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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 70 del 25 luglio 2017


Materia: Bilancio e contabilità regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 39 del 15 maggio 2017

Chiusura dell'esercizio finanziario 2016. Riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d. lgs. 118/2011. (Variazione n. 4).

1.   I riferimenti normativi

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l’obbligo per le Regioni di conformare la propria gestione ai principi contabili generali e applicati stabiliti dal decreto.

L’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche (di seguito decreto) prevede che:

Art. 3 - (Principi contabili generali e applicati)

1. - 3. […] omissis

4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. …. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Al punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del d. lgs. 118/2011 è previsto che:
 

9.1 La gestione dei residui

In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

-   la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;

-   l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;

-   il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

-   la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio

Il riaccertamento dei residui può riguardare crediti e debiti non correttamente imputati all'esercizio in quanto, in occasione della ricognizione, risultano non di competenza dell'esercizio cui sono stati imputati, in quanto non esigibili nel corso di tale esercizio.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, attraverso una delibera di Giunta, si procede come segue:

-    nel bilancio dell'esercizio in cui era imputato l'impegno cancellato, si provvede a costituire (o a incrementare) il fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello dell'impegno cancellato;

-    nel primo esercizio del bilancio di previsione si incrementa il fondo pluriennale iscritto tra le entrate, per un importo pari all'incremento del fondo pluriennale iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente, tra le spese;

-    nel bilancio dell'esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano o si iscrivono gli stanziamenti di spesa necessari per la reimputazione degli impegni.

Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili.

Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto.
 

L’articolo 67 del medesimo decreto stabilisce che:

Art. 67 - (Autonomia contabile del consiglio regionale)

1. Le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai princìpi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali.

2. Il consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al presente decreto.

3. La presidenza del consiglio regionale sottopone all'assemblea consiliare, secondo le norme previste nel regolamento interno di questa, il rendiconto del Consiglio regionale. Le relative risultanze finali confluiscono nel rendiconto consolidato di cui all’articolo 63, comma 3. Al fine di consentire il predetto consolidato, l’assemblea consiliare approva il proprio rendiconto entro il 30 giugno dell’anno successivo.
 

2.   Il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e l’autonomia contabile del Consiglio regionale

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 3, comma 4 e nell’ambito dell’autonomia di cui all’articolo 67 del decreto, il Consiglio regionale provvede alle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi risultanti al 31 dicembre 2016 con deliberazione dell’Ufficio di presidenza, previo parere dell’organo di revisione, in vista dell’approvazione del rendiconto di gestione 2016.

Nel rispetto delle modalità di cui al punto 9.1 dell’allegato 4/2 del decreto concernente il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, si è proceduto con le operazioni relative alla ricognizione annuale dei residui attivi e passivi.

Con nota prot. 0003753 del 16 febbraio 2017 il servizio consiliare competente in materia di ragioneria, ai fini dell’approvazione del rendiconto 2016, ha predisposto appositi elenchi per le operazioni relative al mantenimento e alla cancellazione da parte dei dirigenti titolari dei centri di responsabilità.

Per ciascun residuo il dirigente del servizio consiliare competente per materia ha attestato l’importo da eliminare e la relativa motivazione e, per le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili entro la chiusura dell’esercizio 2016, costituiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate esigibili, gli importi da imputare agli esercizi successivi in cui le obbligazioni connesse vengono a scadere, in considerazione del principio generale della competenza finanziaria cd. potenziata.

Tale analisi è stata aggiornata a cura dei titolari dei centri di responsabilità in occasione della predisposizione della presente deliberazione al fine di tener conto dei fatti gestionali e delle riscossioni e dei pagamenti avvenuti nel frattempo.

