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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 84 del 16 gennaio 2007
L.R. 16 agosto 2002, n. 22 " Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" - Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sociali Stefano Antonio Valdegamberi di concerto con l'Assessore alle Politiche Sanitarie Flavio Tosi riferisce quanto segue.
Con Legge Regionale n. 22 del 2002 la Regione Veneto ha individuato le competenze dei soggetti pubblici e privati nell'attuazione dei processi di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento dei Servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.
Con DGR n. 2473/04 e DGR n. 2501/04 la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla citata Legge 22, compreso - per quanto concerne i servizi e le strutture sociali - l'art.14 della legge predetta, che affida alla Giunta Regionale il compito di definire - ad integrazione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi stabiliti dalla normativa regionale vigente - e a livello di proposta i nuovi requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi da sottoporre al parere della Conferenza Regionale per la programmazione Sociosanitaria, di cui all'art.133 della L.R. 11/2001.
Con DGR. n. 3855 del 3 dicembre 2004, la Giunta Regionale ha approvato, tra l'altro, la sperimentazione necessaria a dar attuazione ai provvedimenti appena sopra richiamati per il settore sociale e sociosanitario in alcune significative tipologie di offerta con l'obiettivo di verificare l'impatto in termini economici, organizzativi e gestionali, sperimentazione da realizzarsi in alcune realtà regionali corrispondenti al territorio delle Aziende UU.LL.SS.SS..
Con DGR n. 393 del 11 febbraio 2005 è stato approvato il progetto di sperimentazione, con il quale la Direzione dei Servizi sociali in collaborazione con l'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS), ha avviato il progetto di analisi delle procedure di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale per le strutture sociali e socio-sanitarie riferite alle tipologie di unità d'offerta afferenti alle seguenti aree:
Con delibera n. 4261 del 30/12/05 è stato prorogato il termine per la chiusura della sperimentazione al 30/06/06.
Con Delibera n. 2288 del 18/07/2006, formalizzata la conclusione della sperimentazione, la Direzione dei servizi sociali con il supporto dell'ARSS, veniva incaricata di sottoporre l'elaborato contenente gli standard di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale (Allegato A) alla Conferenza Permanente per Programmazione Sociosanitaria, prima di farli approvare definitivamente dalla presente Giunta, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art.14 della L.R. 22/2002.
Il parere della Conferenza Permanente per la Programmazione Sociosanitaria, riunitasi ai sensi dell'art. 133 della L.R.11/2001, è stato acquisito in data 19 dicembre 2006, validando l'Allegato A, contenente gli standard di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale.
Tali standard sono già stati tradotti dall'ARSS in relative liste di verifica (Allegato C), che contengono, inoltre, anche requisiti che si rifanno a normative nazionali cogenti.
Per quanto riguarda l'area degli anziani, essendo in fase di conclusione il progetto "Determinazione standardizzata dei carichi assistenziali sui profili e validazione della S.Va.M.A.", approvato con DGR n. 2831 del 4 ottobre 2005, si chiarisce che le unità di offerta del Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti potrebbero subire integrazioni/modifiche sostanziali determinate dagli esiti di quest'ultimo.
In parallelo a questa attività di sperimentazione sono stati predisposti, dalla Direzione Regionale dei Servizi Sociali e dall'ARSS una serie di elementi per l'attuazione della L.R. 22/2002 per le strutture socio sanitarie e sociali:
Nell'individuazione degli oneri da richiedere alla singola struttura accreditanda, è stato tenuto in considerazione l'esborso che la Regione dovrebbe sostenere per coprire i costi dell'istruttoria (gestione pratiche, gettone valutatore, rimborsi, ecc ).
In base a tali parametri, sono stati individuati gli importi degli oneri di accreditamento contenuti nell'Allegato E della seguente delibera.
Gli oneri di accreditamento sono destinati principalmente alla copertura dei costi della procedura di accreditamento istituzionale e, poiché l'ARSS detiene la responsabilità della gestione e del coordinamento delle relative attività di visita di verifica, appare opportuno che la stessa riscuota e accerti, come condizione imprescindibile, prima dell'attivazione del gruppo dei valutatori, il pagamento degli oneri previsti, sospendendo il decorso dei tempi amministrativi fino a tale momento.
