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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 40 del 28 aprile 2006


Materia: Commercio, fiere e mercati

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1046 del 11 aprile 2006

Legge regionale 13 agosto 2004, n.15: "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto". Articolo 36. Provvedimento sostitutivo regionale in materia di medie strutture di vendita.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 36, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2004, n.15, le disposizioni di cui all'allegato "A" che forma parte integrante della presente deliberazione, recante il provvedimento sostitutivo regionale in materia di programmazione delle medie strutture di vendita, nonché le norme di procedura per il rilascio di autorizzazioni commerciali per medie strutture di vendita.


Allegato A
Intervento sostitutivo regionale in materia di programmazione delle medie strutture di vendita (legge regionale 13 agosto 2004, n.15, art.36)
CRITERI
I presenti criteri sostitutivi regionali per il rilascio delle autorizzazioni commerciali delle medie strutture sono adottati in attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 13 agosto 2004, n.15, di seguito definita "legge regionale".

A) Rapporto di densità
Il rilascio delle autorizzazioni commerciali per medie strutture di vendita è subordinato alla verifica del rapporto tra densità di esercizi di vicinato ed esercizi di media e grande distribuzione elaborato dalla Giunta regionale con proprio provvedimento n.496 del 18/2/2005 ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera h) della legge regionale.

Come previsto da detto provvedimento, la verifica del rapporto è necessaria nei seguenti casi:
1. nuove aperture di medie strutture di vendita con superficie superiore a mq. 1.000;
2. ampliamenti di medie strutture di vendita con superficie superiore a mq. 1.000 non operanti da almeno tre anni;
3. ampliamenti di medie strutture di vendita con superficie inferiore a mq. 1.000 non operanti da almeno tre anni, che per effetto dell'ampliamento superano i 1000 mq.

Per contro, il rapporto non si applica alle seguenti fattispecie:
1. nuove aperture di medie strutture di vendita con superficie inferiore a mq. 1.000;
2. ampliamenti di medie strutture di vendita con superficie inferiore a mq. 1.000 nel limite dimensionale di 1000 mq;
3. ampliamenti di medie strutture di vendita con superficie inferiore a mq. 1.000 che per effetto dell'ampliamento superano i 1000 mq, purché operanti da almeno 3 anni;
4. ampliamenti di medie strutture di vendita con superficie superiore a mq. 1.000 purché operanti da almeno 3 anni.

Rimangono confermate le altre prescrizioni contenute nella deliberazione n.496 del 2005, ivi compreso, in particolare, l'indice di equilibrio pari al valore 1.
Conformemente a quanto prescritto dalla deliberazione n.496 del 2005, il rapporto di densità deve essere verificato nell'intero territorio comunale; non è ammessa la diversificazione del rapporto in relazione alle singole zone territoriali omogenee.
Non è consentito il rilascio di autorizzazioni per medie strutture di vendita derivanti dalla sommatoria della superficie di 1000 mq con la superficie disponibile a seguito della verifica del rapporto di densità (ad esempio, se dalla verifica del rapporto risultano disponibili mq. 300, sono consentite esclusivamente le seguenti ipotesi:
1. ampliamenti di mq 300 di medie strutture di vendita con superficie superiore a mq. 1.000, non operanti da almeno tre anni;
2. ampliamenti di mq 300 di medie strutture di vendita con superficie inferiore a mq. 1.000, non operanti da almeno tre anni, che per effetto dell'ampliamento superano i 1000 mq.
Pertanto, nell'esempio proposto non sono consentite aperture di medie strutture di vendita con superficie pari a mq. 1300).

B) Trasferimento
Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) della legge regionale, il trasferimento delle medie strutture di vendita è consentito nell'ambito del territorio comunale e comunque al di fuori della medesima area pertinenziale dell'insediamento, intesa quest'ultima come ambito fondiario di asservimento dell'insediamento stesso, secondo quanto previsto dal titolo edilizio.

