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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 37 del 17 aprile 2007


Materia: Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere

Deliberazione della Giunta Regionale n. 743 del 20 marzo 2007

Fondo Sanitario Regionale in conto capitale triennio 2007 - 2008 - 2009. Azienda Ulss n. 17 - "Realizzazione Polo Ospedaliero Unico per acuti"; Azienda Ulss n. 18 -"Ospedale di Rovigo: progetto definitivo nuova Piastra tecnologica". Impegno di spesa.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [Il relatore, Assessore alle Politiche Sanitarie Flavio Tosi,riferisce quanto segue.

L'art. 26 della Legge Regionale del 14/9/94 n. 56 dispone, confermando la metodologia precedentemente adottata e disciplinata dalle leggi regionali di piano socio sanitario, che ai fini della ripartizione della quota destinata al finanziamento degli investimenti, la Giunta selezioni ed approvi i progetti presentati da ciascuna Unità Locale Socio Sanitaria e dalle Aziende Ospedaliere in relazione alle previsioni della programmazione sanitaria regionale.

La Legge Regionale del 7/11/2003 n. 27 riguardante "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale per le costruzioni in zone classificate sismiche" prevede che le risorse del cosiddetto Fondo Sanitario Regionale in conto capitale (F.S.R.), destinate per la copertura delle spese programmate, "possano coprire le spese riconosciute ammissibili e necessarie per la realizzazione dell'opera fino alla misura del cento per cento". Ciò può riguardare investimenti sia in progetti di edilizia che di acquisto di apparecchiature sanitarie.

L'indirizzo della Giunta Regionale nella scelta dei progetti da ammettere a finanziamento è stato strettamente legato all'urgenza ed indifferibilità di opere edilizie o di acquisti tecnici e tecnologici legati alla messa a norma, al completamento ed all'attivazione di interventi, spesso già in essere, altrimenti non finanziabili, per il raggiungimento dei requisiti minimi di cui alla L.R. 22/02.

Con Legge Regionale del 30/01/2004 n. 2 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e pluriennale 2004-2006", sono state rese disponibili sul Fondo Sanitario Regionale risorse pari a 40 milioni di euro annuali per gli anni 2004-2005-2006 (complessivi euro 120.000.000,00). Questo notevole impegno finanziario da parte della Regione Veneto ha permesso di programmare e coordinare al meglio le risorse per investimenti nel settore sanitario dando rilevante impulso, da un lato, all'attuazione di quegli interventi ancora fortemente condizionati da procedure amministrative onerose (quali quelle attinenti i finanziamenti statali ex art. 20 della legge 67/88) e, dall'altro, agli adeguamenti ai requisiti minimi previsti dalla legge regionale 16/08/2002 n. 22 dei quali necessitano tutte le Aziende Ulss ed Ospedaliere.

Con DGR 18/06/2004 n. 1711 "Fondo Sanitario Regionale in conto capitale. Metodologia per gli investimenti 2004/06 e attribuzione alle Aziende Ospedaliere e Ulss delle quote di finanziamento per gli interventi di adeguamento, strutturale e tecnologico alla L.R. 22/02", la Giunta Regionale ha assegnato, dunque, a ciascuna Azienda Sanitaria la quota di pertinenza delle succitate risorse del Fondo Sanitario Regionale previste dal bilancio di previsione di cui alla Legge Regionale n. 02/2004.

Parallelamente la Giunta Regionale valutava ipotesi di intervento di interesse regionale più importanti, quali la costruzione di nuove opere e la ristrutturazione e/o il rinnovo di parti sostanziali di ospedali data la spinta fortemente innovativa derivante da nuovi modelli organizzativi del sistema sanitario regionale. Con deliberazione di Giunta Regionale 21 gennaio 2005, n. 66 "Art. 20 legge 67/88 - Legge regionale n. 01/04. Metodologia per gli investimenti in conto capitale per opere di edilizia sanitaria di interesse regionale per il decennio 2004-2013. DGR 77/CR del 18/06/2004", la Giunta Regionale ha approvato l'elenco delle opere strategiche da realizzarsi nel decennio 2004-2013 e da finanziarsi con i proventi di cui all'art. 20 della legge 67/88 e del Fondo Sanitario Regionale.

