Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 25 del 13 marzo 2007


Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Deliberazione della Giunta Regionale n. 89 del 23 gennaio 2007

Ridefinizione del quantitativo di riferimento in disponibilità della Regione da assegnare ai sensi del punto 1) della deliberazione di Giunta regionale 12/12/2006 n° 3869. Art. 3 legge 30 maggio 2003 n. 119.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [Il Vice Presidente e Assessore regionale per le politiche dell'agricoltura e del turismo Luca ZAIA riferisce quanto segue.

Con legge 28 marzo 1997, n. 81, art. 1, sono state trasferite alle Regioni le funzioni in materia di quote latte, riservando all'AIMA (ora AGEA) i compiti in materia d'aggiornamento del bollettino 1997-98, di riserva nazionale, di compensazione nazionale e di programmi volontari d'abbandono.

Nell'ambito di operatività della Regione in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 commi 4, 5, 6 della legge 30 maggio 2003 n. 119, con deliberazione n° 3869 del 12/12/2006 sono state definite le quantità e i criteri con cui dovrà essere distribuita la riserva regionale.

Più precisamente con detta deliberazione è stato definito che il quantitativo afferente alla zona di pianura pari a kg 1.834.308 venga ridistribuito alle aziende ricadenti in questa zona che hanno subito la riduzione della quota B ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo.

L'attività della Regione nell'ambito del c.d. regime quote latte prevede ai sensi del comma 1 art. 3 della legge 30 maggio 2003 n°119, la revoca dei quantitativi non utilizzati. Tale attività viene attuata in collaborazione con l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) che provvede alla comunicazione delle aziende e delle relative quantità che devono essere revocate con atto dell'amministrazione regionale.

Dall'attività di revoca attuata dall'amministrazione regionale su segnalazione di AGEA, attività che viene definita di consolidamento delle revoche, derivano le disponibilità della riserva regionale, la cui distribuzione per la campagna in corso è stata prevista con la deliberazione di cui sopra.

Altresì l'eventuale riesame dell'attività di consolidamento delle revoche che comporta una correzione dei quantitativi revocati determina conseguentemente la modifica dei quantitativi confluiti nella riserva regionale e quindi dei quantitativi la cui destinazione è stata prevista dalla deliberazione in parola.

Considerato che, con nota prot. n° 809466/ATA - TL del 15/12/2006, l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura competente della gestione dei procedimenti del settore delle quote latte ai sensi delle deliberazione di Giunta regionale del 12/04/2002, n. 854, del 09/08/2002 n° 2275 e del 14/03/03 n° 639, ha comunicato la necessità di provvedere alla riassegnazione di 102.872 kg revocati nella zona di Pianura, risulta necessario procedere alla ridefinizione del quantitativo afferente e da assegnare alle aziende localizzate in questa zona.

Pertanto considerate le attività di riesame regionale si propone che il quantitativo da ridistribuire ai sensi del punto 1) della deliberazione 12 dicembre 2006 n° 3869 venga ridotto di 102.872 kg da destinarsi come sopra specificato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge 30 maggio 2003 n. 119 di conversione del DL 28 marzo 2003 n. 49;

VISTO il Decreto ministeriale del 31 luglio 2003 di applicazione della legge 30 maggio 2003 n. 119;

VISTA la legge regionale 09 novembre 2001 n° 31 "Istituzione dell'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura"

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 12/12/2006 n° 3869 "Attribuzione dei quantitativi di riferimento quote latte individuali aggiuntivi in disponibilità della Regione. Art. 3 legge 30 maggio 2003 n. 119";

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale del 12/04/2002, n. 854, del 09/08/2002 n° 2275 e del 14/03/03 n° 639, con le quali sono state trasferite ad AVEPA le competenze in materia di gestione dei procedimenti anche del settore delle quote latte;

PRESO ATTO della disponibilità in capo alla Regione Veneto dei quantitativi registrati nel sistema informatico di supporto nel settore delle quote latte;

RITENUTO di dover procedere alla ridefinizione del quantitativo da ridistribuire ai sensi del punto 1) della deliberazione di Giunta regionale del 12/12/2006 n° 3869 secondo quanto esposto in premessa;]

delibera

1)      Di rettificare per quanto esposto in premessa, il quantitativo da assegnare ai sensi del punto 1) della deliberazione di Giunta regionale del 12/12/2006 n° 3869 e stabilirlo pari a kg 1.731.436 invece che a kg 1.834.308.

2)      Di stabilire che resta invariato quanto già previsto dalla deliberazione di Giunta regionale del 12/12/2006 n° 3869.

Torna indietro