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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 73 del 02 agosto 2005


Materia: Commercio, fiere e mercati

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1999 del 26 luglio 2005

Deliberazione della Giunta regionale n.670 del 4 marzo 2005- "Legge regionale 13 agosto 2004 n. 15 art. 10, comma 6. Criteri per l'individuazione dei parchi commerciali." Differimento dell'efficacia.

L'assessore MariaLuisa Coppola, riferisce quanto segue:
Con la legge regionale 13 agosto 2004, n.15, sono state emanate le nuove norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto, dandosi così avvio ad una rinnovata fase di programmazione commerciale.
La legge regionale n.15 del 2004 ha demandato alla Giunta regionale l'emanazione di una serie di provvedimenti attuativi di specifiche disposizioni legislative, tra le quali rientra l'articolo 10, comma 6, relativo alla definizione dei criteri per l'individuazione dei parchi commerciali.
La Giunta regionale, con provvedimento n.670 del 4 marzo 2005, ha dato attuazione alla disposizione di cui al citato articolo 10, comma 6 della legge regionale n.15 del 2004.
In particolare, la Giunta regionale, per le motivazioni indicate nella richiamata deliberazione n.670 del 2005, ha disposto il differimento dell'efficacia del provvedimento medesimo alla scadenza del termine di 120 giorni dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, vale a dire al 3 agosto 2005.
Il Presidente dell'Anci Veneto, con nota n.2562 sez.1105 del 19/7/2005, in riferimento al suddetto termine, ha rappresentato le attuali difficoltà tecnico-organizzative dei Comuni nella predisposizione dei provvedimenti di propria competenza ed ha quindi richiesto di differire ulteriormente, per un tempo limitato, l'efficacia della deliberazione regionale n.670 del 2005.
In considerazione della particolare complessità del provvedimento di competenza comunale previsto dall'articolo 10, comma 7 della legge regionale n.15 del 2004, relativo alla ricognizione dei parchi commerciali esistenti sulla base dei criteri regionali definiti con la deliberazione della Giunta regionale n.670 del 2005, si ritiene opportuno accogliere la richiesta presentata dall'Anci Veneto.
Si propone, pertanto, di differire l'efficacia della richiamata deliberazione regionale n.670 del 2005 sino al 19 settembre 2005.
Dal giorno successivo a detto termine i Comuni potranno quindi emanare i provvedimenti di competenza.
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

La Giunta Regionale

· vista la legge regionale 13 agosto 2004 n. 15, recante le "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto" ed in particolare l'articolo 10, comma 6;
· visto l'articolo 32, lettera g) dello Statuto della Regione Veneto;
· vista la legge regionale n. 1/1997
· richiamata la propria deliberazione n.670 del 4/3/2005;
· vista la nota del Presidente dell'Anci Veneto del 19/7/2005, prot. 2562 sez. 1105;
· udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

delibera

1. di differire, per le motivazioni in premessa indicate, l'efficacia della D.G.R. n.670 del 4 marzo 2005, recante i criteri per l'individuazione dei parchi commerciali, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 13 agosto 2004, n.15, al 19 settembre 2005.

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