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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 25 del 13 marzo 2007


Materia: Acque

Deliberazione della Giunta Regionale n. 91 del 23 gennaio 2007

Artt. n. 135, comma 1°, D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (Norme in materia ambientale) e n. 65 bis, comma 1, L.R. n. 33 del 16/04/1985 (Norme per la tutela dell'ambiente): competenza in merito all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti all'accertamento di illeciti amministrativi in materia di tutela delle acque dall'inquinamento. Criteri interpretativi applicabili medio tempore.

L'Assessore alle Politiche dell'Ambiente, Arch. Giancarlo Conta, riferisce quanto segue.

Il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006, recante "Norme in materia ambientale", ha recentemente riordinato tutta la materia ambientale, apportando altresì alcune importanti novità nella disciplina della tutela delle acque dall'inquinamento. L'art. 135 del medesimo decreto, al comma 1°, in merito all'accertamento degli illeciti amministrativi dispone che: "all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza - ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della Legge 24/11/1981, n. 689, la Regione o la Provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'art. 133, comma 8, per le quali è competente il Comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità".

Le novità sostanziali introdotte dal disposto del succitato articolo di legge (non suscettibile peraltro di equivoci interpretativi dal punto di vista letterale) hanno destato a livello nazionale numerose perplessità, ponendo nell'immediato considerevoli difficoltà di natura applicativa e comportando necessariamente l'effettuazione di una prima verifica circa la tenuta dell'assetto normativo costituito dalla legislazione regionale vigente in materia.

Al riguardo, va segnalato che lo stato di "disagio operativo" dipendente dall'avvenuta attribuzione alle Amministrazioni regionali di competenze precedentemente demandate alle Province (ribadito da più parti in occasione di vari momenti di confronto istituzionale, quali tavoli - tecnici, conferenze di servizi, etc.) ha aperto un dibattito tra le Regioni che hanno chiesto la modifica dell'articolo di legge in questione nonché il ripristino della pregressa competenza provinciale, anche in ragione della considerazione che le modifiche al c.d. Testo Unico Ambientale, tra le quali verosimilmente dovrebbe essere inserita anche quella di cui si tratta, risultano ad oggi in corso di avanzata elaborazione.

Sulla scorta di tali considerazioni, si reputa urgente ed improrogabile un intervento di riordino della normativa regionale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, attraverso l'adozione di un provvedimento giuntale di carattere generale che fornisca i necessari indirizzi applicativi del citato D. Lgs. 152/06 per quanto concerne, in particolare, la problematica connessa all'attribuzione della competenza circa l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti all'accertamento di illeciti amministrativi in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

A questo riguardo, va rilevato che nell'ordinamento della Regione del Veneto è presente una specifica previsione in materia di sanzioni, individuabile nell'art. 65 bis, comma 1, della vigente L.R. n. 33 del 16/04/85, recante "Norme per la tutela dell'ambiente".

Tale norma (così come introdotta dall'art. 43, comma 1, della L.R. n. 46 del 09/09/1999, recante "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999")al fine di dare specifica attuazione al D.Lgs. 152/99 (recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Dir. 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Dir. 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), in sede di individuazione delle competenze all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di tutela delle acque dall'inquinamento dispone che: "All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione, previste dall'art. 54 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, provvede la Provincia ovvero, nel caso di scarichi autorizzati dal Comune o dal gestore del servizio di fognatura, il Comune".

Peraltro, relativamente alle sanzioni amministrative in oggetto, pare ravvisabile (come confermato da parere espresso dalla Direzione regionale Affari Legislativi con nota pervenuta alla Direzione Tutela Ambiente in data 28/11/2006 Prot. n. 680835/57.01) una piena corrispondenza tra l'art. 54 del D. Lgs. 152/99 - benché formalmente abrogato dal D.Lgs. 152/06 - el'art. 133 dello stesso D. Lgs. 152/06: risulta evidente, infatti, la coincidenza tra i due articoli con riguardo sia alle fattispecie di illecito che alla tipologia di sanzioni.

Si deve dunque osservare che l'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 non ha inficiato la validità del citato art. 65 bis, comma 1, della vigente L.R. n. 33 del 16/04/85 (anche con riferimento agli "scarichi autorizzati dal Comune o dal gestore del servizio di fognatura") quale criterio fondante la competenza delle Amministrazioni comunali all'irrogazione delle sanzioni in oggetto, sulla scorta del regime di competenze delineato dalla stessa L.R. 33/85, così come successivamente confermato e specificato dall'art. 9 della Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 12 del 9 Agosto 2002 ("Norme di Attuazione del Piano regionale di risanamento delle Acque. Testo coordinato con la normativa statale e regionale vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento").

L'art. 124, comma 7, del D.Lgs. 152/06, difatti, individua nella Provincia e (per gli scarichi in pubblica fognatura) nell'Autorità d'Ambito gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione allo scarico "salvo diversa disciplina regionale": in sede di prima applicazione del D.Lgs. 152/06 sono da ritenersi pertanto confermate le competenze già previste dalla L.R. 33/85 in materia di autorizzazione allo scarico, incluse le determinazioni di cui alla citata Circolare regionale.

Tutto ciò premesso e considerato, in ragione delle argomentazioni enucleate in premessa, si ritiene, relativamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 133 del D.Lgs. 152/06, che la vigenza dell'art. 65 bis, comma 1, della LR 33/85 non sia venuta meno per effetto dell'avvenuta abrogazione del D.Lgs. 152/99, intendendosi sostituito il richiamo all'art. 54 del D.Lgs. 152/99 dal corrispondente articolo 133 del D.Lgs. 152/06. Pertanto, in considerazione di quanto disposto dalla sopra citata legge regionale, tutt'ora vigente, si reputa che, medio tempore, l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 133 del D.Lgs. 152/06 possa ritenersi, de facto, delegata alle Amministrazioni comunali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, 2°comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 65 bis, comma 1, della L. R. n. 33 del 16 Aprile 1985;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n. 152 del 11 Maggio 1999;

VISTO l'art. 43, comma 1, della L.R. n. 46 del 09 Settembre 1999;

VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 12 del 09 Agosto 2002;

VISTI gli artt. 124, comma 7, e 133 del D.Lgs. n. 152 del 03 Aprile 2006;

VISTA il parere espresso dalla Direzione Affari Legislativi con nota Prot. n. 680835/57.01 del 28 Novembre 2006.

delibera

1.      di adottare i criteri interpretativi esplicitati in premessa per quanto afferisce la tematica della competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti all'accertamento di illeciti amministrativi in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

2.      di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, disponendo altresì l'integrale riproduzione dello stesso nel sito Internet ufficiale della Regione, sezione Ambiente.

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