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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 33 del 03 aprile 2007


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Deliberazione della Giunta Regionale n. 469 del 06 marzo 2007

Ditta Biondani T.M.G. s.p.a.. Autorizzazione a coltivare la cava di sabbia e ghiaia, denominata "CASONA", sita in Comune di Verona (VR). (L.R. 44/82).

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle politiche della mobilità e infrastrutture, Renato Chisso, riferisce quanto segue:

la ditta EFFEBI s.r.l., con sede a Verona (VR) viale del lavoro n. 24, con domanda in data 10.12.2004, pervenuta in Regione il 13.12.2004, prot. n. 810014/46.02, ha chiesto alla Giunta Regionale l'autorizzazione ad ampliare la cava di sabbia e ghiaia, denominata "CASONA", sita in Comune di Verona (VR), già autorizzata con D.G.R. n. 1430 del 08.06.2001.

Con nota in data 27.12.2005, pervenuta in Regione in data 18.01.2006 prot.n. 38417/46.02 il legale rappresentante della ditta EFFEBI s.r.l - P.IVA 01910620234 con sede in Verona (VR) via Bacilieri n. 6 ha richiesto l'intestazione della D.G.R. n. 1430 del 08.06.2001 di autorizzazione alla coltivazione della cava di sabbia e ghiaia, denominata "CASONA", sita in Comune di Verona (VR) a favore della ditta Biondani T.M.G. s.p.a. - C.F. 01287530230 con sede in Verona (VR) via Bacilieri n. 6 a seguito di fusione per incorporazione da parte della stessa ditta Biondani T.M.G. s.p.a. della ditta EFFEBI s.r.l.. Con la medesima nota la ditta EFFEBI s.r.l. ha allegato atto notarile di fusione n. 8036 di repertorio e n. 2579 di raccolta, a firma del Dott. Notaio Salvatore Lorenzo, registrato a Verona il 23.12.2005, con il quale in conseguenza dell'incorporazione la ditta Biondani T.M.G. s.p.a. subentra di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della ditta EFFEBI s.r.l. ossia assumerà a proprio vantaggio tutte le attività, diritti, ragioni ed azioni dell'incorporanda ed a proprio carico a norma di legge, tutte le passività, obblighi ed impegni nessuno escluso ed eccettuato. Conseguentemente occorre adeguare l'intestazione dell'autorizzazione.

Della domanda é stato dato avviso, all'Albo Pretorio del Comune di Verona (VR), a partire dal 17.03.2005 e nei 10 giorni successivi alla pubblicazione non sono state presentate opposizioni od osservazioni.

Il Consiglio Comunale di Verona, con deliberazione n. 9 del 02.02.2006, ha espresso parere contrario al progetto presentato.

Con nota n. 79687/46.02 del 07.02.2005, pervenuta al Presidente della C.T.P.A.C. di Verona il 11.02.2005, è stato chiesto il previsto parere della C.T.P.A.C..

Il segretario della C.T.P.A.C., con telefax in data 09.06.2006, ha comunicato che la Commissione, nella seduta del 29.05.2006, ha espresso parere favorevole.

E' stata sentita la C.T.R.A.E. la quale, nella seduta del 22.12.2006, ha verificato che l'area interessata dall'intervento ricade in zona definita E agricola dallo strumento urbanistico vigente, che non è soggetta né a vincolo paesaggistico né a vincolo idrogeologico, nonché che il P.T.R.C. non vieta l'intervento richiesto- ha espresso parere favorevole al progetto presentato come da parere che si allega al presente atto per farne parte integrante (allegato A).

