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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 568 del 13 marzo 2007
Legge Regionale 4 aprile 2003, n. 5. - Nuove norme per la disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e sociale nella Regione Veneto - Piano anno 2007.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche dell'Economia, dello Sviluppo, della Ricerca e dell'Innovazione e alle Politiche Istituzionali Fabio Gava, di concerto con l'Assessore alle Politiche Sociali Stefano Valdegamberi e l'Assessore alle Politiche Sanitarie Flavio Tosi, riferisce quanto segue.
Il processo di trasformazione che ha investito le Aziende Sanitarie negli ultimi decenni è avvenuto in parallelo con l'acquisizione da parte della Regione di ampi margini di autonomianella gestione della materia sanitaria, al punto, quest'ultima, da assurgere al rango di soggetto preposto all'equilibrio dell'intero sistema sanitario per l'ambito territoriale di competenza.
Alla Giunta regionale, in particolare, è demandato l'esercizio dell'attività ispettiva e di vigilanza nei confronti delle Aziende Ulss, delle Aziende Ospedaliere e degli enti afferenti il settore sociale per il tramite della Direzione Ispettiva e Vigilanza Settore Socio Sanitario.
A tale riguardo, secondo la previsione contenuta nell'art. 4 del Regolamento regionale 21 agosto 2003, n. 1 "Disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e sociale",è compito precipuo della Giunta Regionale predisporre ed adottare, entro il primo trimestre di ciascun anno di riferimento, il relativo Piano dell'Attività Ispettiva, individuando le aree prioritarie di intervento che dovranno formare oggetto del controllo e del monitoraggio attuato dalla Struttura Ispettiva nei confronti dei soggetti controllati.
Per l'anno in corso si individuano i seguenti obiettivi da perseguire nello svolgimento dell'attività ispettiva e di vigilanza socio-sanitaria:
In relazione agli obiettivi come sopra individuati, la Direzione Attività Ispettiva e di Vigilanza è, altresì, incaricata ad approntare, di concerto con le Direzioni Regionali competenti per materia, appositi strumenti di rilevazione, idonei a rappresentare i fenomeni oggetto delle indagini, in maniera organica ed esauriente.
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
- Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art 33, II° Comma dello Statuto, il quale da atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Visto l'art. 2-sexies lett. e) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
- Visto l'art. 38 lett. b) della L.R. 14 settembre 1994, n. 55;
- Visto l'art. 2 della L.R. 14 settembre 1994, n. 56;
- Vista la L.R. 4 aprile 2003, n. 5;
- Visto l'art. 4 del Regolamento regionale n. 1 del 21 agosto 2003.]
delibera
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