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Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari
Deliberazione della Giunta Regionale n. 469 del 06 marzo 2007
Ditta Biondani T.M.G. s.p.a.. Autorizzazione a coltivare la cava di sabbia e ghiaia, denominata "CASONA", sita in Comune di Verona (VR). (L.R. 44/82).
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle politiche della mobilità e infrastrutture, Renato Chisso, riferisce quanto segue:
la ditta EFFEBI s.r.l., con sede a Verona (VR) viale del lavoro n. 24, con domanda in data 10.12.2004, pervenuta in Regione il 13.12.2004, prot. n. 810014/46.02, ha chiesto alla Giunta Regionale l'autorizzazione ad ampliare la cava di sabbia e ghiaia, denominata "CASONA", sita in Comune di Verona (VR), già autorizzata con D.G.R. n. 1430 del 08.06.2001.
Con nota in data 27.12.2005, pervenuta in Regione in data 18.01.2006 prot.n. 38417/46.02 il legale rappresentante della ditta EFFEBI s.r.l - P.IVA 01910620234 con sede in Verona (VR) via Bacilieri n. 6 ha richiesto l'intestazione della D.G.R. n. 1430 del 08.06.2001 di autorizzazione alla coltivazione della cava di sabbia e ghiaia, denominata "CASONA", sita in Comune di Verona (VR) a favore della ditta Biondani T.M.G. s.p.a. - C.F. 01287530230 con sede in Verona (VR) via Bacilieri n. 6 a seguito di fusione per incorporazione da parte della stessa ditta Biondani T.M.G. s.p.a. della ditta EFFEBI s.r.l.. Con la medesima nota la ditta EFFEBI s.r.l. ha allegato atto notarile di fusione n. 8036 di repertorio e n. 2579 di raccolta, a firma del Dott. Notaio Salvatore Lorenzo, registrato a Verona il 23.12.2005, con il quale in conseguenza dell'incorporazione la ditta Biondani T.M.G. s.p.a. subentra di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della ditta EFFEBI s.r.l. ossia assumerà a proprio vantaggio tutte le attività, diritti, ragioni ed azioni dell'incorporanda ed a proprio carico a norma di legge, tutte le passività, obblighi ed impegni nessuno escluso ed eccettuato. Conseguentemente occorre adeguare l'intestazione dell'autorizzazione.
Della domanda é stato dato avviso, all'Albo Pretorio del Comune di Verona (VR), a partire dal 17.03.2005 e nei 10 giorni successivi alla pubblicazione non sono state presentate opposizioni od osservazioni.
Il Consiglio Comunale di Verona, con deliberazione n. 9 del 02.02.2006, ha espresso parere contrario al progetto presentato.
Con nota n. 79687/46.02 del 07.02.2005, pervenuta al Presidente della C.T.P.A.C. di Verona il 11.02.2005, è stato chiesto il previsto parere della C.T.P.A.C..
Il segretario della C.T.P.A.C., con telefax in data 09.06.2006, ha comunicato che la Commissione, nella seduta del 29.05.2006, ha espresso parere favorevole.
E' stata sentita la C.T.R.A.E. la quale, nella seduta del 22.12.2006, ha verificato che l'area interessata dall'intervento ricade in zona definita E agricola dallo strumento urbanistico vigente, che non è soggetta né a vincolo paesaggistico né a vincolo idrogeologico, nonché che il P.T.R.C. non vieta l'intervento richiesto- ha espresso parere favorevole al progetto presentato come da parere che si allega al presente atto per farne parte integrante (allegato A).