Il parere espresso dalla C.T.P.A.C di Verona in data 22.12.2006 prescriveva tra l'altro: "¿il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione della cava in approfondimento è subordinato alla presentazione di uno studio di dettaglio che evidenzi l'andamento dei livelli di falda circostante l'area di cava tenendo conto delle registrazioni storiche effettuate dal magistrato alle Acque e/o altri enti per un periodo minimo di 40 anni al fine di determinare il livello di massima escursione valutato come media delle massime riscontrate¿" ed una successiva comunicazione della Direzione Geologia ed Attività Estrattive in data 08.11.2006 prot. n. 640947/57.02 alla ditta EFFEBI s.r.l. ha trasmesso il citato parere espresso dalla C.T.P.A.C. di Verona, invitando nel contempo la stessa ad adeguare la documentazione progettuale ai contenuti del medesimo nonché ponendo in evidenza, ai sensi della L.R. 44/82 art. 44 lettera b) la necessità di ulteriori congrui interventi in sintonia con quanto stabilito all'art. 14 ed in aderenza alle mutate sensibilità ambientali e paesaggistiche. In particolare è stato richiesto di predisporre la relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12.12.2005 rilevando, tra l'altro, la necessità di un aggiornamento progettuale delle specie arboree da porre a sedime sia lungo il perimetro che all'interno dell'area di cava, con soluzioni che consentano un rapido recupero, anche per lotti, del sito ed un riuso del medesimo nel rispetto delle vocazioni e destinazioni di zona.

In ottemperanza a quanto sopra richiesto la ditta EFFEBI s.r.l. ha trasmesso, con nota in data 28.11.2006 pervenuta in Regione il 28.11.2006 prot. n. 682786/57.02, la relativa documentazione integrativa. Tale documentazione è stata oggetto di valutazione da parte della C.T.R.A.E..

Con successiva nota in data 29.01.2007, pervenuta in Regione il 30.01.2007 prot. n. 55791/57.02, la ditta EFFEBI s.r.l. ha trasmesso ulteriori elaborati grafici di integrazione a recepimento delle prescrizioni impartite dalla C.T.R.A.E. nel corso della seduta del 22.12.2006.

Quest'ultima documentazione è stata quindi valutata dalla competente Direzione Regionale Geologia ed Attività Estrattive che ne ha verificato la congruità e la coerenza con le citate statuizioni C.T.R.A.E..

L'assessore propone alla Giunta Regionale di accogliere il parere della C.T.R.A.E., le relative prescrizioni e motivazioni e, inoltre, riferisce che non emergono impedimenti ed argomentazioni validi per denegare l'autorizzazione di cui trattasi. Infatti, in relazione al parere della C.T.R.A.E. ed alle prescrizioni così come recepite nel dispositivo del presente provvedimento, la domanda della ditta risulta compatibile sia rispetto alle esigenze di tutela ambientale che rispetto al vincolo paesaggistico.

Poiché la ditta ha presentato un nuovo progetto di coltivazione che prevede un nuovo programma di estrazione e ricomposizione ambientale che comprende anche l'area già interessata dalla originaria autorizzazione, risulta necessario con il presente provvedimento assorbire, modificare e sostituire la precedente autorizzazione della Giunta Regionale n. 1430 del 08.06.2001, svincolare il relativo deposito cauzionale già versato e rilasciare una unica autorizzazione con un unico deposito cauzionale che tenga conto dei vecchi e dei nuovi lavori in programma.

Il progetto di coltivazione, come autorizzato, interessa una superficie complessiva di scavo di circa 451.500 mq, per un volume di sabbia e ghiaia estraibile di circa 2.533.500 mc.

