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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 38 del 24 marzo 2020


Materia: Consiglio regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 5 del 31 gennaio 2020

Definizione e ripartizione della spesa per il personale dei gruppi consiliari in attuazione degli articoli 47 e 51 della lr 53/2012. Rideterminazione a seguito della cessazione del gruppo consiliare Centro Destra veneto - Autonomia e Libertà.

1.  DEFINIZIONE E RIPARTIZIONE DELLA SPESA PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI IN ATTUAZIONE DEGLI ART. 47 E 51 DELLA L.R. 53/2012 E DELL’ART. 103 DELLA L.R. 30 DICEMBRE 2016, N. 30

Le modalità e i criteri per la ripartizione della spesa complessiva per il personale dei gruppi tra i gruppi medesimi di cui al comma 2 dell’articolo 2 bis della legge regionale 56/1984, come aggiunto dall’articolo 13 della legge regionale 47/2012, sono state definite dall’articolo 47 della legge regionale 53/2012 che infatti così dispone:

Art. 47 - Segreterie dei gruppi consiliari.

1. Per lo svolgimento delle attività necessarie all’esercizio delle proprie funzioni i gruppi consiliari di cui all’articolo 42 dello Statuto si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate segreterie.

2. La spesa complessiva per la dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari ai sensi della presente legge, non può, in ogni caso, superare il tetto massimo stabilito dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 “Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto”.

3. La spesa complessiva di cui al comma 2 è ripartita dall’Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari con i seguenti criteri:

a) una parte in misura uguale per tutti i gruppi corrispondente alla dotazione minima di personale di cui alla tabella 2 dell’allegato B;

b) la restante parte in misura proporzionale al numero dei consiglieri componenti il gruppo, escluso il primo.

4 La spesa attribuita a ciascun gruppo ai sensi del comma 3 è rideterminata solo nel caso di modificazioni nella composizione dei gruppi che comportano variazioni nel numero degli stessi. Non si provvede a rideterminazione della spesa nel caso di modificazioni della composizione dei gruppi che non comportino variazioni nel numero degli stessi.

5. La dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari è quella prevista dalla tabella B di cui alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa ed ordinamento del personale della regione”, nel rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3 e della tabella 2 dell’allegato B.

6. A decorrere dalla prima legislatura regionale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, la dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari è quella prevista dalla tabella 4 dell’allegato B, nel rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3 e della tabella 3 dell’allegato B.

7. Le segreterie di cui al comma 1, alla conclusione della legislatura regionale, sono sciolte al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti.

Inoltre, a partire dalla X legislatura, nel rispetto del limite di spesa annua complessiva assegnata a ciascun gruppo, quest’ultimo può avvalersi di personale a tempo determinato nel rispetto del tetto fissato dall’articolo 51, commi 2 e 3 della legge regionale 53/2012:

Art. 51 - Rapporto di lavoro del personale delle unità di supporto dei gruppi consiliari.

(…)

 2. Fermo restando il limite di spesa determinato ai sensi del comma 3 dell’articolo 47, a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, i gruppi consiliari possono avvalersi del personale a tempo determinato di cui al comma 1 nel limite di spesa pari alla spesa complessiva per il personale a tempo determinato sostenuta dal Consiglio regionale in termini di competenza nel 2012.

 3. La spesa complessiva per il personale a tempo determinato di cui al comma 2 è ripartita dall’Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari, garantendo ai gruppi a cui aderiscono fino a due consiglieri l’importo di spesa per assunzioni a tempo determinato corrispondente alla somma del costo di una unità di personale di categoria C1 e di una unità di categoria B3, ai gruppi composti da tre consiglieri l’importo di spesa per assunzioni a tempo determinato corrispondente al costo di un dirigente, e ai restanti gruppi importi determinati in ragione della consistenza numerica dei medesimi, calcolata senza computare il Presidente della Giunta regionale, il Portavoce dell’opposizione e i consiglieri componenti la Giunta regionale.

Infine, l’art. 103 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” dispone che:

Art. 103 - Disposizioni in materia di contributi ai gruppi consiliari.