Il parere espresso dalla C.T.P.A.C di Verona in data 22.12.2006 prescriveva tra l'altro: "¿il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione della cava in approfondimento è subordinato alla presentazione di uno studio di dettaglio che evidenzi l'andamento dei livelli di falda circostante l'area di cava tenendo conto delle registrazioni storiche effettuate dal magistrato alle Acque e/o altri enti per un periodo minimo di 40 anni al fine di determinare il livello di massima escursione valutato come media delle massime riscontrate¿" ed una successiva comunicazione della Direzione Geologia ed Attività Estrattive in data 08.11.2006 prot. n. 640947/57.02 alla ditta EFFEBI s.r.l. ha trasmesso il citato parere espresso dalla C.T.P.A.C. di Verona, invitando nel contempo la stessa ad adeguare la documentazione progettuale ai contenuti del medesimo nonché ponendo in evidenza, ai sensi della L.R. 44/82 art. 44 lettera b) la necessità di ulteriori congrui interventi in sintonia con quanto stabilito all'art. 14 ed in aderenza alle mutate sensibilità ambientali e paesaggistiche. In particolare è stato richiesto di predisporre la relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12.12.2005 rilevando, tra l'altro, la necessità di un aggiornamento progettuale delle specie arboree da porre a sedime sia lungo il perimetro che all'interno dell'area di cava, con soluzioni che consentano un rapido recupero, anche per lotti, del sito ed un riuso del medesimo nel rispetto delle vocazioni e destinazioni di zona.
In ottemperanza a quanto sopra richiesto la ditta EFFEBI s.r.l. ha trasmesso, con nota in data 28.11.2006 pervenuta in Regione il 28.11.2006 prot. n. 682786/57.02, la relativa documentazione integrativa. Tale documentazione è stata oggetto di valutazione da parte della C.T.R.A.E..
Con successiva nota in data 29.01.2007, pervenuta in Regione il 30.01.2007 prot. n. 55791/57.02, la ditta EFFEBI s.r.l. ha trasmesso ulteriori elaborati grafici di integrazione a recepimento delle prescrizioni impartite dalla C.T.R.A.E. nel corso della seduta del 22.12.2006.
Quest'ultima documentazione è stata quindi valutata dalla competente Direzione Regionale Geologia ed Attività Estrattive che ne ha verificato la congruità e la coerenza con le citate statuizioni C.T.R.A.E..
L'assessore propone alla Giunta Regionale di accogliere il parere della C.T.R.A.E., le relative prescrizioni e motivazioni e, inoltre, riferisce che non emergono impedimenti ed argomentazioni validi per denegare l'autorizzazione di cui trattasi. Infatti, in relazione al parere della C.T.R.A.E. ed alle prescrizioni così come recepite nel dispositivo del presente provvedimento, la domanda della ditta risulta compatibile sia rispetto alle esigenze di tutela ambientale che rispetto al vincolo paesaggistico.
Poiché la ditta ha presentato un nuovo progetto di coltivazione che prevede un nuovo programma di estrazione e ricomposizione ambientale che comprende anche l'area già interessata dalla originaria autorizzazione, risulta necessario con il presente provvedimento assorbire, modificare e sostituire la precedente autorizzazione della Giunta Regionale n. 1430 del 08.06.2001, svincolare il relativo deposito cauzionale già versato e rilasciare una unica autorizzazione con un unico deposito cauzionale che tenga conto dei vecchi e dei nuovi lavori in programma.
Il progetto di coltivazione, come autorizzato, interessa una superficie complessiva di scavo di circa 451.500 mq, per un volume di sabbia e ghiaia estraibile di circa 2.533.500 mc.