Ciò posto il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, II comma dello statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la domanda della ditta EFFEBI s.r.l in data 10.12.2004, pervenuta in Regione il 13.12.2004, prot. n. 810014/46.02 di ampliamento della cava di sabbia e ghiaia, denominata "CASONA", sita in Comune di Verona (VR);

VISTA la nota in data 08.11.2006 prot. n. 640947/57.02 con la quale la Direzione Geologia ed Attività Estrattive ha trasmesso alla ditta EFFEBI s.r.l. il parere espresso dalla C.T.P.A.C. di Verona in data 22.12.2006, invitando nel contempo la stessa ad adeguare la documentazione progettuale ai contenuti del medesimo nonché ponendo in evidenza, ai sensi della L.R. 44/82 art. 44 lettera b) la necessità di ulteriori congrui interventi in sintonia con quanto stabilito all'art. 14 ed in aderenza alle mutate sensibilità ambientali e paesaggistiche e sollecitando in particolare la trasmissione della relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12.12.2005 rilevando, tra l'altro, la necessità di un aggiornamento progettuale delle specie arboree da porre a sedime sia lungo il perimetro che all'interno dell'area di cava, con soluzioni che consentano un rapido recupero, anche per lotti, del sito ed un riuso del medesimo nel rispetto delle vocazioni e destinazioni di zona;

VISTA la nota in data 28.11.2006, pervenuta in Regione il 28.11.2006 prot. n. 682786/57.02, con la quale la ditta EFFEBI s.r.l. ha trasmesso la richiesta documentazione integrativa;

VISTA la successiva nota in data 29.01.2007, pervenuta in Regione il 30.01.2007 prot. n. 55791/57.02, con la quale la ditta EFFEBI s.r.l. ha trasmesso ulteriori elaborati grafici di integrazione a recepimento delle prescrizioni impartite dalla C.T.R.A.E. nel corso della seduta del 22.12.2006;

ATTESO CHE la documentazione progettuale precedentemente evidenziata risulta rispettare il dettato della L.R. 44/1982, coerente, armonica sia rispetto alla documentazione progettuale originaria che al più ampio contesto di zona;

PRESO ATTO che nota in data 27.12.2005, pervenuta in Regione in data 18.01.2006 prot.n. 38417/46.02 il legale rappresentante della ditta EFFEBI s.r.l - P.IVA 01910620234 con sede in Verona (VR) via Bacilieri n. 6 ha richiesto l'intestazione della D.G.R. n. 1430 del 08.06.2001 di autorizzazione alla coltivazione della cava di sabbia e ghiaia, denominata "CASONA", sita in Comune di Verona (VR) a favore della ditta Biondani T.M.G. s.p.a. - C.F. 01287530230 con sede in Verona (VR) via Bacilieri n. 6 a seguito di fusione per incorporazione da parte della stessa ditta Biondani T.M.G. s.p.a. nei confronti della ditta EFFEBI s.r.l. e che con la medesima nota la ditta EFFEBI s.r.l. ha allegato atto notarile di fusione n. 8036 di repertorio e n. 2579 di raccolta, a firma del Dott. Notaio Salvatore Lorenzo, registrato a Verona il 23.12.2005, con il quale in conseguenza dell'incorporazione la ditta Biondani T.M.G. s.p.a. subentra di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della ditta EFFEBI s.r.l. ossia assumerà a proprio vantaggio tutte le attività, diritti, ragioni ed azioni dell'incorporanda ed a proprio carico a norma di legge, tutte le passività, obblighi ed impegni nessuno escluso ed eccettuato;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 1430 del 08.06.2001;

VISTA la L.R. 7 Settembre 1982, n. 44; il R.D. 29 luglio 1927 n. 1443;

VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTA la L.R. 1 Febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTA la propria deliberazione n. 2779 del 25.06.1996 in ordine alle misure di salvaguardia dei P.T.P.;

VISTO il D. Lgs. 22.01.2004 n. 42; il R.D. 3 giugno 1940 n. 1357;

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e la L.R. 52 del 13.09.1978;

ATTESO CHE, a norma dell'art. 25 della L.R. 2 aprile 1985, n. 30, le funzioni relative ai provvedimenti in materia di protezione delle bellezze naturali, per le cave, continuano ad essere esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità di titolo previsto all'art. 16 della L.R. 44/82;

VISTO l'art. 76 della L.R. n. 61 del 27.06.1985;

VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998 concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;

