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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 3596 del 15 novembre 2006
Erogazione con onere a carico del Servizio Sanitario di dietetici senza glutine a soggetti affetti da morbo celiaco. Recepimento limiti massimi di spesa D.M. Salute 4 maggio 2006. Modifica DGR n. 543 del 22.2.2000
Riferisce l' Assessore alle Politiche Sanitarie, Flavio Tosi:
Fin dalla emanazione del Decreto del Ministero della Sanità 1 luglio 1982 "Assistenza Sanitaria Integrativa relativa ai prodotti dietetici", che aveva disposto l'erogazione diretta di dietetici specifici a soggetti affetti da celiachia, errori congeniti del metabolismo e fibrosi cistica del pancreas, la Regione del Veneto ha regolamentato, attraverso disposizioni della Giunta Regionale, l'erogazione di prodotti dietetici privi di glutine a soggetti affetti da morbo celiaco.
D'intesa con le associazioni dei pazienti, sulla base anche della consulenza fornita da qualificati istituti universitari della regione, sono stati attuati nel corso degli anni diversi interventi : la formulazione di indicazioni per una corretta diagnosi (necessità della biopsia intestinale per la conferma del sospetto diagnostico di malattia celiaca), la predisposizione del Listino Regionale dei prodotti dietetici senza glutine appropriati per l''alimentazione dei soggetti affetti dalla patologia e l'indicazione della quantità erogabile mensilmente, sulla base del fabbisogno calorico raccomandato per fasce d'età.
In seguito all'aumento progressivo, registrato nel corso degli anni, del numero di assistiti, dovuto sia all'aumentata incidenza della patologia, che alla maggior efficacia e tempestività dei mezzi diagnostici, si era reso necessario razionalizzare l'assistenza, pur garantendo gli stessi livelli assistenziali.
Conseguentemente, con provvedimento della Giunta Regionale n. 543 del 22 febbraio 2000, successivamente modificato ed integrato, erano state stabilite le seguenti disposizioni:
Fasce d'età
Tetto di spesa mensile
6 mesi - 1 anno
€ 43,38
1 - 3 anni
€ 57,84
3 - 6 anni
€ 76,64
6 - 10 anni
€ 89,66
10 - 15 anni
€ 112,79
oltre 15 anni
€ 134,49
Con tale provvedimento la Giunta Regionale aveva anticipato in ambito regionale quanto successivamente disposto a livello nazionale con il Decreto del Ministero della Sanità 8 giugno 2001: "Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare" che, sostituendosi al previgente Decreto Ministeriale 1/7/1982, confermava l'inclusione nei livelli essenziali d'assistenza dell'erogazione di prodotti dietetici destinati ad una alimentazione particolare nelle patologie già individuate dal precedente provvedimento, introducendo tetti di spesa per l'erogazione dei dietetici nelle varie fasce d'età.
Per quanto attiene ai dietetici erogabili, l'art. 7 del DM 8 giugno 2001 richiamato ha stabilito che i dietetici concedibili siano da individuarsi fra quelli inclusi nel Registro Nazionale degli Alimenti, predisposto e aggiornato dal Ministero della Salute. Vengono inseriti nel Registro i prodotti notificati dalle imprese al Ministero che qualora l'esito istruttorio li ritenga conformi all'impiego proposto, ne attesta il carattere specifico senza glutine (ex D. Lgs. 111/1992, e successive modifiche), provvedendo ad inserirli nel successivo aggiornamento del Registro Nazionale, effettuato a tutt'oggi con cadenza circa quadrimestrale.
Conseguentemente, preso atto della pubblicazione periodica del Registro Nazionale nei modi sopra specificati, la Giunta Regionale, con provvedimento n. 340/2005, ha recepito la assunzione di tale documento in ambito regionale, a sostituzione della lista regionale dei dietetici erogabili, precedentemente elaborata in sede regionale, ferme restando le modalità erogative dei prodotti stabilite con il succitato provvedimento n. 543/2000.
Inoltre, in attuazione della previsione di cui all'art. 2 del richiamato Decreto Ministeriale 8 giugno 2001, con deliberazione della Giunta Regionale n. 2922 del 29 ottobre 2002, successivamente integrata, venivano puntualmente individuati i presidi delle strutture ospedaliere abilitati alla formulazione della diagnosi di malattia celiaca e al rilascio della relativa certificazione, utile ai fini dell'erogazione con onere a carico del SSN dei dietetici.