C) Concentrazione e accorpamento
Ai sensi dell'articolo 14, comma 7 della legge regionale, le medie strutture di vendita possono essere oggetto di accorpamento e concentrazione entro i limiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) della medesima legge regionale.
Rimangono fermi i criteri regionali di indirizzo in tema di accorpamento e concentrazione delle strutture di vendita, evidenziati al punto 2.1 della circolare regionale n.4 del 5/9/2005.

D) Ampliamento
L'ampliamento delle medie strutture di vendita è consentito entro i limiti dimensionali di cui all'articolo 7, commi 1, lettera b)e 3 della legge regionale.

E) Conformità urbanistica
Il rilascio delle autorizzazioni per medie strutture di vendita presuppone la necessaria conformità urbanistica secondo le disposizioni dell'articolo 17 della legge regionale.

NORME PROCEDIMENTALI
1) Le domande di autorizzazione commerciale per medie strutture di vendita sono presentate al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura di vendita.
2) Il soggetto richiedente presenta al Comune domanda di autorizzazione dichiarando, in particolare:
a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31/3/1998, n.114;
b) l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio, il settore o i settori merceologici;
c) la conformità urbanistica.

A tale scopo, il soggetto richiedente può utilizzare la modulistica approvata con deliberazione della Giunta regionale n.3756 del 26/11/2004 (pubblicata nel sito internet www.regione.veneto.it).

3) Le domande di autorizzazione per medie strutture di vendita sono presentate al Comune competente per territorio tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mano; nel primo caso, al fine dell'esame delle domande secondo il criterio di cui al punto 3, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante, mentre nel secondo caso l'ufficio competente a ricevere la documentazione rilascia apposita ricevuta.
4) L'esame delle domande è effettuato sulla base della data di presentazione;
5) In caso di domande presentate il medesimo giorno, hanno priorità le domande che soddisfano i seguenti criteri, in ordine decrescente:
a) mutamento del settore merceologico, senza ampliamento della superficie di vendita;
b) ampliamento della superficie di vendita;
c) minor quantità di superficie richiesta.

6) Le domande di autorizzazione devono essere corredate della seguente documentazione, a pena di inammissibilità:
a) una relazione riguardante le modalità di attuazione dell'iniziativa commerciale con riferimento alla conformità urbanistica ed edilizia secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 17 della legge regionale;
b) una planimetria dell'area interessata indicante la viabilità esistente, in progetto, l'accessibilità, i parcheggi e la superficie destinata a servizi;
c) per le sole domande di autorizzazione riferita alle medie strutture di vendita con superficie superiore a mq. 1.000, documentazione relativa all'impatto di viabilità ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale;
d) idoneo titolo edilizio o, qualora il richiedente non ne sia ancora in possesso, la documentazione necessaria per ottenerne il rilascio;
e) ogni autorizzazione, nulla osta, concessione, parere, intesa ed ogni altro atto di assenso comunque denominato, necessario ai fini del rilascio dell'autorizzazione commerciale.
Il possesso del titolo edilizio, nonché la documentazione di cui alle lettere d) ed e) possono formare oggetto di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445.

7) Ai sensi dell'articolo 14, comma 5 della legge regionale, le domande di autorizzazione si ritengono accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego entro 90 giorni dalla data di presentazione.
8) Il rilascio dell'autorizzazione commerciale è subordinato al possesso del corrispondente titolo edilizio, secondo il criterio di correlazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g) della legge regionale; il rilascio dell'autorizzazione commerciale e del titolo edilizio può essere anche contestuale, ferma restando la verifica del predetto criterio di correlazione.
9) Per quanto concerne i termini di attivazione delle medie strutture di vendita, la loro sospensione o la proroga, nonché la decadenza del titolo autorizzatorio, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 31/3/1998, n.114.
10) Le domande di autorizzazione per medie strutture di vendita presentate in vigenza dei presenti criteri sostitutivi sono esaminate alla luce delle disposizioni ivi previste.

(segue allegato)

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