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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 55 del 20 giugno 2006


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1560 del 23 maggio 2006

Piani di Zona dei Servizi alla Persona 2003/2005: allineamento della programmazione in corso al 31 dicembre 2006. Indicazioni per la presentazione Piani di Zona dei Servizi alla Persona 2007/2009 (L. n. 328/2000, LL.RR. n. 56/1994, n. 5/1996, n. 11/2001, DGR n. 1764/2004).

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sociali, Antonio De Poli, riferisce quanto segue.

La legge regionale n. 56 del 14 settembre 1994 "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del D.Lgs. n. 502/92" individuava, quale principale strumento di integrazione, il Piano di zona dei servizi sociali che viene elaborato ed approvato dal Sindaco, qualora l'ambito territoriale dell'Unità locale socio sanitaria coincida con quello del Comune o dalla Conferenza dei sindaci, con le modalità previste dal piano socio sanitario regionale.

La successiva legge regionale n. 5 del 3 febbraio 1996, di approvazione del Piano Socio-Sanitario Regionale per il triennio 1996/1998, all'articolo 5, afferma che l'integrazione socio-sanitaria viene attuata dal direttore generale attraverso il direttore dei servizi sociali che fornisce il supporto per l'elaborazione del piano di zona e che ne segue l'attuazione.

Con provvedimento n. 2865 del 5 agosto 1997, recante "PSSR96/98. LR n. 5/1996, artt. 4 e 5. Approvazione schema tipo di piano di zona", la Giunta Regionale definiva quest'ultimo quale strumento per: l'analisi dell'evoluzione qualitativa e quantitativa dei bisogni; lo sviluppo di forme di gestione dei servizi adeguate, flessibili e creative; l'integrazione delle risorse pubbliche e private; la creazione di nuove opportunità e la produzione di risorse aggiuntive; la definizione delle prestazioni da erogare, rapportate alle responsabilità dei diversi soggetti e al quadro delle risorse rilevate.

Con legge 8 novembre 2000 n. 328, i piani di zona sono diventati il principale strumento della programmazione sociale e sono stati chiamati a perseguire due obiettivi: facilitare il governo della integrazione sociosanitaria e, oltre a questo, promuovere una nuova programmazione sociale, in grado di coniugare le strategie di protezione con quelle di promozione, con riferimento alle aree di bisogno indicate dalla legge suddetta e dalle altre norme che, negli ultimi anni, hanno definito in modo più ampio e organico le materie proprie degli interventi sociali.

La legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", all'art. 128, comma 5, ha ulteriormente amplificato l'importanza del piano di zona, definendolo come "¿lo strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e dell'integrazione sociosanitaria¿" .

Al piano di zona viene attribuito un ruolo fondamentale per dare risposte ai problemi delle persone e delle comunità locali, in quanto strumento condiviso per individuare i bisogni prioritari, le strategie di prevenzione, le risorse disponibili, i soggetti istituzionali e comunitari interessati, i risultati attesi, gli standard di funzionamento e di efficacia, le responsabilità gestionali, le forme di controllo, le modalità di verifica, le condizioni di valutazione sociale dei risultati.

Su queste premesse i diversi soggetti istituzionali (Regione, Enti locali, Aziende ULSS, Amministrazioni periferiche dello stato, IPAB) e i soggetti sociali (Istituzioni, Fondazioni, Associazioni di volontariato, Cooperative sociali, Libere Associazioni, Enti con finalità religiose e altre Organizzazioni private), pur nel rispetto delle specificità, dei ruoli e delle competenze, sono stati e sono chiamati a condividere un modello partecipato di programmazione delle attività e degli interventi, di realizzazione e di valutazione degli stessi, di messa in rete delle risorse, di responsabilità in ordine ai risultati.

Con provvedimento n. 1764 del 18 giugno 2004 "Linee Guida per la predisposizione dei Piani di Zona", al fine di recepire quanto introdotto, dalla normativa statale e regionale citata, in materia di servizi sociali ed integrazione socio-sanitaria e relativamente ai piani di zona stessi, la Giunta Regionale individuava i contenuti e le priorità regionali cui dovranno ispirarsi i futuri piani.

Poiché tali innovazioni normative intervenivano durante l'elaborazione, da parte delle Conferenze dei Sindaci, dei piani di zona per il triennio 2003/2005, la Giunta Regionale, con successivi atti, prorogava i termini per la presentazione degli stessi e disponeva che i piani di zona già adottati e vigenti, pur suscettibili dei necessari adeguamenti, mantenessero la loro validità fino alla loro scadenza.

Alla luce di quanto sopra, considerato che alla data del 31 dicembre 2005 sono scaduti i piani di zona relativi ad alcuni ambiti territoriali mentre altri sono attualmente ancora vigenti, sentita la necessità di allineare i termini della programmazione in corso, si ritiene necessario prorogare la validità dei piani di zona, relativi al periodo 2003/2005, fino al 31 dicembre 2006.

