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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 28 del 15 marzo 2005


Materia: Commercio, fiere e mercati

Deliberazione della Giunta Regionale n. 496 del 18 febbraio 2005

Rapporto tra densità di medie-grandi strutture di vendita ed esercizi di vicinato. Legge regionale 13 agosto 2004, n.15: "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto". Articolo 14, comma 1, lettera h).

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. h) della legge regionale 13 agosto 2004, n.15, le disposizioni di cui all'allegato "A" che forma parte integrante della presente deliberazione, recante l'individuazione del rapporto tra densità di medie-grandi strutture di vendita ed esercizi di vicinato.


Allegato A alla DGR n. 496 del 18 febbraio 2005

ARTICOLO 14, COMMA 1, LETTERA H) DELLA LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2004, N. 15. INDIVIDUAZIONE DEL RAPPORTO TRA DENSITA' DI MEDIE-GRANDI STRUTTURE DI VENDITA ED ESERCIZI DI VICINATO.
L'art. 14 della L.R. 13 agosto 2004, n. 15, "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto", di seguito denominata legge regionale, prevede che i Comuni approvino con proprio provvedimento, sentite le associazioni di categoria degli operatori, dei consumatori e le associazioni dei lavoratori del commercio, i criteri commerciali per le medie strutture di vendita in considerazione, fra l'altro, del rapporto tra densità di medie-grandi strutture di vendita ed esercizi di vicinato stabilito dalla Giunta regionale.
Nel predisporre pertanto il presente provvedimento di identificazione del rapporto di cui sopra, si è tenuto conto di quanto stabilito all'art. 1 della legge regionale, vale a dire della necessità programmatoria di favorire la realizzazione di un'equilibrata rete distributiva che agevoli gli insediamenti atti ad inserire le piccole e medie imprese operanti sul territorio nell'obiettivo di rivitalizzare il tessuto urbano ed economico oltre che sociale e culturale e che garantisca nel contempo una presenza equilibrata delle diverse forme distributive.
In questo quadro si è proceduto pertanto con l'individuare un indice di equilibrio commerciale fissandone, nello stesso tempo, il campo di applicazione, fatta salva la facoltà dei Comuni, nell'ambito della propria autonomia programmatoria, di prevedere una disciplina maggiormente restrittiva.

Campo di applicazione
Nell'ambito delle finalità della programmazione regionale sopra descritte, con particolare riferimento agli insediamenti atti ad inserire le piccole e medie imprese nel territorio, appare necessario ed opportuno, in sede di verifica del parametro di densità di cui trattasi ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio, escludere dalla programmazione comunale le medie strutture di vendita con superficie sino a mq.1.000, gli ampliamenti di medie strutture di vendita operanti da almeno tre anni che per effetto dell'ampliamento superano il limite di mq. 1.000, nonché gli ampliamenti delle medie strutture di vendita operanti da almeno tre anni con superficie di vendita superiore a 1.000 mq.

Come noto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale, tale limite assume rilievo ai fini della programmazione urbanistica delle medie strutture di vendita. Detto limite può, quindi, costituire un criterio di riferimento utile anche per la programmazione commerciale delle medie strutture di vendita. Nel contempo, l'esclusione degli ampliamenti delle medie strutture operanti da almeno tre anni, si evince da una lettura coordinata di diverse disposizioni contenute nella legge regionale, volte a riqualificare le attività commerciali consolidate che operano nel territorio regionale.

Pertanto, detto parametro deve essere verificato solo al fine della programmazione delle nuove aperture e degli ampliamenti delle medie strutture di vendita così come definite all'art. 17, comma 1, lettera b), vale a dire delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.000 m.q., se non operanti da almeno tre anni e delle medie strutture con superficie di vendita inferiore a 1000 mq., così come definite all'art. 17, comma 1, lettera a), sempre se non operanti da almeno tre anni che, per effetto dell'ampliamento stesso, superano il predetto limite dimensionale.
Ai fini della verifica dell'indice risultano infatti irrilevanti le concentrazioni o gli accorpamenti di medie strutture di vendita in quanto le superfici da concentrare o da accorpare sono già comprese nei dati costituenti la frazione indice.