Successivamente, con l'emanazione della legge 4 luglio 2005 n. 123 "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia" che ha qualificato il morbo celiaco come malattia sociale e ha previsto una serie di interventi a vari livelli per una maggior tutela e una migliore assistenza dei soggetti celiaci, è stata prevista, all'art. 4 "Erogazione prodotti senza glutine", l'individuazione di limiti massimi di spesa per l'erogazione dei dietetici, la cui definizione è stata demandata ad un successivo provvedimento Ministeriale.
In attuazione di tale previsione normativa, Il Decreto Ministero della Salute 4 maggio 2006, sulla base della ricognizione dei prezzi al consumo dei prodotti essenziali della dieta e della verifica dei fabbisogni calorici per la popolazione italiana per le diverse fasce d'età stabiliti dai LARN (Livelli di assunzione raccomandati di Energia e Nutrienti per la popolazione italiana), acquisito nel merito il parere preventivo della Conferenza Stato-Regioni, ha individuato i limiti di spesa mensile, differenziati per fasce d'età e per sesso, come segue:
Tetto mensile - MASCHI
Tetto mensile - FEMMINE
Euro 45,00
Fino a 3,5 anni
Euro 62,00
Fino a 10 anni
Euro 94,00
Età adulta
Euro 140,00
Euro 99,00
In considerazione di quanto sopra esposto, attesi i presupposti del provvedimento ministeriale citato, si rende necessario il suo recepimento per l'applicazione in ambito regionale, con l'adozione dei limiti massimi di spesa per le fasce d'età da esso individuati, in sostituzione di quanto disposto nel merito dalla Giunta Regionale con la DGR n. 543/2000.
Per quanto concerne le modalità distributive dei prodotti, si ritiene altresì di confermare le modalità in atto, stabilite con il citato provvedimento di Giunta, mediante l'utilizzo di moduli-autorizzazione, rilasciati dall'Azienda ULSS di residenza dell'assistito in base alla certificazione rilasciata da uno dei centri individuati a tal fine dalla Regione, per il prelievo dei prodotti attraverso le farmacie aperte al pubblico. I moduli - allegati n. 2 e n. 2a approvati con la DGR n. 543 sopra richiamata - vengono modificati con l'indicazione dei nuovi limiti di spesa e con l'introduzione del codice fiscale dell'assistito, in luogo del n° di tessera sanitaria, coerentemente con gli adempimenti connessi all'attuazione di quanto previsto dall'art. 50 della L. 326/2003 per l'erogazione e il monitoraggio delle prestazioni sanitarie, così come risulta nell'allegato A e allegato B al presente provvedimento, di cui formano parte integrante.
Il Relatore fa presente che l'applicazione in ambito regionale del Decreto Ministeriale di cui al presente provvedimento, è stata oggetto di discussione con il Presidente dell'Associazione Italiana Celiachia AIC Sezione Veneto e con il Consulente Scientifico dell'Associazione stessa, nel corso dell'incontro tenutosi il giorno 13 luglio 2006, presso gli uffici regionali regionali, con la partecipazione anche dei rappresentanti delle Associazioni dei Malati Metabolici Congeniti, dei Nefropatici - ANED, del Responsabile del Centro Errori Congeniti del Metabolismo, del Responsabile della Società Scientifica Triveneta di Nefrologia -SIN e del Registro Malattie Rare.
Tenuto conto anche delle istanze rappresentate dall'Associazione Celiachia in occasione di tale incontro, il Relatore propone di rimandare ad una successiva valutazione, effettuata sulla base di uno specifico monitoraggio dell'assistenza erogata, la revisione, qualora ritenuta necessaria, delle condizioni di distribuzione dei prodotti erogati.
Si propone infine, tenuto conto delle esigenze organizzative delle Aziende ULSS in ordine alla stampa e alla distribuzione dei nuovi moduli per l'erogazione dei prodotti, di stabilire l'applicazione dei nuovi limiti di spesa in ambito regionale con decorrenza 1 gennaio 2007.
Il Relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
delibera
(seguono allegati)
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