DATO ATTO dell'avvenuto versamento di euro 103,00 (centotre/00) a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO E FATTO PROPRIO il parere favorevole della C.T.R.A.E., con le relative prescrizioni e motivazioni e gli intervenuti adeguamenti, che si allega quale parte integrante al presente atto (allegato A);]

delibera

  1. di autorizzare, per i motivi in premessa esposti, la ditta Biondani T.M.G. s.p.a. - C.F. 01287530230 - con sede in Verona (VR) via Bacilieri n. 6, a coltivare in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia, denominata "CASONA", sita in Comune di Verona (VR), in conformità alla documentazione di progetto inviata dalla ditta così come successivamente modificata ed integrata dalla documentazione progettuale di recepimento delle prescrizioni dettate dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 22.12.2006 e dalle ulteriori prescrizioni di seguito elencate. La citata documentazione progettuale è costituita da Relazione Tecnica (allegato n. 1), Relazione Geologica (allegato n. 2), Cartografia di Inquadramento (scala 1:25.000 e !:5.000) (allegato n. 3), Documentazione fotografica (allegato n. 4), Documentazione urbanistica (allegato n. 5), Planimetria catastale (scala 1:2000) (allegato n. 6), Planimetria stato attuale (scala 1:1000) (allegato n. 7), Sezioni stato attuale e di progetto (scala 1:500) (allegato n. 9), Sezioni stato di ricomposizione ambientale (scala 1:500) (allegato n. 11), Sezioni tipo e particolari costruttivi (allegato n. 12) trasmessi in data 10.12.2004 e pervenuti in Regione il 13.12.2004 prot. n. 810014/46.02, da Relazione sulla documentazione integrativa, Determinazione dei valori massimi della falda mediante analisi dei valori medi massimi annuali relativi agli ultimi 40 anni, Relazione paesaggistica, Relazione paesaggistica allegato a) Simulazione di ricomposizione ambientale "Rendering", Relazione paesaggistica allegato b) Esempio di soluzioni adottate per interventi analoghi trasmesse in data 28.11.2006 e pervenute in Regione il 28.11.2006 prot. n. 682786/57.02 e da Relazione, Planimetria stato di progetto (scala 1:1000) e Progetto di ricomposizione ambientale, relative al recepimento delle prescrizioni impartite dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 22.12.2006, trasmesse in data 29.01.2007 e pervenute in Regione il 30.01.2007 prot. n. 55791/57.02;
  2. di stabilire, per le motivazioni in premessa esposte ed ai fini della semplificazione amministrativa che il presente atto fintanto efficace assorbe, modifica e sostituisce la precedente D.G.R. n. 1430 del 08.06.2001 di autorizzazione alla coltivazione;
  3. di stabilire che la sopraccitata ditta è tenuta ad osservare le seguenti condizioni e prescrizioni:
    1. recintare, ove già non si sia provveduto, entro tre mesi dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo, con rete metallica per una altezza non inferiore a 1,5 metri l'area della cava così come individuata con linea verde continua nell'allegato n. 6 - Planimetria Catastale a scala 1: 2000 - di progetto acquisito al prot. 810014/57.02 del 13.12.2004, apponendo, fin dall'inizio dei lavori di coltivazione, lungo il perimetro della medesima cartelli ammonitori di pericolo;
    2. porre in opera, qualora non presenti, entro tre mesi dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo, almeno tre punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento, al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;
    3. effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati, all'interno dell'area di cava ed utilizzarli solo per la sistemazione ambientale;
    4. accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all'interno dell'area di cava autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
    5. realizzare, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, lungo la recinzione, un arginello in terra alto almeno di 50 cm in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava;
    6. mettere a dimora, entro la prima stagione invernale successiva alla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, lungo il perimetro di cava, una quinta arborea di piante alte almeno 2,0 metri al momento dell'impianto. Ciò al fine di delimitare l'ambito, costituire una barriera atta a mitigare ogni eventuale rumore, contenere gli effetti dell'attività e creare un elemento di incentivazione alla biodiversità nel contesto di zona;
