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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 25 del 13 marzo 2007


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 92 del 23 gennaio 2007

Ditta ELITE AMBIENTE S.r.l. con sede legale in Comune di Brendola (VI), via Natta n. 13 C.F. P.IVA 01956070245. Riorganizzazione di un impianto di stoccaggio provvisorio, trattamento e recupero rifiuti speciali non pericolosi sito in Comune Grisignano di Zocco (VI), operazioni D13 D14 e D15 dell'all. B alla parte IV del D.Lgs n. 152/06 e operazioni R13, R3, R4, R5 dell'all. C alla parte IV del D.Lgs n. 152/06. Art.208 del D.Lgs n.152/2006 (ex art. 27 del D.Lgs. n. 22/97) e L.R. 3/2000. Approvazione.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore regionale alle Politiche per l'Ambiente Arch. Giancarlo Conta riferisce quanto segue.

La Ditta ELITE AMBIENTE S.r.l. con sede legale in Comune di Brendola (VI), via Natta n. 13 - C.F. P.IVA 01956070245 - esercita le attività di gestione dei rifiuti finalizzate al recupero, presso gli impianti ubicati in comune di Brendola e in comune di Grisignano di Zocco.

Per quanto riguarda il sito di Grisignano di Zocco, lo stesso è composto da due capannoni attigui separati da una parete nei quali sono autorizzate le seguenti attività:

  • Capannone 1: DGRV n. 1395 del 14.06.2005 APPROVAZIONE del progetto di un impianto stoccaggio provvisorio rifiuti non pericolosi operazioni D13, D14, D15 di cui all'allegato B alla parte IV del D.Lgs n. 152/2006.
  • Capannone 2: iscrizione Provincia di Vicenza n. 406 del 04.12.2003 (impianto di recupero rifiuti non pericolosi operazioni R3, R4, R5, R13 di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs n. 152/2006).

Le attività di recupero di cui sopra risultano attivate ai sensi degli ex articoli 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/97 e dei relativi decreti ministeriali 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002.

Con istanza presentata in data 29/12/2005, successivamente integrata in data 8/03/2006, la ditta ELITE AMBIENTE S.r.l. ha richiesto l'autorizzazione alla riorganizzazione dell'impianto stoccaggio provvisorio e trattamento di rifiuti speciali per le operazioni individuate ai punti D13 D14 e D15 dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e il passaggio in regime ordinario delle operazioni di recupero R13, R3, R4, R5 dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs n. 152/2006.

L'istanza presentata dalla ditta è stata quindi esaminata dalla Commissione Tecnica Regionale - sezione Ambiente - nella seduta del 21 settembre 2006 che, con voto n. 3399 allegato (Allegato A) al presente provvedimento, ha espresso parere favorevole, subordinatamente all'osservanza di alcune prescrizioni e stabilendo le seguenti potenzialità massime giornaliere di trattamento:

  • 20 t/g per le operazioni indicate ai punti D13 e D14, di cui allegato B, alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;
  • 40 t/g (comprensive delle 20 t/g delle operazioni D13 e D14), per le operazioni indicate al punto D15, di cui allegato B, alla parte IV del D.Lgs n. 152/2006;
  • 90 t/g per le operazioni indicate ai punti R3, R4 ed R5, di cui all'allegato C, alla parte IV del D.Lgs n. 152/2006;

Relativamente agli aspetti connessi con la L.R. n. 10/99 e s.m.i. (VIA), si evidenzia che la tipologia progettuale proposta non rientra tra quelle assoggettate alle procedere di VIA, preso atto che le soglie dimensionali del progetto sono dichiarate al di sotto di quelle fissate dalle tabelle allegate alla citata legge.