Quanto sopra può essere schematizzato come segue.
La verifica dell'indice è necessaria nelle seguenti fattispecie:
1. nuove aperture di medie strutture di vendita con superficie superiore a mq. 1.000 (art. 17, comma 1, lettera b);
2. ampliamenti di medie strutture di vendita con superficie superiore a mq. 1.000 (art. 17, comma 1, lettera b) non operanti da almeno tre anni;
3. ampliamenti di medie strutture di vendita con superficie inferiore a mq. 1.000 non operanti da almeno tre anni, che per effetto dell'ampliamento superano i 1000 mq;

Per contro, l'indice non si applica alle seguenti fattispecie:
1. nuove aperture di medie strutture di vendita con superficie inferiore a mq. 1.000 (art. 17, comma 1, lettera a);
2. ampliamenti di medie strutture di vendita con superficie inferiore a mq. 1.000 nel limite dimensionale di 1000 mq. (art. 17, comma 1, lettera a);
3. ampliamenti di medie strutture di vendita con superficie inferiore a mq. 1.000 che per effetto dell'ampliamento superano i 1000 mq, purché operanti da almeno 3 anni;
4. ampliamenti di medie strutture di vendita con superficie superiore a mq. 1.000 (art. 17, comma 1, lettera b) purché operanti da almeno 3 anni;

Indice di equilibrio
L'indice, come di seguito costruito, consente ai comuni di monitorare la rete distributiva del proprio territorio in funzione sia della tipologia di vendita (esercizio di vicinato, media e grande struttura di vendita) sia dei settori merceologici e segnala eventuali situazioni di squilibrio che possono essere tanto a favore quanto a sfavore della distribuzione commerciale riferita alle medio-grandi strutture di vendita. I comuni, in tal modo, nel determinare i propri criteri commerciali, hanno lo strumento idoneo per porre le giuste misure atte a ripristinare la situazione ottimale di equilibrio.
In fase di fissazione dell'indice si è proceduto di modo che lo stesso rispondesse ad alcune caratteristiche di base. In particolare tale indice può:
. essere utilizzato nelle diverse realtà territoriali del Veneto
. consentire semplicità di calcolo
. facilitare un suo adeguamento automatico in caso di variazioni nella piccola distribuzione ovvero nel numero di esercizi di vicinato;
. mantenere una sostanziale parità tra la presenza di esercizi di vicinato da un lato e medio-grandi strutture di vendita dall'altro.

La formulazione di equilibrio proposta, da verificarsi separatamente per i due settori merceologici dell'alimentare e del non alimentare (comprendente sia il non alimentare generico (L.R 15/2004, art. 7, co. 4, lett. b) che il non alimentare a grande fabbisogno di superficie (L.R 15/2004, art. 7, co. 4, lett. c)), è quindi la seguente:

sommatoria superfici di vendita di esercizi di vicinato
_____________________________________ = 1,0
sommatoria superfici di vendita di medie e grandi strutture di vendita

Al numeratore devono essere conteggiate le superfici di vendita relative a tutti gli esercizi di vicinato, distinti per ciascun settore merceologico. Al denominatore devono essere conteggiate le superfici di vendita, distinte per ciascun settore merceologico, di tutte le medie strutture di vendita di cui all'art.7, comma 1, lett. b) e comma 3 della legge regionale, a prescindere dal tempo di operatività delle stesse, nonché di tutte le grandi strutture.
Ai fini della verifica del predetto indice è necessario, in caso di esercizi commerciali autorizzati per entrambi i settori commerciali dell'alimentare e del non alimentare, scorporare la superficie di vendita complessiva imputandola rispettivamente, per la propria quota, nella frazione riferita all'alimentare e in quella del non alimentare.

