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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 38 del 24 marzo 2020


Materia: Consiglio regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 8 del 31 gennaio 2020

Attuazione dell'articolo 51, commi 8 e 8 bis, della lr 53/2012. Proroga dell'incarico del responsabile della segreteria del gruppo consiliare Centro Destra Veneto - Autonomia e libertà.

1. LE SEGRETERIE DEI GRUPPI CONSILIARI

Per lo svolgimento delle attività necessarie all’esercizio delle proprie funzioni i gruppi consiliari si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate segreterie ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53.

Alla conclusione della legislatura regionale, il medesimo articolo prevede che tali segreterie:

[…] sono sciolte al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti.

2. LA CESSAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO DEL PERSONALE DELLE SEGRETERIE DEI GRUPPI CONSILIARI

Con riferimento ai rapporti di lavoro del personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari l’articolo 51 della lr 53/2012 stabilisce quanto segue:

5. L’incarico di responsabile delle segreterie dei gruppi consiliari è conferito con contratto di diritto privato; ove conferito a personale proveniente dai ruoli regionali, o di enti regionali di cui all’articolo 60 dello Statuto del Veneto, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico; alla cessazione del contratto a tempo determinato il dipendente è ricollocato automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a tempo determinato, con conservazione dell’anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Il posto ricoperto nella dotazione organica del Consiglio regionale rimane indisponibile per tutta la durata dell’incarico.

6. Il rapporto di lavoro del responsabile e del personale assunti con contratto a tempo determinato, viene costituito con la firma, anteriormente alla presa di servizio, del contratto individuale, sottoscritto per l’amministrazione dal Presidente del Consiglio regionale o dal suo delegato. Il contratto individuale stabilisce che il rapporto di cui al presente comma può essere risolto in qualsiasi momento e, fatto salvo quanto previsto al comma 8, termina, in ogni caso, con la cessazione del gruppo consiliare che ne ha proposto l’assunzione.

7. […]

8. Anche al fine di assicurare gli adempimenti di chiusura della gestione del gruppo, l’incarico di cui al comma 5 del responsabile della segreteria dei gruppi consiliari, nei limiti di spesa previsti dal comma 8 bis, e la assegnazione del personale dei gruppi consiliari proveniente dai ruoli regionali sono prorogati non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale.

8 bis. Agli oneri derivanti dal comma 8 per i responsabili delle segreterie dei gruppi consiliari, si provvede, nei limiti delle risorse spettanti ai sensi dell’articolo 52 e non utilizzate entro la legislatura. A tal fine non viene conteggiato il costo corrispondente alla categoria e posizione economica di inquadramento in ruolo del responsabile della segreteria del gruppo consiliare proveniente dai ruoli regionali o da enti regionali di cui all’articolo 60 dello Statuto.

Pertanto, gli incarichi dei responsabili delle segreterie dei gruppi consiliari e le assegnazioni del personale proveniente dai ruoli regionali, ossia del personale del ruolo del Consiglio regionale e del ruolo della Giunta regionale, cessano con la cessazione del gruppo consiliare e sono prorogati a decorrere dalla data di cessazione della segreteria del gruppo ai sensi dell’articolo 47 della lr 53/2012, nei limiti consentiti dalle risorse spettanti ai gruppi consiliari ai sensi dell’articolo 52 della lr 53/2012 per il finanziamento degli autonomi rapporti di lavoro e non spese entro la chiusura della legislatura e comunque non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale.

3. PROROGA DELL’INCARICO DEL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA DEL GRUPPO CONSILIARE CENTRO DESTRA VENETO – AUTONOMIA E LIBERTÀ

Il presidente del gruppo consiliare Centro Destra Veneto – Autonomia e libertà ha chiesto che venga prorogato l’incarico e l’assegnazione del personale della propria segreteria per provvedere agli adempimenti di chiusura del gruppo.

Si può ritenere che le norme di cui ai commi 8 e 8-bis siano applicabili anche al caso di cessazione del gruppo consiliare durante la legislatura, con riferimento solo al responsabile del gruppo consiliare, come ben argomenta nel suo parere il dirigente capo del Servizio affari giuridici e legislativi. Mentre il rapporto di lavoro del restante personale assegnato alla segreteria del gruppo, essendo assunto a tempo determinato, cessa con la cessazione del gruppo ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della lr 53/2012.

Pertanto, l’incarico di responsabile della segreteria del gruppo consiliare Centro Destra Veneto – Autonomia e libertà può essere prorogato, ma solo nei limiti delle risorse spettanti ai sensi dell’articolo 52 e non utilizzate entro la legislatura al gruppo stesso.

4. Finanziamento della maggiore spesa conseguente alla proroga dell’incarico del responsabile della segreteria del gruppo consiliare Centro Destra Veneto – Autonomia e libertà

La fonte di finanziamento di tale spesa è rappresentata, ai sensi del citato articolo 51, dalle somme ricevute, ai sensi dell’articolo 52 della lr 53/2012, dal gruppo consiliare durante la corrente legislatura per il finanziamento degli autonomi rapporti di lavoro e non spese e la quantificazione di queste risorse è fatta in via definitiva con la presentazione dei rendiconti per l’anno 2019 e per l’anno 2020 da parte del gruppo cessato. Poiché il gruppo in questione non ha ricevuto somme ai sensi dell’articolo 52 della lr 53/2012 le somme non spese sono già quantificabili e disponibili.

Sulla base dell’attività istruttoria prodotta dall’Ufficio amministrazione personale e servizi le risorse spettanti ai sensi dell’articolo 52 e non utilizzate entro la data di cessazione al gruppo Centro Destra Veneto – Autonomia e libertà sono sufficienti a prorogare l’incarico della responsabile del gruppo consiliare fino al giorno 29 febbraio 2020, data di cessazione del suo rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza.

Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

- vista la l.r. 31 dicembre 2012, n. 53;

- vista la nota del presidente del gruppo consiliare Centro Destra Veneto – Autonomia e libertà;

- visto il parere in data odierna del dirigente capo del Servizio affari giuridici e legislativi;

- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

- a voti unanimi e palesi;

delibera

1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;

2) di stabilire che l’incarico del responsabile della segreteria del gruppo consiliare Centro Destra Veneto – Autonomia e libertà sia prorogato fino al 29 febbraio 2020;

3) di dare atto che la spesa relativa agli emolumenti spettanti per effetto del punto 2) trova copertura negli impegni assunti dal dirigente del Servizio competente;

4) di pubblicare il presente provvedimento nel BURVET in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

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