetto a quelli in servizio al 31 dicembre 2004, contenendo contestualmente la spesa complessiva del personale relativa al 2006 (al netto dei costi derivanti dai rinnovi contrattuali) ad un livello non eccedente a quella del 2004, come risultante dalla scheda A dell'allegato A.

Le predette Aziende potranno disporre, all'interno dei limiti sopra individuati e dopo l'invio trimestrale delle tabelle di cui all'allegato B alla Segreteria Regionale Sanità e Sociale, le acquisizioni di risorse umane ritenute necessarie al fine del mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, fatto salvo quanto si dirà più avanti in merito al personale della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa. Le stesse Aziende potranno altresì disporre, previa autorizzazione della Segreteria Regionale Sanità e Sociale, nuove assunzioni di personale della dirigenza medica e sanitaria utilizzando quota parte delle risorse destinate all'istituto di cui agli artt. 55, commi 2, dei CC.CC.NN.LL. delle aree dirigenziali, stipulati l'8.06.2000, determinate secondo la procedura indicata nei protocolli d'intesa Regione-OO.SS. del 1 giugno 2006, recepiti con D.G.R. n. 2464 del 1 agosto 2006.

Le Aziende che, invece, non sono state in grado di conseguire gli obiettivi sopra indicati di riduzione dei dipendenti e/o di contenimento dei costi potranno procedere, sempre all'interno dei limiti posti dall'articolo 37 della L.R. 2/2007 e dal presente provvedimento, alle assunzioni di personale dipendente e all'adozione dei provvedimenti di rinnovo dei rapporti di lavoro autonomo, previa autorizzazione della Segreteria Regionale Sanità e Sociale, che valuterà nel merito le relative richieste. Tale autorizzazione potrà essere rilasciata dopo l'invio delle tabelle di cui all'allegato B alla stessa Segreteria. Si evidenzia che ai fini autorizzatori sarà presa in considerazione la tabella 2 B dello stesso allegato, relativa ai "tempi pesati".

La trasmissione delle tabelle alla Segreteria Regionale Sanità e Sociale da parte di queste ultime Aziende dovrà essere accompagnata da un'analitica rappresentazione delle motivazioni poste a fondamento delle assunzioni di dipendenti e degli eventuali rinnovi di rapporti di lavoro autonomo.

Si evidenzia, inoltre, che le acquisizioni di personale già disposte dalle Aziende alla data di adozione del presente provvedimento rientrano nel limite di costo fissato dall'articolo 37 della L.R. 2/2007. All'interno di siffatto limite rientrano anche i costi del personale acquisito tramite mobilità, compresa quella compartimentale.

Considerata la carenza di medici anestesisti e radiologi, di operatori dei profili infermieristici, di operatori socio sanitari e di tecnici sanitari di radiologia medica, le Aziende sanitarie, nell'anno 2007, fermo restando il limite del costo per il personale sostenuto nel 2006, dovranno disporne l'acquisizione in via prioritaria secondo la programmazione del relativo fabbisogno, tenendo conto, per quanto concerne le assunzioni di infermieri ed OSS, delle indicazioni contenute nella D.G.R. n 3093 del 3 ottobre 2006 ad oggetto " Approvazione linee di indirizzo per la definizione del rapporto ottimale tra il personale dei profili infermieristici e il personale appartenente al profilo di Operatore Socio Sanitario".

Resta salvo il diritto dovere dei Direttori generali di effettuare acquisizioni di risorse umane, anche in provvisorio supero ai limiti finanziari posti dalla L.R. 2/2007, nelle ipotesi di interruzione di pubblico servizio, quali definite negli artt. 331 e 340 del codice penale. La realizzazione di siffatte ipotesi consentirà alle Aziende di disporre esclusivamente acquisizioni di personale a tempo determinato per un periodo massimo di sei mesi. Il maggior costo che si prevede di sostenere dovrà essere recuperato nel corso dell'anno attraverso azioni di razionalizzazione delle risorse umane a disposizione, che potranno anche comportare la non sostituzione del personale la cui presenza non sia indispensabile per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza.

Le Aziende, in ogni caso, dovranno dare comunicazione di tali acquisizioni alla Segreteria Regionale Sanità e Sociale precedentemente all'immissione in servizio del personale. Contestualmente alla comunicazione dovrà essere trasmessa, debitamente compilata, quella tra le schede allegate (Allegato C), relativa alla tipologia di acquisizione prescelta.

