Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 38 del 16 marzo 2021


Materia: Consiglio regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 19 del 04 febbraio 2021

Assegni di fine mandato. Modifica delle disposizioni attuative e conferma della quota mensile a carico dei consiglieri regionali.

L’articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 4/2012 ha aggiunto il comma 2 bis all’articolo 19 bis della legge regionale 9/1973:

Art. 19 bis – Assegno di fine mandato

1. L’Ufficio di presidenza è autorizzato ad erogare ai consiglieri regionali, cessati dal mandato, deceduti o dimissionari, un assegno pari ad una mensilità dell’indennità consiliare per ogni anno di effettivo esercizio del mandato per gli anni fino al 2012 e di una mensilità dell’indennità di carica lorda per ogni anno di effettivo esercizio del mandato svolto successivamente al 2012. Ai fini del calcolo dell’importo dell’assegno di fine mandato spettante si tiene conto solo dei primi dieci anni di mandato.

2. Ai fini del computo del periodo di mandato per l'erogazione dell'assegno di cui al comma 1 la frazione di anno, che sia pari almeno a sei mesi e un giorno, si calcola come anno intero.
2 bis. A partire dalla decima legislatura regionale l’assegno di fine mandato è erogato ai consiglieri regionali che optano per tale trattamento e che versano la relativa quota mensile determinata dall’Ufficio di Presidenza.

Ai sensi dell'articolo 19 bis, comma 2 bis, della citata legge regionale, l'Ufficio di presidenza stabilisce la misura percentuale della trattenuta mensile da operare nei confronti dei consiglieri regionali che optano per tale trattamento a partire dalla decima legislatura.

Con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 164 del 15 dicembre 2015 è stata determinata, a partire dalla X legislatura, la quota mensile a carico dei consiglieri che optano per l’assegno di fine mandato, nella misura mensile del 3% dell’indennità di carica lorda mensile di cui all’articolo 1, comma 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5.

Con la medesima deliberazione sono state stabilite le seguenti disposizioni attuative, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 9/1973:

  1. Per la legislatura in corso, l'opzione per l'assegno di fine mandato deve essere esercitata dai consiglieri regionali interessati, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine del 29 febbraio 2016.
  2. Per i consiglieri eventualmente eletti, a qualunque titolo, nel corso della legislatura, l'opzione per l'assegno di fine mandato deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni dalla data di elezione.
  3. A partire dalla XI legislatura, l'opzione per l'assegno di fine mandato deve essere esercitata dai consiglieri interessati, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni dalla proclamazione.
  4. L'opzione si esercita mediante formale comunicazione indirizzata al Presidente del Consiglio regionale e formulata sul modulo allegato che forma parte integrante del presente provvedimento.
  5. L'opzione, una volta esercitata, è irrevocabile.
  6. Per le quote versate non è ammissibile la restituzione, neppure parziale.
  7. Entro il mese successivo dalla comunicazione dell'opzione per l'assegno di fine mandato, il dirigente del competente servizio provvede al recupero delle quote mensili dovute, a partire dalla data della proclamazione, ripartendo il recupero - limitatamente all'opzione di cui alla lettera A) - nelle tre mensilità successive.
  8. L'ufficio di presidenza, ai sensi dell'articolo 19 bis, comma 1, della citata legge regionale n. 9/1973, provvede, su domanda dell'interessato, alla erogazione dell'assegno di fine mandato.

Con successiva deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 14 del 24 febbraio 2016 è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine, precedentemente fissato al 29 febbraio 2016, per esercitare l’opzione per l’assegno di fine mandato.

L’articolo 13 della legge regionale n. 19/2018 ha aggiunto i commi 1 bis, 1 ter e 1 quater all’articolo 24 della legge regionale 5/2012:

Art. 24 - Supplenza.

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell’articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell’articolo 23.
1 bis. La nomina di un consigliere regionale alla carica di componente della Giunta determina, per la durata dell’incarico, la sospensione dalle funzioni di consigliere.

1 ter. Il Consiglio regionale, nella prima seduta successiva alla comunicazione del provvedimento di nomina, preso atto della intervenuta sospensione delle funzioni di consigliere, dispone la sostituzione del consigliere nominato componente della Giunta regionale affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni al primo candidato non eletto secondo i criteri previsti per la surrogazione.

1 quater Qualora il consigliere sostituito cessi dalla carica di assessore, il Consiglio regionale dispone la revoca della supplenza nella prima seduta successiva alla relativa comunicazione.

In data 16 ottobre 2020 venivano nominati i componenti della Giunta regionale e, nella prima seduta del Consiglio regionale immediatamente successiva, avvenuta in data 21 ottobre 2020, i consiglieri nominati Assessori regionali, sospesi dalla carica di Consigliere regionale, venivano sostituiti con i primi candidati non eletti secondo i criteri previsti per la surrogazione.