 1. La spesa per la dotazione di personale e la spesa per il funzionamento spettanti, ai sensi rispettivamente della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” e della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 “Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari”, ai gruppi consiliari composti da uno solo o da due consiglieri regionali e non utilizzate negli esercizi di riferimento sono riassegnate ai gruppi costituiti da un numero minimo di tre consiglieri eletti in liste che hanno sostenuto il medesimo candidato Presidente della Regione ed in misura proporzionale ai rispettivi consiglieri aderenti.

 2. In prima applicazione della presente legge la disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento alle risorse non utilizzate alla data del 31 dicembre 2016.

In attuazione di tali norme, con propria deliberazione n. 87 del 1° luglio 2015 avente ad oggetto “Definizione e ripartizione della spesa per il personale dei gruppi consiliari in attuazione degli articoli 47 e 51 della lr 53/2013” e con le successive deliberazioni n. 15 del 7 marzo 2017, n. 19 del 14 marzo 2017, n. 49 dell’8 giugno 2017 e n. 27 del 28 maggio 2019 è stata determinata la spesa complessiva per il personale dei gruppi consiliari e la ripartizione della stessa tra i gruppi consiliari per la X legislatura.

In particolare, con propria deliberazione n. 26 del 28 maggio 2019, sono state determinate la tabella B “Ripartizione della spesa” e la tabella C “Limite annuo della spesa di personale a tempo determinato assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari” entrambe con decorrenza 1° luglio 2019, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo CCNL del 21 maggio 2018 del comparto Funzioni Locali, del nuovo CCI del Consiglio regionale del 21 dicembre 2018 e dell’ammontare dell’indennità di vacanza contrattuale spettante, come pubblicata nel sito internet del Ministero dell’Economia

Con propria deliberazione n. 15 del 7 marzo 2017, sono state rideterminate la tabella B “Ripartizione della spesa complessiva per il personale dei gruppi consiliari”, con decorrenza 16 marzo 2017 e la tabella C “Limite annuo della spesa di personale a tempo determinato assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari” entrambe allegate alla deliberazione n. 87 del 1°luglio 2015 a seguito della costituzione del gruppo consiliare “Misto”.

Con propria deliberazione n. 19 del 14 marzo 2017 è stato aggiornato il limite alle spese di personale delle segreterie dei gruppi consiliari definito nelle tabelle B e C allegate alla deliberazione n. 87 del 1° luglio 2015 e modificate dalla deliberazione n. 15 del 7 marzo 2017, a seguito delle riassegnazioni delle somme relative alle spese di personale non utilizzate al 31 dicembre 2016 come previsto dall’art. 103 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30.

Con propria deliberazione 49 del 8 giugno 2017 sono state rideterminate la tabella B “Ripartizione della spesa complessiva per il personale dei gruppi consiliari”, con decorrenza 16 marzo 2017 e la tabella C “Limite annuo della spesa di personale a tempo determinato assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari” entrambe allegate alla deliberazione n. 87 del 1°luglio 2015 a seguito della costituzione del gruppo consiliare “Centro Destra Veneto - Autonomia e Libertà”.

 Con tale deliberazione si è inoltre reso necessario con decorrenza dal 1° luglio 2017 e fino all’entrata in vigore della nuova disciplina in materia di dotazione dei gruppi:

  1. prevedere una dotazione minima di euro 157.313,42, pari al costo di un responsabile e di una unità di categoria C in quanto il tetto complessivo alla spesa del personale delle segreterie dei gruppi consiliari definito con la deliberazione n. 87 del 1° luglio 2015 in attuazione della lr 53/2012 non era più sufficiente a garantire per ciascun gruppo la dotazione minima di personale stabilita dalla citata legge e quantificata in termini di spesa con la medesima deliberazione.;
  2. atteso che per effetto dell’aggiornamento di cui al precedente punto alcuni gruppi si trovavano nella condizione di avere un costo del personale in servizio superiore al tetto di spesa loro assegnato, disporre che la quota eccedente riducesse il tetto di spesa dei gruppi che hanno sostenuto il medesimo candidato Presidente della Regione ed in misura proporzionale ai rispettivi consiglieri aderenti.