Va altresì sottolineato che in considerazione della circostanza che il limite di costo contenuto all'articolo 37 della L.R. 2/2007 non riguarda solo l'anno in corso ma il triennio 2007-2009, le Aziende dovranno porre particolare attenzione al numero ed alla temporizzazione delle assunzioni, specie quelle a tempo indeterminato, al fine di evitare che la correlata spesa renda impossibile, o comunque problematico, il rispetto dei vincoli relativi agli anni 2008 e 2009.

B) Assunzioni del personale dei ruoli professionale tecnico e amministrativo

Si ribadisce quanto già affermato nella D.G.R. 553/2005 e nella D.G.R. 919/2006 circa l'assoluta necessità di sviluppare il processo di condivisione volto a migliorare l'interazione tra aziende facenti capo ad una stessa area, relativamente alle attività di supporto rese dal personale dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo. Si ritiene pertanto di subordinare, limitatamente al personale dirigenziale dei predetti ruoli, la possibilità di disporre assunzioni a tempo indeterminato (ivi comprese le mobilità) e determinato (anche relative a rapporti di lavoro diversi dalla dipendenza), sempre all'interno del limite di cui all'articolo 37, comma 2, della L.R. 2/2007, all'autorizzazione della Segreteria Regionale Sanità e Sociale, previa presentazione di un progetto condiviso delle Aziende in ambito provinciale, tenuto conto di quanto stabilito dalle linee guida in materia formulate con D.G.R. n. 3456 del 5 novembre 2004.

Le acquisizioni di risorse umane riconducibili al personale del Comparto seguiranno le regole indicate alla precedente lettera A).

Si precisa che le assunzioni di personale relative ai predetti ruoli non dovranno essere disposte in sostituzione di personale cessato del ruolo sanitario. Resta possibile l'assunzione di Operatori Socio Sanitari indipendentemente dal ruolo di appartenenza dei dipendenti cessati.

L'andamento delle cessazioni, delle assunzioni e dei passaggi degli aggregati di profilo del personale dipendente degli stessi ruoli dovrà, inoltre, essere inserito nelle tabelle di cui all'allegato B. Le richieste di autorizzazione all'assunzione dei dirigenti dovrà essere contestuale all'invio alla Segreteria Regionale Sanità e Sociale delle medesime tabelle.

Si fa riserva di fornire con successivo provvedimento ulteriori indicazioni per la definizione del corretto equilibrio tra la spesa destinata all'area riconducibile ai ruoli professionale, tecnico e amministrativo e quella destinata all'area sanitaria. Nelle more dell' adozione di tale provvedimento, le Aziende seguiranno le disposizioni contenute nella presente deliberazione.

C) Incarichi ex articolo 15 septies del D.Lgs. 502/92

Fermi restando i limiti e le condizioni per le assunzioni previsti nelle lettere A) e B), si precisa che il conferimento degli incarichi di cui all' articolo 15 septies del D.Lgs. 502/92 dovrà, per tutte le Aziende, essere preceduto dall'autorizzazione della Segreteria Regionale Sanità e Sociale. Nella relativa richiesta, si dovrà dar conto del rispetto di tutti i presupposti e condizioni stabiliti nella norma citata, con particolare riguardo ai limiti percentuali relativi alla dotazione organica della dirigenza contenuti nei commi 1 e 2, agli specifici requisiti soggettivi (che dovranno essere puntualmente descritti) stabiliti dallo stesso articolo di legge per il conferimento degli incarichi e all'esclusività del rapporto ascrivibile agli incarichi di cui al comma 1.

Anche queste assunzioni andranno inserite all'interno delle tabelle di rilevazione dell'allegato B e le relative richieste di autorizzazione dovranno essere inviate alla Segreteria Regionale Sanità e Sociale contestualmente alla trasmissione delle stesse tabelle.

D) Incarichi apicali del ruolo sanitario

L'avvio da parte delle Aziende ULSS e Ospedaliere e dell'Istituto Oncologico Veneto delle procedure selettive relative al conferimento degli incarichi di dirigente dei profili del ruolo sanitario, responsabile di struttura complessa, dovrà essere sottoposto alla preventiva autorizzazione della Segreteria Regionale Sanità e Sociale. I Direttori generali delle Aziende ULSS e Ospedaliere dovranno attestare che i relativi costi rientrano all'interno del limite indicato all'articolo 37, comma 2, della L.R. 2/2007. Il conferimento degli incarichi dovrà essere inserito all'interno delle tabelle di cui all'allegato B.

