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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 156 del 20 ottobre 2020


Materia: Consiglio regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 65 del 24 settembre 2020

Attuazione dell'articolo 51, commi 8 e 8 bis, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53. Proroga dell'incarico dei responsabili e dell'assegnazione del personale proveniente dai ruoli regionali delle segreterie dei gruppi consiliari.

1. LE SEGRETERIE DEI GRUPPI CONSILIARI

Per lo svolgimento delle attività necessarie all’esercizio delle proprie funzioni i gruppi consiliari si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate segreterie ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53.

Alla conclusione della legislatura regionale, il medesimo articolo prevede che tali segreterie:

[…] sono sciolte al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti.


2. LA CESSAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO DEL PERSONALE DELLE SEGRETERIE DEI GRUPPI CONSILIARI

Con riferimento ai rapporti di lavoro del personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari l’articolo 51 della lr 53/2012 stabilisce quanto segue:

5. L’incarico di responsabile delle segreterie dei gruppi consiliari è conferito con contratto di diritto privato; ove conferito a personale proveniente dai ruoli regionali, o di enti regionali di cui all’articolo 60 dello Statuto del Veneto, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico; alla cessazione del contratto a tempo determinato il dipendente è ricollocato automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a tempo determinato, con conservazione dell’anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Il posto ricoperto nella dotazione organica del Consiglio regionale rimane indisponibile per tutta la durata dell’incarico.

6. Il rapporto di lavoro del responsabile e del personale assunti con contratto a tempo determinato, viene costituito con la firma, anteriormente alla presa di servizio, del contratto individuale, sottoscritto per l’amministrazione dal Presidente del Consiglio regionale o dal suo delegato. Il contratto individuale stabilisce che il rapporto di cui al presente comma può essere risolto in qualsiasi momento e, fatto salvo quanto previsto al comma 8, termina, in ogni caso, con la cessazione del gruppo consiliare che ne ha proposto l’assunzione.

7. […]

8. Anche al fine di assicurare gli adempimenti di chiusura della gestione del gruppo, l’incarico di cui al comma 5 del responsabile della segreteria dei gruppi consiliari, nei limiti di spesa previsti dal comma 8 bis, e la assegnazione del personale dei gruppi consiliari proveniente dai ruoli regionali sono prorogati non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale.

8 bis. Agli oneri derivanti dal comma 8 per i responsabili delle segreterie dei gruppi consiliari, si provvede, nei limiti delle risorse spettanti ai sensi dell’articolo 52 e non utilizzate entro la legislatura. A tal fine non viene conteggiato il costo corrispondente alla categoria e posizione economica di inquadramento in ruolo del responsabile della segreteria del gruppo consiliare proveniente dai ruoli regionali o da enti regionali di cui all’articolo 60 dello Statuto.

Pertanto, gli incarichi dei responsabili e le assegnazioni del personale proveniente dai ruoli regionali, ossia del personale del ruolo del Consiglio regionale e del ruolo della Giunta regionale, delle segreterie dei gruppi consiliari cessano con la cessazione del gruppo consiliare e sono prorogati a decorrere dalla data di cessazione della segreteria del gruppo ai sensi dell’articolo 47 della lr 53/2012, nei limiti consentiti dalle risorse spettanti ai gruppi consiliari ai sensi dell’articolo 52 della lr 53/2012 per il finanziamento degli autonomi rapporti di lavoro e non spese entro la chiusura della legislatura e comunque non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale.


3. FINANZIAMENTO DELLA MAGGIORE SPESA CONSEGUENTE ALLA PROROGA DEGLI INCARICHI DEI RESPONSABILI E DELL’ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE PROVENIENTE DAI RUOLI REGIONALI DELLE SEGRETERIE DEI GRUPPI CONSILIARI

Sulla base dell’attività istruttoria prodotta dall’Ufficio amministrazione personale e servizi la maggiore spesa per le proroghe in oggetto fino alla data presunta del 14 dicembre 2020, ossia fino al sessantesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale prevista per il 15 ottobre 2020, è pari circa ad euro 170.000,00.

Come stabilito dal citato articolo 51 la fonte di finanziamento della spesa per le proroghe di cui ai punti precedenti è rappresentata dalle somme spettanti, ai sensi dell’articolo 52 della lr 53/2012, ai gruppi consiliari durante la corrente legislatura per il finanziamento degli autonomi rapporti di lavoro e non spese.

La quantificazione di queste risorse è fatta in via definitiva con la presentazione dei rendiconti per l’anno 2020 entro cinquantacinque giorni dalla cessazione del gruppo. Tuttavia nella X legislatura le somme spettanti ad alcuni gruppi consiliari non sono state riscosse dagli stessi per euro 215.605,28 e sono tali da consentire la proroga almeno fino alla scadenza per la presentazione dei rendiconti, sulla base dei quali sarà possibile accertare l’estensibilità della proroga fino al limite dei 60 giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale. 

Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

- vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53;

- vista la legge regionale 27 novembre 1984, n. 56;

- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

- a voti unanimi e palesi;

delibera

1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;

2) di stabilire che gli attuali incarichi dei responsabili e le assegnazioni del personale proveniente dai ruoli regionali delle segreterie dei gruppi consiliari siano prorogati nei limiti delle risorse spettanti ai gruppi consiliari ai sensi dell’articolo 52 della lr 53/2012 per il finanziamento degli autonomi rapporti di lavoro e non spese entro la data di proclamazione dei nuovi eletti e comunque non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale;

3) di dare atto che la spesa relativa agli emolumenti spettanti per effetto del punto 2) trova copertura negli impegni assunti dal dirigente del Servizio competente;

4) di pubblicare il presente provvedimento nel BURVET in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

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