Il relatore incaricato conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33,

secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 (parte IV e V);

VISTA la L.R. 26.03.1999, n.10 e s.m.i.;

VISTO la L.R. 21.1.2000 , n. 3;

VISTA la D.G.R.V. n. 1395 del 14.06.2005

VISTO il parere n. 3399 C.T.R.A. del 21.09.2006;]

delibera

1. E' approvato il progetto presentato dalla società ELITE AMBIENTE S.r.l., con sede legale in Comune di Brendola (VI), via Natta n. 13 - C.F. P.IVA 01956070245, relativo alla riorganizzazione dell'impianto di stoccaggio provvisorio e trattamento rifiuti speciali (D13, D14, D15 di cui all'allegato B Parte IV del D.Lgs n.152/2006) e unificazione in regime ordinario delle operazioni di recupero (R3, R4, R5 R13 di cui all'allegato C alla parte quarta del D.Lgs n.152/2006) ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n.152/2006, in Comune di Grisignano di Zocco (VI); inoltre è approvata l'emissione in atmosfera del camino ubicato nel capannone n.2 e identificato nella tavola di progetto n. 5 - impianto di aspirazione/trattamento aria e punti di emissione in atmosfera.

Le potenzialità massime giornaliere dell'impianto autorizzate sono così suddivise:

  • 20 t/g per le operazioni indicate ai punti D13 e D14, di cui allegato B, alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;
  • 40 t/g (comprensive delle 20 t/g delle operazioni D13 e D14), per le operazioni indicate al punto D15, di cui allegato B, alla parte IV del D.Lgs n.152/2006;
  • 90 t/g per le operazioni indicate ai punti R3, R4 ed R5, di cui all'allegato C, alla parte IV del D.Lgs n.152/2006;

2. Di non assentire, per il momento, alla proposta presentata dalla Ditta relativamente alla parte riguardante lo stoccaggio di rifiuti in area non coperta e alla parte relativa alla tettoia retrattile, per le motivazioni addotte al punto 7 del parere di C.T.R.A. n. 3399 del 21.09.2006 (Allegato A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

3. L'approvazione è subordinata all'osservanza delle prescrizioni contenute nell'allegato parere di C.T.R.A. n. 3399 del 21.09.2006 (Allegato A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

4. Il progetto viene approvato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e pertanto il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

5. I lavori di approntamento previsti dal progetto devono iniziare entro mesi dodici dalla data di notifica del presente provvedimento e concludersi entro i successivi mesi trentasei dal loro inizio; devono essere comunicati alla Provincia di Vicenza le date di inizio e fine lavori ed il nominativo del Direttore degli stessi, al Sindaco compete la sorveglianza urbanistico-edilizia ed il rilascio del certificato di agibilità dell'opera. Il mancato rispetto delle procedure contenute nel presente punto, comporta l'immediata decadenza del presente provvedimento.

6. Per la realizzazione del progetto la ditta ELITE AMBIENTE S.r.l. si impegna:

  1. ad acquisire eventuali ulteriori autorizzazioni previste dall'ordinamento in capo ad altre autorità;
  2. a garantire in ogni fase di utilizzo dell'impianto la sicurezza per la salute degli addetti ai lavori, dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente circostante;
  3. a lasciare indenne la Regione Veneto da qualsiasi responsabilità derivante direttamente o indirettamente dai lavori e dall'esercizio dell'impianto.

6.  L'avvio dell'impianto, per la parte prevista dal progetto di cui al presente provvedimento, è subordinato alla dichiarazione di fine lavori e alla presentazione, alla Provincia di Vicenza, del certificato di collaudo funzionale ai sensi dell'art. 25 della L.R. 3/2000, nonché di ogni altro elemento prescritto dalla normativa vigente.

7. Di prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico della Regione Veneto.

8. Il presente provvedimento va comunicato alla ditta ELITE AMBIENTE S.r.l. con sede legale in Comune di Brendola (VI), via Natta n. 13, alla Provincia di Vicenza, all'ARPAV DAP di Vicenza, al Comune di Grisignano di Zocco (VI), all'ARPAV - Osservatorio Regionale sui Rifiuti e Albo Gestori Ambientali.

(seguono allegati)

92_AllegatoA_194986.pdf

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