La succitata DGR 66/05 ha programmato i finanziamenti ex art. 20 della legge 67/88 relativamente al settore ospedaliero per un importo di euro 100.972.489,00. Queste risorse corrispondono alla quota parte della disponibilità finanziaria assegnata con delibera CIPE n. 65 del 02/08/2002 (le risorse finanziarie disponibili per il settore socio sanitario derivanti dalla medesima delibera CIPE sono state programmate con la DGR n. 391 del 11/02/2005) e saranno oggetto dei futuri Accordi di Programma da sottoscrivere.

Attraverso i due provvedimenti succitati (DGR 1711/04 e DGR 66/05) le risorse finanziarie statali e regionali vengono, dunque, coordinate al fine di soddisfare l'urgente necessità di interventi di adeguamento normativo e ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie e di realizzazione di nuove opere di interesse regionale per il decennio 2004-2013 nell'ambito della programmazione regionale di cui alle DGR 3223/2002 e DGR 751/2005.

Gli adempimenti previsti dall'art. 1, commi 310, 311 e 312 dalla legge 23/12/2005 n. 266 (Finanziaria 2006) hanno posto, tuttavia, forti vincoli alla spesa per investimenti nel settore socio sanitario dettando disposizioni importanti riguardo il procedimento amministrativo per l'accesso al sistema di finanziamento di cui all'art. 20 della legge 67/88, in relazione agli Accordi di Programma già sottoscritti dalla Regione con il Ministero della Salute e il Ministero della Economia e delle Finanze.

Il nuovo procedimento, in sintesi, prevede l'individuazione degli interventi che, decorsi 18 mesi dalla data di stipulazione degli Accordi in corso, non hanno completato l'iter di ammissibilità al finanziamento. Tali interventi vengono revocati dalla norma e l'importo complessivo dei relativi finanziamenti già assegnati vengono ridestinati:

s         per il 35% alla stessa Regione, su richiesta e per gli interventi già previsti negli accordi di programma sottoscritti e revocabili ai sensi del comma 310 dell'art. 1 della L. 266/05;

s         per il 65% da riassegnare con nuovi Accordi di Programma da sottoscrivere a tutte le Regioni nel rispetto comunque delle quote già assegnate sul complessivo programma di cui all'art. 20.

La legge prevede, pertanto, la possibilità di mantenere il 35% dei fondi ex art. 20 L. 67/88 destinati ad interventi programmati di cui non sia stata ancora presentata richiesta di ammissione a finanziamento.

Tali disposizioni hanno fortemente condizionato non solo la programmazione ma anche, e soprattutto, il proseguo degli investimenti già in corso d'opera. Le nuove procedure per la riassegnazione delle risorse, così come previsto dall'art. 1, comma 311 della legge 266/2005, non permettono, al momento, di prevederne con certezza i tempi di attuazione con il rischio di lasciare molti progetti di investimento privi di copertura finanziaria.

Ciò che risulta comunque confermata è la programmazione complessiva delle risorse ex art. 20 della legge 67/88, vale a dire tutte le risorse messe a disposizione dal CIPE con delibere nn. 52/98 e 65/02. Tale programmazione è stata confermata dal provvedimento di Giunta Regionale n. 1806 del 6 giugno 2006 avente per oggetto "Legge 266/2005 - art. 1 commi 285 - 310 - 311; Art. 20 Legge 67/88 - Determinazioni per la conclusione degli Accordi di programma stipulati e da stipulare con il Ministero della Salute e dell'Economia" che oltre ad effettuare una ricognizione degli Accordi di Programma sottoscritti, individua come richiesto dal Ministero della Salute, gli stati di attuazione degli stessi, ribadendo che la Regione Veneto non ha risorse residue da programmare ma, al contrario, ha ottemperato a quanto disposto dall'art. 20 della Legge 67/88 secondo le indicazioni del CIPE.