Nel contempo, vista la L.R. n. 11/2001, art. 128, comma 7, ai sensi di cui "La Giunta regionale individua le procedure e fissa i termini per la presentazione agli uffici regionali del piano di zona da parte della Conferenza dei sindaci¿", si indica nella data del 1 gennaio 2007 il termine per la presentazione da parte delle Conferenze dei Sindaci dei piani di zona - triennio 2007/2009.

Entro la data suddetta, le Conferenze dei Sindaci - di concerto con le Direzioni delle Aziende ULSS - dovranno, pertanto, provvedere: alla stesura del nuovi piani di zona (qualora i precedenti siano scaduti); all'aggiornamento oppure all'integrazione dei piani di zona ancora in vigore.

A tal fine, i nuovi piani di zona includeranno i piani settoriali, prevedendo una progressiva armonizzazione ai tempi previsti per l'attuazione degli stessi, con particolare riferimento: al DPR n. 309 del 9 ottobre 1990 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" e successive modificazioni ed integrazioni nonché alla pianificazione regionale concernente la L. n. 285 del 28 agosto 1997, "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", ai cui atti si rimanda.

Inoltre, la pianificazione dei Piani di Zona, nel complesso intreccio tra la programmazione regionale e locale, dovrà considerare con particolare priorità l'inserimento degli interventi oggetto di contributi e finanziamenti regionali ai sensi delle normative vigenti (ad esempio: il piano della domiciliarità).

Per la predisposizione dei nuovi piani si ritiene, altresì, necessario integrare le linee guida, approvate con la suddetta DGR n. 1764/2004, con delle specifiche indicazioni per la valutazione degli stessi.

L'introduzione della logica della valutazione, ai fini della predisposizione dei nuovi piani di zona, si fonda sulla convinzione che ogni nuova fase progettuale richiede una riflessione attenta in merito alle azioni intraprese e ai processi avviati precedentemente ma risponde anche alla necessità che la programmazione debba essere un processo continuo che non termina con la stesura del piano ma accompagna, costantemente, i processi di sviluppo locale dei servizi e le linee di indirizzo prodotte a livello regionale.

Questa impostazione necessita dell'attivazione di processi di valutazione costanti, che supportino la riflessione locale sulla realizzazione dei piani e che consenta alla Regione di svolgere la propria funzione di indirizzo e di governo del sistema socio-sanitario regionale.

A riguardo, con provvedimento n. 4260 del 30 dicembre 2005, la Giunta Regionale ha deliberato un'attività di analisi e lettura comparata dei piani di zona - triennio 2003/2005. Tale attività si inserisce in una più ampia attività di ricerca, tesa a formalizzare il quadro programmatorio che ha caratterizzato quest'ultima triennalità.

La finalità è quella di rendere evidenti gli obiettivi su cui i piani di zona intendevano concentrare l'azione, i servizi che si intendevano realizzare nel territorio, i progetti che le singole realtà intendevano realizzare nella scorsa triennalità; ciò allo scopo di conoscere più profondamente la situazione attuale di evoluzione del sistema, premessa indispensabile per attuare nuovi processi di progettazione e per migliorare il collegamento e l'integrazione tra i diversi ambiti e strumenti della programmazione del sistema dei servizi socio-sanitari.

A tal fine, la valutazione deve diventare un processo continuo e costantemente presente in tutti i momenti di sviluppo dell'attività programmatoria regionale e, dunque, la logica valutativa deve accompagnare anche la costruzione dei nuovi piani di zona.

Le specifiche indicazioni per la valutazione dei piani di zona, che saranno definite entro il mese di giugno ed approvate con successivo provvedimento di Giunta Regionale, intendono pertanto essere un supporto al processo di realizzazione dell'attività valutativa da parte delle Aziende UU.LL.SS.SS. e delle Conferenze dei Sindaci, cui saranno prontamente comunicate.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-         Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in oggetto, ai sensi dell'art. 33, II comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

-         Vista la legge n. 328/2000;

-         Vista la L.R. n. 56/1994;

-         Vista la L.R. n. 5/1996;

-         Vista la L.R. n. 11/2001;

-         Vista la DGR n. 2865/1997;

-         Vista la DGR n. 1764/2004;

-         Vista la DGR n. 4260/2005;

-         Vista la DGR n. 456/2006;

-         Visti gli atti a cui si rimanda in premessa;]

delibera

1.      le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.      di allineare i termini della programmazione in corso; di prorogare la validità dei piani di zona, attualmente in atto, con scadenza al 31 dicembre 2006;

3.      di indicare, nella data del 1 gennaio 2007, il termine per la presentazione, da parte delle Conferenze dei Sindaci, di concerto con le Aziende UU.LL.SS.SS, dei piani di zona per il triennio 2007/2009, come in premessa specificati; entro tale data si dovrà provvedere alla stesura del nuovi piani di zona (qualora i precedenti siano scaduti); all'aggiornamento oppure all'integrazione dei piani di zona ancora in vigore;

4.      di rimandare ad un successivo provvedimento di Giunta Regionale, l'approvazione delle specifiche indicazioni per la valutazione dei piani di zona.

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