Con propria deliberazione n. 26 del 28 maggio 2019 sono stati aggiornati la misura minima e massima dell’emolumento integrativo spettante al personale di cui agli art, 53, coma 6, della legge regionale 53/2012, il tetto massimo dell’ammontare della spesa annua per il personale dei gruppi e il limite alle spese di personale delle segreterie dei gruppi consiliari definito nelle tabelle B e C allegate alla deliberazione n. 87 del 1° luglio 2015 e modificate dalla deliberazione n. 15 del 7 marzo 2017, a seguito delle riassegnazioni delle somme relative alle spese di personale non utilizzate al 31 dicembre 2016 come previsto dall’art. 103 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30.

Con propria deliberazione n. 27 del 28 maggio 2019 sono state rideterminate la ripartizione della spesa del personale tra i gruppi consiliari riportata nella tabella C, a seguito delle riassegnazioni delle somme relative alle spese di personale non utilizzate al 31 dicembre 2016 come previsto dall’art. 103 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 e il limite della spesa annua per il personale a tempo determinato assegnabile a ciascun gruppo consiliare riportata nella tabella D.

2. RIDETERMINAZIONE DELLA SPESA PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI E DELLA SUA RIPARTIZIONE IN CONSEGUENZA DELLA CESSAZIONE DI UN GRUPPO CONSILIARE AI SENSI DELL’ARTICOLO 47, COMMA 4, DELLA L.R. 53/2012

Con nota in data odierna i consiglieri regionali Stefano Casali e Andrea Bassi hanno comunicato la loro adesione al gruppo consiliare “Fratelli d’Italia-Movimento per la cultura rurale” mentre il consigliere regionale Fabiano Barbisan entra a far parte del gruppo consiliare “Misto”;

In conseguenza della cessazione del gruppo consiliare “Centro Destra Veneto - Autonomia e Libertà”, cambiando la numerosità dei gruppi consiliari, con il presente provvedimento devono essere rideterminate la tabella C “Ripartizione della spesa complessiva per il personale tra i gruppi consiliari, ai sensi dell’articolo 47, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2012” e la tabella D “Limite annuo della spesa per personale a tempo determinato assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari di cui all’articolo 51, commi 2 e 3 della LR 53/2012 nei limiti del tetto di spesa determinato dalla tabella C” allegate alla deliberazione n. 27 del 28 maggio 2019;

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

 L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l’osservanza delle norme regionali e statali in materia;

- visto il decreto legge 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 213/2012;

- vista la legge regionale statutaria n. 1 del 17 aprile 2012;

- viste le leggi regionali 56/1984, 47/2012, 53/2012;

- vista la propria deliberazione n. 26 del 28 maggio 2019;

- vista la propria deliberazione n. 27 del 28 maggio 2019;

- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

- a voti unanimi e palesi;

delibera

1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;

2) di rideterminare, con decorrenza dal 1° febbraio 2020, la Tabella C “Ripartizione della spesa complessiva per il personale tra i gruppi consiliari, ai sensi dell’articolo 47, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2012” valida dal 1° luglio 2019 allegata alla deliberazione n. 27 del 28 maggio 2019, come da allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3) di rideterminare, con decorrenza dal 1° febbraio 2020, la Tabella D “Limite annuo della spesa per personale a tempo determinato assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari di cui all’articolo 51, commi 2 e 3 della LR 53/2012 nei limiti del tetto di spesa determinato dalla tabella C” valida dal 1° luglio 2019 allegata alla deliberazione n. 27 del 28 maggio 2019, come da allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4) di demandare ad apposito provvedimento le eventuali conseguenti variazioni del bilancio di previsione finanziario e dei relativi allegati;

5 di pubblicare il presente provvedimento nel BURVET in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

(seguono allegati)

005_SABS-GRUPPI-Allegato_A_-Tabelle_C_D_416393.pdf

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