L'ARSS tratterrà l'85% degli oneri riscossi a copertura delle attività di gestione e coordinamento visita di verifica, mentre il restante 15% verrà trasferito alle autorità competenti a ristoro delle spese di segreteria e gestione pratiche.
Gli interventi di modifica hanno riguardato l'inserimento/eliminazione di alcune tipologie di unità di offerta e/o la modifica dei criteri per il miglioramento della qualità (Allegato B) di cui devono dare evidenza al momento della comunicazione al Comune.
Come previsto dalla DGR n. 2288/2006 l'applicazione dei nuovi standard e l'utilizzo delle nuove procedure partirà da gennaio 2007 con la tempistica riportata nella Tabella dell'Allegato F.
La titolarità della domanda di autorizzazione all'esercizio o accreditamento istituzionale è del soggetto pubblico o privato che a seguito di atti o provvedimenti di programmazione interna all'ente, stabilisca l'avvio o la realizzazione di specifiche unità di offerta (titolarità della funzione).
A prescindere dalla tempistica definita, percorso agevolato e abbreviato sarà riconosciuto alle strutture partecipanti alla sperimentazione, che in virtù di ciò subiranno nel primo anno di applicazione un'unica visita integrativa di quanto già valutato durante la sperimentazione sia in merito ai requisiti di autorizzazione all'esercizio che di accreditamento istituzionale.
Per quanto riguarda l'area delle dipendenze, le strutture ad essa afferenti, secondo quanto previsto dalla DGR n. 3703 del 28.11.2006, relativa all'adeguamento dei Servizi e delle strutture per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle dipendenze da sostanze d'abuso, presenteranno, per l'aggiornamento della DGR n. 246 del 28/01/1997, istanza di passaggio alle nuove tipologie di offerta dei servizi residenziali e semiresidenziali per tossicodipendenti e alcoldipendenti (Allegato A). Tale istanza è propedeutica alla presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio.
Rispetto alla delibera n. 2473/2004 rimane ferma la possibilità, per le strutture in esercizio e per quelle già autorizzate alla realizzazione, di derogare del 20%, nell'ambito dell'autorizzazione all'esercizio, gli standard strutturali, salvo che per quelli dove è espressamente negata tale possibilità.
Nelle Unità di offerta sperimentate rientravano fra gli altri anche talune tipologie afferenti alla competenza sanitaria:
Le strutture residenziali di riconversione ospedaliera (HRSA), in base L.R. n.2 del 3 febbraio 2006, vengono classificate Residenze Sanitarie assistenziali (RSA), che a seguito della sperimentazione sono state classificate come "Unità di offerta per persone anziane non autosufficienti con maggior bisogno assistenziale", quindi vengono applicati gli standard e i requisiti di quest'ultima.
Le SAPA e gli SVP, in seguito alla sperimentazione sono stati collocati sotto la competenza dell'Unità complessa per la non autosufficienza, pertanto si valuteranno sui requisiti generali del sociale e nello specifico dell'area anziani e sui loro requisiti specifici rimasti invariati a seguito della sperimentazione.
Gli Hospice, invece afferenti all'area sanitaria, verranno valutati sui loro requisiti specifici ritenuti, a seguito della sperimentazione, validi, e sui requisiti generali delle strutture sanitarie, sebbene ciò richiederà, a seguito di questa deliberazione, l'individuazione della non applicabilità di alcuni degli stessi da parte della direzione competente.
Si sottolinea, infine, che la revisione degli standard approvati con DGR n. 2473/2004, ha comportato tra l'altro la modifica di alcune classificazioni adottate in precedenza, pertanto sarà cura dell'ARSS provvedere all'aggiornamento dell'allegato della classificazione approvato con DGR n. 2501/2004.
In termini di procedure salvo quanto è stato espressamente definito in questa delibera rimane valido e vigente quanto disposto nella DGR n. 2501/2004.
Il relatore conclude la propria relazione sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, II° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
delibera
(seguono allegati)
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