Come da conforme parere reso dal Servizio affari giuridici e legislativi prot. n. 1775 del 02 febbraio 2021 i consiglieri regionali nominati Assessori hanno titolo ad attivare l’istituto dell’assegno di fine mandato, corrispondendo le relative quote di contributo in funzione di una eventuale richiesta di sua corresponsione alla cessazione del mandato, atteso che tutti gli istituti di trattamento economico diretto (indennità di carica e indennità di funzione, rimborso spese per l’esercizio del mandato) e differito (assegno di fine mandato, assegno vitalizio e/o trattamento previdenziale contributivo) sono collegati alla elezione e proclamazione alla carica di consigliere regionale, come successivamente convalidata e quindi riconoscibili, anche in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 39 dello Statuto in tema di prerogative dei Consiglieri regionali, ai soggetti proclamati a tale carica, costituendo, in particolare, l’istituto dell’assegno di fine mandato parte, anche se per effetto della legge regionale n. 42 del 2014, in termini meramente eventuali, del trattamento indennitario differito. Nel citato parere si precisa che non è preclusiva la previsione dell’articolo 8 bis della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali” che dispone, con riferimento ai componenti della Giunta regionale non consiglieri regionali, come “Non sono estese in particolare le disposizioni in materia di assegno vitalizio, di assegno di reversibilità e di assegno di fine mandato”; quanto sopra atteso che con specifico riferimento all’istituto dell’assegno di fine mandato la disposizione opera riferimento a soggetti diversi e distinti dai componenti della Giunta regionale individuati fra i consiglieri regionali sospesi dall’esercizio delle funzioni per la nomina a componente della Giunta, ovvero si riferisce a soggetti non eletti e proclamati alla carica di consigliere regionale.

Si ritiene altresì opportuno confermare la quota mensile a carico dei consiglieri che optano per l’assegno di fine mandato, nella misura mensile del 3% dell’indennità di carica lorda mensile di cui all’articolo 1, comma 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5.

Si ritiene infine necessario modificare ed integrare le disposizioni attuative di cui alla sopracitata deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 164/2015 nei seguenti termini:

  1. Per la legislatura in corso, l'opzione per l'assegno di fine mandato deve essere esercitata dai consiglieri regionali interessati, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021.
  2. Per i consiglieri eventualmente eletti, a qualunque titolo, nel corso della legislatura, l'opzione per l'assegno di fine mandato deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni dalla data di elezione.
  3. A partire dalla XII legislatura, l'opzione per l'assegno di fine mandato deve essere esercitata dai consiglieri interessati, a pena di decadenza, entro e non oltre 120 giorni dalla proclamazione.
  4. L'opzione si esercita mediante formale comunicazione indirizzata al Presidente del Consiglio regionale e formulata sul modulo allegato che forma parte integrante del presente provvedimento.
  5. L'opzione, una volta esercitata, è irrevocabile per l’intera legislatura.
  6. Per le quote versate non è ammissibile la restituzione, neppure parziale.
  7. Entro il mese successivo alla scadenza per esercitare l’opzione per l'assegno di fine mandato, il dirigente del competente servizio provvede al recupero delle quote mensili dovute, a partire dalla data della proclamazione o della nomina, ripartendo il recupero - limitatamente all'opzione di cui alla lettera A) - nelle tre mensilità successive.
  8. L'ufficio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 19 bis, comma 1, della citata legge regionale n. 9/1973, provvede, su domanda dell'interessato, all'erogazione dell'assegno di fine mandato;

Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l’osservanza delle norme regionali e statali in materia;

- viste le leggi regionali 9/1973, 5/1997, 4/2012, e 19/2018;

- visto, in particolare, l'articolo 19 bis, comma 2 bis, della legge regionale n. 9/73 e s.m.i;

- viste le deliberazioni dell’Ufficio di presidenza n. 164/2015 e n. 14/2016;

- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

- a voti unanimi e palesi;

delibera

1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;

2) di dare atto che i Consiglieri regionali nominati Assessori hanno titolo, per le ragioni indicate in premessa e sulla base di conforme parere reso, ad attivare l’istituto dell’assegno di fine mandato, corrispondendo le relative quote di contributo in funzione di una eventuale richiesta di sua corresponsione alla cessazione del mandato;

3) di confermare, ai sensi dell'articolo 19 bis, comma 2 bis, della legge regionale n. 9 del 10 marzo 1973, come successivamente modificata e integrata, la quota mensile a carico dei consiglieri che optano per l’assegno di fine mandato, nella misura mensile del 3% dell’indennità di carica lorda mensile di cui all’articolo 1, comma 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5;

4) di stabilire le seguenti disposizioni attuative, con relativo allegato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della citata legge regionale n. 9/1973:

  1. Per la legislatura in corso, l'opzione per l'assegno di fine mandato deve essere esercitata dai consiglieri regionali interessati, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021.
  2. Per i consiglieri eventualmente eletti, a qualunque titolo, nel corso della legislatura, l'opzione per l'assegno di fine mandato deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni dalla data di elezione.
  3. A partire dalla XII legislatura, l'opzione per l'assegno di fine mandato deve essere esercitata dai consiglieri interessati, a pena di decadenza, entro e non oltre 120 giorni dalla proclamazione.
  4. L'opzione si esercita mediante formale comunicazione indirizzata al Presidente del Consiglio regionale e formulata sul modulo allegato che forma parte integrante del presente provvedimento.
  5. L'opzione, una volta esercitata, è irrevocabile per l’intera legislatura.
  6. Per le quote versate non è ammissibile la restituzione, neppure parziale.
  7. Entro il mese successivo alla scadenza per esercitare l'opzione per l'assegno di fine mandato, il dirigente del competente servizio provvede al recupero delle quote mensili dovute, a partire dalla data della proclamazione, ripartendo il recupero - limitatamente all'opzione di cui alla lettera A) - nelle tre mensilità successive.
  8. L'ufficio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 19 bis, comma 1, della citata legge regionale n. 9/1973, provvede, su domanda dell'interessato, all'erogazione dell'assegno di fine mandato;

5) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

(seguono allegati)

019_SABS_ALLEGATO_1___assegno_di_fine_mandato_442468.pdf

Torna indietro