Oltre ai forti vincoli posti dalla Finanziaria 2006 e al conseguente "blocco" delle risorse, si riscontra una criticità nel sistema di finanziamento delle opere, già evidenziato nella DGR 66/05: se da un lato vi è la necessità di reperire risorse importanti nel momento stesso dell'approvazione dei documenti di programmazione regionale, dall'altro la situazione complessiva circa l'utilizzo delle prime tre annualità del Fondo Sanitario Regionale programmate con DGR 1711/04 (2004, 2005, 2006) riflette il lungo percorso per la progettazione delle opere e le normali difficoltà operative nell'attivare le strutture realizzate.

Queste criticità non vanno comunque ad influire sulle scelte di programmazione regionale e sugli obiettivi da raggiungere nell'ambito degli investimenti sanitari. Occorre però affrontare il problema dell'onerosità delle procedure, dei tempi di progettazione e dei rallentamenti imposti dalla Legge Finanziaria 2006 che potrebbero indurre le Aziende sanitarie ed ospedaliere a ricorrere all'indebitamento per garantire la copertura finanziaria delle opere (in particolare quelle di maggior impatto economico) da realizzarsi comunque nel decennio 2004-2013, così come previsto dalla DGR 66/05 e confermate dalla DGR 1806/06.

Da un lato occorre, dunque, dare la possibilità a tutte le Aziende di veder confermate le progettazioni e dare copertura finanziaria alle stesse, dall'altro non si devono tenere immobilizzate risorse con il rischio di non vederle utilizzate entro l'anno di competenza. Tali risorse "bloccate" devono poter essere impiegate dalle Aziende che presentano in tempi rapidi le progettazioni.

Tra gli interventi programmati con la DGR 66/05 e confermati con la DGR 1806/06 vi sono i seguenti:

s         Azienda Ulss n. 17 "Realizzazione Polo Ospedaliero Unico per acuti".

La Giunta Regionale con provvedimento n. 950 del 18/03/2005, nel prendere atto del parere favorevole espresso dal Gruppo Tecnico Interdipartimentale di Valutazione degli investimenti del 18/02/2005, ha autorizzato l'Azienda Ulss n. 17 all'avvio delle procedure per la realizzazione dell'intervento in oggetto. Il costo dell'opera è stato precisato con delibere del direttore Generale n. 24 del 18/01/2005 e n. 151 del 09/02/2005. L'impegno economico è stato precisato in euro 120.000.000,00. Con delibera del Direttore Generale n. 1026 del 03.10.2006 l'Azienda ha approvato il progetto preliminare avanzato.

Con parere n. 46 del 16/10/2006 la Commissione Tecnica Regionale sezione LL.PP. ha espresso parere favorevole in linea tecnica con prescrizioni.

Con DGRV n. 4439 del 28/12/2006 è stato attribuito e impegnato il finanziamento regionale di euro 2.542.224,40, a fronte di una richiesta del Direttore Generale pari ad euro 8.500.000,00. Tale somma è necessaria per la realizzazione delle fasi di progettazione e di acquisizione delle aree, come da nota del Direttore Generale prot. DG/0032834 del 07/08/2006. Con la medesima DGRV è stato pianificato l'intervento con fondi di natura regionale, pari ad euro 5.957.775,60 nei successivi esercizi finanziari.

s         Azienda Ulss n. 18 - "Ospedale di Rovigo: progetto definitivo nuova Piastra tecnologica"

Il progetto esecutivo approvato con Decreto del Direttore Generale n. 372 del 30/05/2006 per l'importo di euro 24.200.000,00 è stato esaminato dalla Commissione Tecnica Regionale con voto favorevole n. 29 del 12/06/2006.

Preso atto, dunque, delle disposizioni introdotte dalla legge finanziaria 2006 e del prolungarsi dei tempi per l'emissione da parte del Ministero della Salute dei decreti di attribuzione dei fondi ex art. 20 L. 67/88.

Considerato che vi è la necessità di garantire la copertura finanziaria alla programmazione regionale ex art. 20 L. 67/88 relativamente agli interventi urgenti di adeguamento normativo previsto dalla legge regionale n. 22/2002 e alle nuove opere di cui alla programmazione decennale per il rinnovo del patrimonio edilizio sanitario di cui alla DGR 66/2004.