La superficie di vendita di riferimento, al fine della verifica dell'indice, è la superficie di vendita autorizzata; qualora non sia stato ancora rilasciato il provvedimento comunale autorizzatorio, la superficie di vendita di riferimento è comunque quella assentita in sede di nulla osta regionale o di Conferenza di servizi.
Qualora, infine, la superficie di vendita oggetto di autorizzazione commerciale diverga dalla quella assentita in sede di nulla osta regionale ai sensi della previgente normativa di cui alla legge 11.6.1971 n.426, ovvero in sede di Conferenza di servizi, la verifica dell'indice si applica con riferimento alla superficie di vendita assentita.
La superficie attivata, per contro, non rileva ai fini della verifica dell'indice, in quanto potrebbe non coincidere con quella già concessa, e, il non tenerne conto, significherebbe sfalsare l'indice e quindi la determinazione del livello di saturazione.

Se l'indice è uguale a 1,0, significa che vi è equilibrio tra piccola e medio-grande distribuzione ovvero che la sommatoria delle superfici di vendita riferita agli esercizi di vicinato è uguale alla sommatoria delle superfici di vendita riferita alle medie e grandi strutture di vendita. Il ricorrere di tale ipotesi non consente l'apertura di medie strutture con superficie di vendita superiore a mq 1000, l'ampliamento delle medie strutture con superficie di vendita superiore a mq. 1000 non operanti da almeno tre anni nonché l'ampliamento delle medie strutture con superficie di vendita inferiore a 1000 mq. non operanti da almeno tre anni che, per effetto dell'ampliamento stesso, superano il predetto limite.

Se l'indice è superiore a 1,0, significa che gli esercizi di vicinato sono più diffusi di quanto non lo siano le medie e grandi strutture di vendita. Ciò evidenzia la possibilità di autorizzare nuove aperture e ampliamenti di medie strutture con superficie di vendita superiore a 1000 mq. nonché gli ampliamenti delle medie strutture con superficie di vendita inferiore a 1000 mq., che, per effetto dell'ampliamento stesso, superano il predetto limite, per una superficie di vendita complessiva che consenta il raggiungimento dell'equilibrio (indice = 1,0).

Se l'indice è inferiore a 1,0, significa che le medie e grandi strutture di vendita sono più diffuse di quanto non lo siano le piccole. Ciò evidenzia uno squilibrio che non consente le medesime ipotesi previste in caso di indice uguale a 1,0.

L'indice così concepito è oggetto di continua evoluzione, trattasi pertanto di un indice dinamico; sarà quindi cura di ciascun comune verificare ed aggiornare i dati relativi alla rete distributiva presente nel proprio territorio anche in considerazione degli esercizi assoggettati al regime di denuncia di inizio attività. Ogni variazione comporta, quindi, il ricalcolo dell'indice.
I dati riferiti alla rete distributiva comunale utilizzati per la costruzione della frazione indice devono essere comunicati semestralmente, ai sensi dell'art.4, comma 2 della legge regionale, alla Provincia territorialmente competente, all'osservatorio regionale per il commercio di cui all'art.3 della legge regionale, istituito presso la Direzione regionale competente in materia di commercio, nonché alle camere di commercio.

