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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 386 del 20 febbraio 2007
Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. e successive modificazioni e integrazioni. Approvazione del bando di concorso per il terzo corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale (anni 2007 - 2010).
L' Assessore alle Politiche Sanitarie Flavio Tosi riferisce quanto segue.
Il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277, recependo disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli (direttive 93/16/CEE e 2001/19/CE), ha istituito e disciplinato il corso triennale per il conseguimento del diploma di formazione specifica in Medicina Generale.
Il corso, riservato ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, ha durata triennale ed è organizzato e attivato dalle Regioni con bando da emanarsi entro il 28 febbraio di ogni anno, in conformità a quanto disposto dal citato decreto legislativo 368/99 e succ. mod. e int. ed ai principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale, definiti con Decreto del Ministero della salute.
Il possesso del diploma di formazione specifica in Medicina Generale costituisce requisito per l'iscrizione alla graduatoria unica regionale della medicina generale finalizzata all'accesso alle convenzioni con il Ssn in qualità di medico di Medicina Generale.
La durata triennale del corso è condizione per il reciproco riconoscimento tra i paesi dell'Unione Europea del diploma di formazione specifica in medicina generale. Tale periodo può essere ridotto, sino ad un anno, in presenza di periodi formazione pratica svolta nel corso del ciclo formativo per il conseguimento della laurea, purché impartiti in ambiente ospedaliero riconosciuto che disponga di attrezzatura e di servizi adeguati di medicina generale o nell'ambito di uno studio di medicina generale riconosciuto o di un centro riconosciuto in cui i medici dispensano cure primarie.
L'attivazione, nell'ambito del ciclo formativo necessario al conseguimento della laurea, di tali periodi di formazione pratica deve essere notificata dalle Università al Ministero della Salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai fini della riduzione della durata del Corso sono valutabili esclusivamente periodi formativi specificamente attivati dalle Università e da queste comunicati al MIUR ed al Ministero della Salute.
In attuazione al citato decreto 7 marzo 2006, con il quale, Ministero della Salute, ha fissato i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale, le Regioni e le Province Autonome hanno condiviso e concordato in sede tecnica (Commissione Salute), una bozza di bando di concorso sulla base del quale ciascuna Regione o Provincia Autonoma provvederà ad emanare il proprio bando di concorso; documento allegato al presente provvedimento (Allegato A).
Il documento sopra richiamato, è stato oggetto d'esame, condivisione ed approvazione da parte della Conferenza degli Assessori regionali alla Sanità.
Il numero di medici da ammettere annualmente ai corsi viene determinato dalle Regioni sulla base della previsione del fabbisogno di medici nel territorio, nei limiti concordati con il Ministero della salute nell'ambito delle risorse disponibili.
La Regione Veneto, con nota in data 06 dicembre 2006 prot. 703843/50.07.03.04, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 1°, dell'art.25 del decreto legislativo 368/99, ha comunicato al Ministero della Salute il proprio fabbisogno relativo al Bando 2007, quantificando in 40 il numero di posti da mettere a concorso.
Per il governo delle attività afferenti ai corsi di formazione specifica in medicina generale la Regione Veneto si avvale della struttura organizzativa approvata con la DGR n. 477 del 5 marzo 2004.
Gli oneri connessi all'avvio del 3° Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale fanno carico alla Regione Veneto che vi provvederà, nelle more del trasferimento delle quote del Fondo sanitario nazionale a destinazione vincolata alla stessa a tal fine assegnate, con provvedimenti da assumersi successivamente all'approvazione del bilancio regionale di previsione relativo all'anno 2007. Gli oneri per la formazione specifica in Medicina Generale, infatti, giusto quanto previsto dall'art. 1, comma 2° del decreto legislativo 56/2000, residuano a carico del bilancio dello Stato.
La determinazione della quota del Fondo sanitario nazionale da destinare alla formazione specifica in medicina generale e il suo riparto tra le Regioni costituisce oggetto di intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
delibera
2. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento,nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
3. di dare notizia agli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri del Veneto dell'adozione del presente provvedimento trasmettendo, altresì, agli stessi il bando di concorso (Allegato A) per l'affissione ai rispettivi Albi;
4. di dare mandato al Dirigente della Direzione Regionale Piani e Programmi Socio Sanitari per il compimento delle attività connesse all'attuazione del presente provvedimento;
5. di dare atto che gli oneri connessi all'avvio del 3° Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale, saranno successivamente individuati con provvedimenti del Dirigente della Direzione Regionale Piani e Programmi Socio Sanitari;
(seguono allegati)
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