Considerata la necessità di evitare pesanti indebitamenti da parte delle Aziende sanitarie ed ospedaliere per garantire copertura finanziaria agli investimenti programmati.

Considerato che la DGR 66/05 prevede la verifica triennale del piano decennale degli investimenti del settore sanitario e il sostegno finanziario regionale della programmazione ex art. 20 della legge 67/88 con un impegno costante di euro 40 milioni annuo per 10 anni.

Preso atto che sono disponibili risorse del Fondo Sanitario Regionale in conto capitale pari a 60 milioni di euro per l'anno 2007, 40 milioni di euro per l'anno 2008 e 40 milioni di euro per l'anno 2009 (per un totale di 140 milioni di euro per il triennio 2007-2009).

Con il presente provvedimento si propone di:

1.    prendere atto di quanto esposto in premessa, facente parte integrante del presente provvedimento;

2.    prevedere perl'Azienda Ulss n. 17 un finanziamento regionale di complessivi euro 12.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo Sanitario Regionale in conto capitale per il seguente intervento, inserito nella programmazione delle opere di edilizia sanitaria di cui alla DGR n. 66/2005:

s         Azienda Ulss n. 17: "Realizzazione Polo Ospedaliero Unico per acuti"

3.      impegnare per l'esercizio 2007 la quota di euro 5.000.000,00 a favore dell'Azienda Ulss n. 17 per l'intervento di cui al precedente punto 2. Tale somma è necessaria per la realizzazione delle fasi di progettazione e di acquisizione delle aree.

4.      pianificare e ripartire la rimanente quota di euro 7.000.000,00 prenotando per l'esercizio 2008 euro 2.000.000,00, per l'esercizio 2009 euro 2.000.000,00, dando atto che la rimanente quota del contributo pari ad euro 3.000.000,00 potrà essere attribuita in relazione al permanere degli stanziamenti per investimenti nei futuri bilanci pluriennali.

5.      prevedere per l'Azienda Ulss n. 18 un finanziamento regionale di complessivi euro 12.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo Sanitario Regionale in conto capitale, per il seguente intervento inserito nella programmazione delle opere di edilizia sanitaria di cui alla DGR n. 66/2005:

s         Azienda Ulss n. 18 - "Ospedale di Rovigo: progetto definitivo nuova Piastra tecnologica"

6.      impegnare per l'esercizio 2007 la quota di euro 5.000.000,00 a favore dell'Azienda Ulss n. 18 per l'intervento di cui al precedente punto 5.

7.      pianificare e ripartire la rimanente quota di euro 7.000.000,00 prenotando per l'esercizio 2008 euro 3.000.000,00, per l'esercizio 2009 euro 2.000.000,00, dando atto che la rimanente quota del contributo pari ad euro 2.000.000,00 potrà essere attribuita in relazione al permanere degli stanziamenti per investimenti nei futuri bilanci pluriennali.

8.      gli oneri di cui ai precedenti punti 3 e 6 per complessivi euro 10.000.000,00 faranno capo al capitolo 60018 "Interventi regionali per le spese d'investimento nel settore sanitario (Art. 51, L. 23/12/1978, n. 833 - L.R. 19/09/1994, n. 56)" del vigente esercizio 2007 che presenta la necessaria disponibilità.

9.      qualora per i suddetti interventi non si arrivi ad un impegno contabile nei tempi indicati dalla programmazione di cui al presente provvedimento, la Giunta Regionale si riserva di riallocare le risorse, con conseguente ripianificazione per scorrimento dei fondi assegnati;

10.  erogare i suddetti finanziamenti, ad esclusione di quanto previsto ai precedenti punti 3) e 6), solo a seguito del completo espletamento delle previste procedure di autorizzazione e approvazione da parte dei competenti organi regionali;

11.  le erogazioni a favore delle Aziende Ulss nn. 17 e 18 saranno effettuate previa presentazione degli stati di avanzamento dei lavori o di altra documentazione certificante la sussistenza del debito maturato per i lavori oggetto del finanziamento, secondo le modalità di cui alla nota 691/46.05 del 02/10/2003