    7. suddividere la superficie di cava in cinque porzioni funzionali come da documentazione integrativa pervenuta in data 28.11.2006 prot. n. 682786/57.02;
    8. iniziare i lavori di estrazione nella terza porzione (terzo lotto) di cava solo dopo aver completato i previsti lavori di sistemazione ambientale della prima porzione (primo lotto) della medesima e proseguire con la medesima metodologia e progressione;
    9. escludere dall'escavazione in approfondimento tutte le aree di regolarizzazione del perimetro di cava indicate nell'allegato n. 10 "Planimetria stato di ricomposizione ambientale" quale "area perimetrale di cava ricomposta a piano campagna originario" e individuate con retino inclinato a 45° di colore verde scuro;
    10. presentare con cadenza almeno annuale, agli enti preposti alla vigilanza ed al controllo (Comune, Provincia), una adeguata relazione che attesti lo stato di avanzamento dei lavori accompagnata da un adeguato rilievo topografico a firma di un professionista abilitato e sottoscritta dal direttore di cava. Tale documentazione dovrà essere inoltre tassativamente trasmessa ogni qual volta si sia conclusa la sistemazione ambientale di ciascuno dei cinque lotti di cui alla precedente lettera g);
    11. riportare sul fondo cava, a lavori di estrazione conclusi e prima della stesura del terreno vegetale, uno spessore di almeno 1 metro di materiale limoso-sabbioso risultante dalla selezione e lavaggio di materiali ghiaiosi;
    12. stabilire che per i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate dovranno essere utilizzati materiali associati, provenienti dalla selezione e lavorazione dei materiali di cava, terre, limi sabbiosi argillosi nonché i limi provenienti dalle operazioni di selezione e lavaggio di materiali ghiaiosi di cava o assimilabili nel rispetto delle vigenti normative in materia. Per la costituzione delle scarpate e dello strato di terreno vegetale potranno essere altresì utilizzate terre e rocce di scavo nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 80 del 21.01.2005 previo parere dell'A.R.P.A.V. competente per il territorio e correlati adempimenti e comunque nel rispetto delle vigenti norme in materia. Non è consentito l'uso di materiali diversi da quelli espressamente autorizzati. Tutto ciò nel rispetto di quanto statuito dal decreto legislativo n. 152/06 e comunque delle norme in vigore al momento dell'utilizzo. Le scarpate a fine ricomposizione dovranno avere un angolo di inclinazione rispetto all'orizzontale non superiore a 25°;
    13. provvedere alla messa a dimora delle piante così come previste nel progetto di ricomposizione ambientale e di quelle di cui alla precedente lettera f) e alla gestione delle colture sul sito di cava adottando esclusivamente modalità e tipologie di intervento di tipo biologico ed effettuare eventuali trattamenti fitosanitari allorquando indispensabili e concimazioni in quantità strettamente necessarie, con divieto di utilizzo di liquami zootecnici;
    14. provvedere alla pulizia ed alla manutenzione della recinzione e della quinta arboreo-arbustiva perimetrale con cadenza semestrale;
    15. prescrivere alla ditta l'adozione di accorgimenti atti all'abbattimento delle polveri (sistemi a pioggia ove necessario etc.) nell'ambito del cantiere di cava e della viabilità vicinale interessata dal transito dei mezzi di trasporto;
    16. effettuare il collegamento con la viabilità pubblica mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari in modo da evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto (lavaggio delle ruote degli automezzi, etc.);
    17. assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o neoformazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava;
    18. concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione)entro cinque anni dalla data del presente provvedimento autorizzativo. La ditta dovrà attivarsi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nell'arco di temporalità assegnato prevedendo, entro tale termine, anche lo smantellamento degli impianti di prima lavorazione esistenti all'interno dell'area di cava per la restituzione all'uso agricolo dell'intera superficie o altri usi consentiti dalle vigenti norme e/o dagli strumenti urbanistici in vigore;