Ciò posto il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento:
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, II comma dello statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTA la domanda della ditta EFFEBI s.r.l in data 10.12.2004, pervenuta in Regione il 13.12.2004, prot. n. 810014/46.02 di ampliamento della cava di sabbia e ghiaia, denominata "CASONA", sita in Comune di Verona (VR);
VISTA la nota in data 08.11.2006 prot. n. 640947/57.02 con la quale la Direzione Geologia ed Attività Estrattive ha trasmesso alla ditta EFFEBI s.r.l. il parere espresso dalla C.T.P.A.C. di Verona in data 22.12.2006, invitando nel contempo la stessa ad adeguare la documentazione progettuale ai contenuti del medesimo nonché ponendo in evidenza, ai sensi della L.R. 44/82 art. 44 lettera b) la necessità di ulteriori congrui interventi in sintonia con quanto stabilito all'art. 14 ed in aderenza alle mutate sensibilità ambientali e paesaggistiche e sollecitando in particolare la trasmissione della relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12.12.2005 rilevando, tra l'altro, la necessità di un aggiornamento progettuale delle specie arboree da porre a sedime sia lungo il perimetro che all'interno dell'area di cava, con soluzioni che consentano un rapido recupero, anche per lotti, del sito ed un riuso del medesimo nel rispetto delle vocazioni e destinazioni di zona;
VISTA la nota in data 28.11.2006, pervenuta in Regione il 28.11.2006 prot. n. 682786/57.02, con la quale la ditta EFFEBI s.r.l. ha trasmesso la richiesta documentazione integrativa;
VISTA la successiva nota in data 29.01.2007, pervenuta in Regione il 30.01.2007 prot. n. 55791/57.02, con la quale la ditta EFFEBI s.r.l. ha trasmesso ulteriori elaborati grafici di integrazione a recepimento delle prescrizioni impartite dalla C.T.R.A.E. nel corso della seduta del 22.12.2006;
ATTESO CHE la documentazione progettuale precedentemente evidenziata risulta rispettare il dettato della L.R. 44/1982, coerente, armonica sia rispetto alla documentazione progettuale originaria che al più ampio contesto di zona;
PRESO ATTO che nota in data 27.12.2005, pervenuta in Regione in data 18.01.2006 prot.n. 38417/46.02 il legale rappresentante della ditta EFFEBI s.r.l - P.IVA 01910620234 con sede in Verona (VR) via Bacilieri n. 6 ha richiesto l'intestazione della D.G.R. n. 1430 del 08.06.2001 di autorizzazione alla coltivazione della cava di sabbia e ghiaia, denominata "CASONA", sita in Comune di Verona (VR) a favore della ditta Biondani T.M.G. s.p.a. - C.F. 01287530230 con sede in Verona (VR) via Bacilieri n. 6 a seguito di fusione per incorporazione da parte della stessa ditta Biondani T.M.G. s.p.a. nei confronti della ditta EFFEBI s.r.l. e che con la medesima nota la ditta EFFEBI s.r.l. ha allegato atto notarile di fusione n. 8036 di repertorio e n. 2579 di raccolta, a firma del Dott. Notaio Salvatore Lorenzo, registrato a Verona il 23.12.2005, con il quale in conseguenza dell'incorporazione la ditta Biondani T.M.G. s.p.a. subentra di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della ditta EFFEBI s.r.l. ossia assumerà a proprio vantaggio tutte le attività, diritti, ragioni ed azioni dell'incorporanda ed a proprio carico a norma di legge, tutte le passività, obblighi ed impegni nessuno escluso ed eccettuato;
VISTA la propria precedente deliberazione n. 1430 del 08.06.2001;
VISTA la L.R. 7 Settembre 1982, n. 44; il R.D. 29 luglio 1927 n. 1443;
VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTA la L.R. 1 Febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTA la propria deliberazione n. 2779 del 25.06.1996 in ordine alle misure di salvaguardia dei P.T.P.;
VISTO il D. Lgs. 22.01.2004 n. 42; il R.D. 3 giugno 1940 n. 1357;
VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e la L.R. 52 del 13.09.1978;
ATTESO CHE, a norma dell'art. 25 della L.R. 2 aprile 1985, n. 30, le funzioni relative ai provvedimenti in materia di protezione delle bellezze naturali, per le cave, continuano ad essere esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità di titolo previsto all'art. 16 della L.R. 44/82;
VISTO l'art. 76 della L.R. n. 61 del 27.06.1985;
VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998 concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;
DATO ATTO dell'avvenuto versamento di euro 103,00 (centotre/00) a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;
VISTI gli atti d'ufficio;
VISTO E FATTO PROPRIO il parere favorevole della C.T.R.A.E., con le relative prescrizioni e motivazioni e gli intervenuti adeguamenti, che si allega quale parte integrante al presente atto (allegato A);]
delibera
(seguono allegati)
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