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

  • Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, II° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
  • Visto l'art. 20 della Legge n. 67/88;
  • Vista L.R. 14/09/94 n. 56 art. 26;
  • Vista la L.R 7/11/2003 n. 27;
  • Vista la L.R. 30/01/2004 n. 2;
  • Richiamata la propria deliberazione 18/06/2004 n. 1711;
  • Richiamata la propria deliberazione 21/01/2005, n. 66
  • Visti i commi 310 e 312 dell'art. 1 Legge 23/12/2005 n. 266 (Finanziaria 2006);
  • Richiamata la propria deliberazione 06/06/2006 n. 1806.
  • Vista la Legge Regionale n. 3/2007.]

delibera

  1. di prendere atto di quanto esposto in premessa, facente parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prevedere perl'Azienda Ulss n. 17 un finanziamento regionale di complessivi euro 12.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo Sanitario Regionale in conto capitale per il seguente intervento, inserito nella programmazione delle opere di edilizia sanitaria di cui alla DGR n. 66/2005 per il decennio 2004-2013:
    • Azienda Ulss n. 17: "Realizzazione Polo Ospedaliero Unico per acuti"
  3. di impegnare per l'esercizio 2007 la quota di euro 5.000.000,00 a favore dell'Azienda Ulss n. 17 per l'intervento di cui al precedente punto 2. Tale somma è necessaria per la realizzazione delle fasi di progettazione e di acquisizione delle aree.
  4. di pianificare e ripartire la rimanente quota di euro 7.000.000,00 prenotando per l'esercizio 2008 euro 2.000.000,00, per l'esercizio 2009 euro 2.000.000,00, dando atto che la rimanente quota del contributo pari ad euro 3.000.000,00 potrà essere attribuita in relazione al permanere degli stanziamenti per investimenti nei futuri bilanci pluriennali.
  5. di prevedere per l'Azienda Ulss n. 18 un finanziamento regionale di complessivi euro 12.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo Sanitario Regionale in conto capitale, per il seguente intervento inserito nella programmazione delle opere di edilizia sanitaria di cui alla DGR n. 66/2005:
    • Azienda Ulss n. 18 - "Ospedale di Rovigo: progetto definitivo nuova Piastra tecnologica"
  6. di impegnare per l'esercizio 2007 la quota di euro 5.000.000,00 a favore dell'Azienda Ulss n. 18 per l'intervento di cui al precedente punto 5.
  7. di pianificare e ripartire la rimanente quota di euro 7.000.000,00 prenotando per l'esercizio 2008 euro 3.000.000,00, per l'esercizio 2009 euro 2.000.000,00, dando atto che la rimanente quota del contributo pari ad euro 2.000.000,00 potrà essere attribuita in relazione al permanere degli stanziamenti per investimenti nei futuri bilanci pluriennali.
  8. gli oneri di cui ai precedenti punti 3 e 6 per complessivi euro 10.000.000,00 faranno capo al capitolo 60018 "Interventi regionali per le spese d'investimento nel settore sanitario (Art. 51, L. 23/12/1978, n. 833 - L.R. 19/09/1994, n. 56)" del vigente esercizio 2007 che presenta la necessaria disponibilità.
  9. qualora per i suddetti interventi non si arrivi ad un impegno contabile nei tempi indicati dalla programmazione di cui al presente provvedimento, la Giunta Regionale si riserva di riallocare le risorse, con conseguente ripianificazione per scorrimento dei fondi assegnati;
  10. di erogare i suddetti finanziamenti, ad esclusione di quanto previsto ai precedenti punti 3) e 6), solo a seguito del completo espletamento delle previste procedure di autorizzazione e approvazione da parte dei competenti organi regionali;
  11. le erogazioni a favore delle Aziende Ulss nn. 17 e 18 saranno effettuate previa presentazione degli stati di avanzamento dei lavori o di altra documentazione certificante la sussistenza del debito maturato per i lavori oggetto del finanziamento, secondo le modalità di cui alla nota 691/46.05 del 02/10/2003.

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