    19. presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 3.700.000,00 (tremilionisettecentomila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
    20. provvedere a regolamentare, visto il parere favorevole espresso dal C.d.R. Traffico e Mobilità del Comune di Verona, gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all'interno del territorio comunale, con disciplinare da concordare con l'Amministrazione Comunale su eventuale richiesta della medesima;
    21. di stabilire che fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava la Direzione Regionale competente potrà prescrivere, ai sensi del punto 4) della D.G.R. n. 781/2004, l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione così come autorizzata che, senza modificarne i caratteri sostanziali ovvero le dimensioni progettuali e la struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni od esigenze ambientali o di sicurezza;
    22. di riservare alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 16, 5° comma, della L.R. 44 /82, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, ed in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/82, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali;
  4. di svincolare, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui alla lettera s) punto 3) del presente provvedimento, il deposito costituito e successive integrazioni, relativi alla deliberazione n. 1430 del 08.06.2001 per l'importo complessivo di Euro 561.272,26 (cinquecentosessantunomiladuecentosettantadue/26) (deposito n. 115216 del 16.10.2001 della Axa Assicurazioni s.p.a., bolletta n. 0005403 del 20.12.2002 di € 516.456,90, bolletta n 0400540 del 15.06.2004 di € 23.757,00 e ord.provv. 0212/0001 di € 21.058,36) in favore della Regione Veneto giuste quietanze, rilasciate Dall'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie, a garanzia degli obblighi derivanti dalla deliberazione n. 1430 del 08.06.2001, nonché di restituire i relativi atti di fidejussione. Di imputare la spesa al capitolo n. 92040 "restituzione depositi cauzionali diversi";
  5. di stabilire che quanto rappresentato e statuito dalle documentazioni progettuali di recepimento, integrative e modificative, inviate dalla ditta ed acquisite rispettivamente al protocollo n. 682786/57.02 del 28.11.2006 costituita da n. 6 elaborati - Progetto di Ricomposizione Ambientale, Relazione Paesaggistica allegato a) Simulazione di Ricomposizione Ambientale "Rendering", Relazione Paesaggistica allegato b) Esempio di Soluzioni Adottate per Interventi Analoghi, Relazione Paesaggistica, Relazione sulla Documentazione Integrativa e Determinazione dei Valori Massimi della Falda Relativi agli Ultimi 40 Anni - ed al protocollo n. 55791/57.02 del 30.01.2007 e costituita da n. 3 elaborati - Planimetria Stato di Progetto, Progetto di Ricomposizione Ambientale e Relazione -, risultano prevalenti ed assorbenti rispetto alle statuizioni, ove siano presenti, dei corrispondenti degli elaborati originari di progetto;
  6. di ricordare e prescrivere l'obbligo del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 25.11.1996 n. 624 ed in particolare del D.P.R. 09.04.1959 n. 128 art. 104, 105 e 106 precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;
  7. di stipulare con il Comune di Verona la convenzione di cui all'art. 20 della L. R. 44/82, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante (allegato B), e trasmetterlo al Comune e alla Regione;
  8. di liquidare le spese di istruttoria della domanda in euro 500,00 (quattrocento/00) e di stabilire che la ditta è tenuta a versare a titolo di conguaglio la somma di euro 397,00 (duecentonovantasette/00), prima della consegna o notifica del presente provvedimento, alla Tesoreria Regionale, tramite il c/c postale n. 10264307, intestato a Regione Veneto -Rimborsi ed introiti diversi- Servizio di Tesoreria, 30122 Venezia.

(seguono allegati)

469_AllegatoA_195902.pdf
469_AllegatoB_195902.pdf

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