Home » Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale
Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 329 del 13 febbraio 2007
Assistenza ospedaliera in forma indiretta - Determinazione del concorso finanziario sulle spese di degenza per l'anno 2007.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [ Il Relatore, Flavio Tosi, Assessore alle Politiche Sanitarie, riferisce quanto segue.
La Legge Regionale n. 8 del 27 gennaio 1993 prevede, all'art. 9, 2° comma, che l'erogazione di prestazioni sanitarie in forma indiretta, presso strutture private non convenzionate o parzialmente convenzionate, è ammessa, pur se in via del tutto eccezionale, quando le prestazioni stesse non sono altrimenti ottenibili tempestivamente ed in forma adeguata in struttura pubblica o convenzionata in ambito regionale.
Dal disposto normativo sopra richiamato discende che la facoltà di scelta del cittadino di fruire di prestazioni in forma indiretta è subordinata al riconoscimento specifico e circostanziato da parte delle Aziende UU.LL.SS. della propria incapacità di soddisfare tempestivamente ed in forma adeguata, in via concomitante oppure alternativa, la richiesta di prestazioni sanitarie: ciò attraverso una verifica che le Aziende UU.LL.SS. stesse devono opportunamente disporre in sede locale, attribuendo ad un medico la responsabilità di valutare, di volta in volta, se ricorrono i presupposti e le condizioni di ordine clinico ed organizzativo tali da giustificare e pertanto consentire, se pur in via eccezionale, il rilascio dell'autorizzazione a fruire della prestazione in forma indiretta.
L'intervento statale di cui al Decreto Legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 all'art. 8 septies, dedicato alle prestazioni in forma indiretta, sanciva che le Regioni dovevano ridefinire i relativi rimborsi prevedendo concorsi finanziari non superiori al 50% delle corrispondenti tariffe regionali determinate per le strutture pubbliche. Ne discese l'obbligo per l'esecutivo regionale di aggiornare in tal senso il precedente riconoscimento delle prestazioni di ricovero ospedaliero autorizzate all'indiretta, almeno nella corrispondente misura in differenza percentuale.
A tal fine la Giunta Regionale deliberò l'atto n. 3278 del 13.10.2000 che stabilì appunto, a decorrere dall'1.11.2000, la quota di rimborso per le prestazioni di ricovero ospedaliero fruite in regime di assistenza indiretta.
L'art. 8 septies del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche, come introdotto dall'art. 8 del D.Lgs. 229/99 ha disposto l'abolizione a partire dal 15.1.2001 (termine prorogato al 31.12.2001 dall'art. 92 comma 16 della L. 388/2000) delle prestazioni sanitarie erogate in forma di assistenza indiretta.
Il Ministero della Salute con Circolare n. 1 del 17.1.2002 ai Presidenti delle Regioni "in considerazione della esclusiva competenza regionale¿rileva l'opportunità di rimettere integralmente alle autonome valutazioni e iniziative" appunto delle Regioni "in merito alla individuazione di idonee misure in sede normativa e/ amministrativa qualora nei rispettivi ambiti territoriali si rendesse necessaria la prosecuzione del ricorso a prestazioni erogabili solo in forma di assistenza indiretta¿"
La Giunta, con propri atti n. 2734 del 30.9.2002; n. 878 del 26.3.2004; n.3602 del 22.11.05 deliberò di garantire, anche per gli anni 2002-2003-2004-2005-2006 la quota di rimborso per le prestazioni di ricovero fruite in regime di assistenza indiretta.
Ritenuto anche per l'anno 2007 (con effetto retroattivo dall'1.1.2007) di offrire ai cittadini del Veneto, ove ricorrano le condizioni di cui alla L.R. 8/93 art. 9, comma 2, la possibilità di fruire di assistenza indiretta, limitatamente ai casi di regime di ricovero ospedaliero, ottenendo il rimborso nella misura del 50% della tariffa corrispondente al relativo DRG.
Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il Relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale.
Visto il D.Lgs. 502/92 e successive modifiche;
Vista la L.R. 8/93 art. 9, comma 2;Visto il D.Lgs. 229/99 art. 8 septies;
Vista la L.388/2000 art. 92, comma 16;
Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 1 del 17.1.02 ]
delibera
1) Per l'anno 2007 (con effetto retroattivo dall'1.1.2007) il rimborso onnicomprensivo, a carico del Fondo Sanitario Regionale, dell'importo direttamente sostenuto dall'assistito avente diritto alle prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di assistenza indiretta, è stabilito nella misura del 50% della tariffa corrispondente al relativo DRG.
2) Di dare atto che nulla viene innovato in ordine ai requisiti di ammissibilità sanciti dall'art. 9, comma 2 della L.R. n. 8/93.
Torna indietro