Per quanto riguarda, invece, il settore misto individuato dall'art. 7, comma 4, lettera d), della legge regionale, comprensivo dei prodotti alimentari e non alimentari, la cui ripartizione interna della superficie di vendita tra le due merceologie è ai sensi del medesimo articolo 7, comma 8, nella libera disponibilità del titolare dell'autorizzazione commerciale, occorre tener conto del fatto che attualmente, essendo tale settore di nuova istituzione, non esistono nel territorio regionale autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera d) della legge regionale. Pertanto, finché risulta impossibile costruire la specifica frazione indice per il settore misto, in quanto per l'appunto nel territorio comunale non esistono esercizi denunciati o autorizzati per tale settore, si applica la seguente metodologia di verifica:
attribuzione dei seguenti pesi
. prodotti alimentari: 60
. prodotti non alimentari: 40
Da uno studio realizzato nell'ambito dell'Osservatorio regionale commercio-Comitato tecnico scientifico, effettuato su un campione regionale significativo comprendente i dati della rete distributiva esistente di tre province del Veneto con caratteristiche commerciali e morfologiche diverse, è emerso che le autorizzazioni rilasciate ai sensi della L. 426/1971 per la commercializzazione di tutti i prodotti incidono per il 60% sul settore alimentare e per il 40% sul settore non alimentare.
In caso di esercizi di vicinato, a fronte di una denuncia di inizio attività relativa al settore misto, i comuni dovranno aggiornare le due frazioni indice alimentare e non alimentare imputando loro rispettivamente il 60% ed il 40% della superficie di vendita denunciata. Parimenti a seguito di rilascio di autorizzazioni di medie o grandi strutture di vendita, il settore misto andrà imputato per il 60% alla frazione indice alimentare e per il 40% alla frazione indice non alimentare.
A fronte di richieste di autorizzazioni di medie strutture del settore misto i comuni dovranno verificare i due indici alimentare e non alimentare.
Se entrambi dovessero risultare maggiori di uno, allora sarà possibile concedere superficie di vendita fino al raggiungimento dell'equilibrio (indice=1) nel rispetto dei pesi di cui sopra. Se ad esempio con il 60% della superficie di vendita richiesta si dovesse verificare la condizione "indice < 1", allora si potrà concedere superficie di vendita inferiore a quella richiesta fino al conseguimento del punto di equilibrio.

Con specifico riferimento al settore misto, si rende opportuno procedere con un'esamina sull'interpretazione della Tabella VIII di cui all'allegato 5 al D.M n. 375/1988, decreto ministeriale recante norme di esecuzione della L. 426/1971, ancora presente in talune autorizzazioni comunali in quanto non convertite ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 114/1998.
Se è pur vero che la Tabella VIII, per definizione, comprendeva, in base al richiamato allegato 5 al D.M n. 375/1988, sia prodotti alimentari che prodotti non alimentari, e che nella terminologia ormai comune era individuata come "tabella mista", è anche vero che lo stesso art. 25, comma 1 del D.Lgs 114/1998 stabiliva letteralmente "I soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 ..., hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente...". La cosiddetta "Riforma Bersani" ha pertanto ricondotto tutte le tabelle merceologiche ai soli due settori dell'alimentare e del non alimentare, tant'è che in sede di conversione o comunque di modifica dell'autorizzazione, il titolare era tenuto a precisare quanto della superficie di vendita di tabella VIII andava destinata al settore alimentare e quanto al non alimentare. Il settore misto, in quanto tale, è stato introdotto solo di recente dalla L.R 15/2004. Quest'ultima, inoltre, non autorizza, in via transitoria, i comuni a modificare d'ufficio, su richiesta dei titolari, tutte le autorizzazioni aventi entrambi i settori merceologi alimentare e non alimentare in settore misto; non sussistono pertanto riferimenti normativi per convertire automaticamente la tabella VIII in settore misto. A conferma, si fa altresì presente che la programmazione regionale nel quantificare gli obiettivi di sviluppo di cui all'allegato B alla L.R 15/2204, ha previsto il settore misto solo per alcune aree sovracomunali, non per tutte.
Allo scopo, dunque, di facilitare i comuni nell'accertamento della ripartizione tra settori merceologici al fine della verifica della frazione indice, si ritiene opportuno suggerire, laddove il titolare dell'autorizzazione non avesse già comunicato la corretta ripartizione, suddividere la tabella VIII in base ai pesi sopra evidenziati (60 alimentare _ 40 non alimentare). La prevalenza del settore alimentare rispetto al non alimentare trova peraltro fondamento nella normativa regionale in materia di commercio vigente prima dell'entrata in vigore della L.R 37/1999, di attuazione del D.Lgs.114/1998 (vedasi ad esempio: allegato A L.R 11/1997).

(segue Allegato A)

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