Anche le richieste di avvio delle procedure selettive in questione dovranno essere contestuali alla trasmissione delle predette tabelle alla Segreteria Regionale Sanità e Sociale.

E) Prestazioni ex articolo 1, comma 2 e segg. della L. 8 gennaio 2002, n. 1 e s.m.i.

Le Aziende ULSS e Ospedaliere sono autorizzate a acquisire prestazioni orarie aggiuntive nei confronti degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica nei limiti e alle condizioni stabilite all'articolo 1, comma 2 e segg. della L. 8 gennaio 2002, n. 1 e s.m.i., fino a concorrenza del costo sostenuto allo stesso titolo nel 2006. In assenza di ulteriori proroghe legislative tale facoltà può essere esercitata fino al termine del 31 maggio 2007, fissato dall'articolo 1, comma 2 del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito nella legge 26 febbraio 2007, n. 17.

F) ARPAV, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e Istituto Oncologico Veneto

L'ARPAV e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui all'articolo 37 della L.R. 2/2007. Gli stessi enti non sono invece tenuti ad applicare le indicazioni del presente provvedimento riguardanti specificatamente le Aziende ULSS e Ospedaliere.

L'ARPAV, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e l'Istituto Oncologico Veneto, per il quale ultimo resta fermo quanto previsto dalla D.G.R. n. 3481 del 7.11.2006, sono tenuti a compilare, a fini statistici, le tabelle di cui all'allegato B.

Analogamente a quanto previsto nella D.G.R. n. 919 del 28.03.2006, contenente disposizioni in materia di personale per l'anno 2006, il rispetto dei vincoli stabiliti dalla presente deliberazione costituisce uno degli obiettivi che dovranno essere conseguiti dai Direttori generali ai fini del riconoscimento dell'integrazione del trattamento economico, ex articolo 1, comma 5, del D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, così come modificato dal D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319.

Le disposizioni contenute nella presente deliberazione rimangono in vigore, oltre che per l'anno in corso, anche per l'anno 2008 fino all'adozione di un nuovo provvedimento regionale in materia.

Fermo restando quanto sopra stabilito, nelle more dell'attivazione delle Aziende Ospedaliere Universitarie Integrate di Padova e Verona, questa Amministrazione si riserva di adottare specifici provvedimenti correlati al Protocollo d'Intesa in materia tra la Regione Veneto e le Università degli Studi di Padova e Verona, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 140 del 14 dicembre 2006.

Si evidenzia, infine, che la Regione Veneto è impegnata a dare attuazione alle disposizioni per la stabilizzazione del personale precario di cui al citato articolo 1, comma 565, della L. 296/2006. La fattispecie formerà oggetto di separati e specifici atti di indirizzo da parte di questa Amministrazione.

Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

  • Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
  • visto il D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
  • visto il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • vista la L. 8 gennaio 2002. n. 1 e s.m.i.;
  • vista la L. 27.12.2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";
  • visto l'articolo 37 della L.R. 19.02.2007, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007";
  • visto il D.P.C.M. 19.07.1995, n. 502, così come modificato dal D.P.C.M. 31.05.2001, n. 319;

·        vista la D.G.R. n. 3456 del 5 .11.2004;

  • vista la D.G.R. n. 919 del 28.03.2006;
  • vista la D.G.R. n. 2464 del 1.08.2006;
  • vista la D.G.R. n. 3093 del 3.10.2006;
  • vista la D.G.R. n. 3481 del 7.11.2006;
  • vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 140 del 14.12.2006;
  • sentite le Organizzazioni Sindacali ]

delibera

  1. di approvare le disposizioni a valere per l'anno 2007 per il personale delle Aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, secondo quanto illustrato nelle premesse, che si intende puntualmente richiamato, e nelle allegate schede e tabelle che costituiscono parte integrante della presente deliberazione (ALLEGATI A, B e C);
  2. di stabilire che le disposizioni contenute nella presente deliberazione rimangono in vigore, oltre che per l'anno in corso, anche per l'anno 2008 fino all'adozione di un nuovo provvedimento regionale in materia;
  3. di precisare che il rispetto dei vincoli stabiliti dalla presente deliberazione costituisce uno degli obiettivi che dovranno essere conseguiti dai Direttori generali ai fini del riconoscimento dell'integrazione del trattamento economico, ex articolo 1, comma 5, del D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, così come modificato dal D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319.

(seguono allegati)

886_AllegatoA_196641.pdf
886_AllegatoB_196641.pdf
886_AllegatoC_196641.pdf

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