Con il presente provvedimento si tratta di provvedere, sulla base di atti formali e/o comunicazioni dei dirigenti delle strutture competenti per materia — titolari dei centri di responsabilità — che attestano, in generale, l’insussistenza del credito o del debito o il differimento dell’esigibilità dell’obbligazione attiva o passiva a esercizi successivi rispetto al 2016:

a)  alla cancellazione definitiva delle registrazioni contabili di accertamenti e di residui attivi e/o di impegni e di residui passivi, cui non corrispondono obbligazioni giuridiche perfezionate al 31 dicembre 2016;

b)  alla re-imputazione agli esercizi successivi in cui l’obbligazione viene a scadenza, di accertamenti e/o impegni non esigibili al 31 dicembre 2016.

Con riguardo alle operazioni contabili di riaccertamento ordinario si fa presente quanto segue.
 

3.   La gestione di competenza

La Tavola A “Quadro riassuntivo della gestione di competenza (entrate)” presenta, in sintesi, le risultanze contabili delle entrate accertate a valere sugli stanziamenti dell’esercizio 2016 e non ancora riscosse (residui attivi) alla chiusura dell’esercizio 2016.

Quadro riassuntivo della gestione di competenza (entrate)

Accertamenti definitivi esercizio 2016

60.762.331,22

Riscossioni conto competenza (-)

59.302.665,77

Residui attivi 2016

1.459.665,45


Tavola A – Quadro riassuntivo della gestione di competenza 2016 (entrate)
 

La Tavola B “Quadro riassuntivo della gestione di competenza (spese)” presenta, in sintesi, le risultanze contabili delle spese impegnate a valere sugli stanziamenti dell’esercizio 2016 e non ancora pagate (residui passivi) alla chiusura dell’esercizio 2016.

Quadro riassuntivo della gestione di competenza (spese)

Impegni definitivi esercizio 2016

61.092.772,33

Pagamenti conto competenza (-)

43.730.316,51

Residui passivi 2016

17.362.455,82


Tavola B – Quadro riassuntivo della gestione di competenza 2016 (spese)
 

I residui attivi della gestione di competenza risultano pari a euro 1.459.665,45.

I residui passivi della gestione di competenza risultano pari a euro 17.362.455,82.

L’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dalla gestione di competenza da riportare nell’esercizio 2017 sono analiticamente elencati nell’Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
 

4.   La gestione dei residui

La Tavola C “Quadro riassuntivo della gestione dei residui attivi” presenta, in sintesi, le risultanze contabili al 31 dicembre 2016 dei residui attivi provenienti dalla gestione degli esercizi precedenti.

Quadro riassuntivo della gestione dei residui attivi

Residui iscritti all'inizio dell'esercizio 2016

1.758.323,95

Riaccertamento in meno (eliminazione di residui) (-)

160.688,34

Riscossioni conto residui (-)

1.498.397,01

Residui attivi provenienti dalla gestione esercizi precedenti

99.238,60


Tavola C – Quadro riassuntivo della gestione residui attivi 2016
 

I residui attivi provenienti dalla gestione degli esercizi precedenti da riportare nell’esercizio 2017 risultano pari a euro 99.238,60.

La Tavola D “Quadro riassuntivo della gestione dei residui passivi” presenta, in sintesi, le risultanze contabili al 31 dicembre 2016 dei residui passivi provenienti dalla gestione degli esercizi precedenti.

Quadro riassuntivo della gestione dei residui passivi

Residui iscritti all'inizio dell'esercizio 2016

12.920.180,23

Riaccertamento in meno (eliminazione di residui) (-)

160.919,23

Pagamenti conto residui (-)

11.957.930,69

Residui passivi provenienti dalla gestione esercizi precedenti

801.330,31


Tavola D – Quadro riassuntivo della gestione residui passivi 2016
 

I residui passivi provenienti dalla gestione degli esercizi precedenti da riportare nell’esercizio 2017 risultano pari a euro 801.330,31.

L’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dalla gestione degli esercizi precedenti da riportare nell’esercizio 2017 sono analiticamente indicati nell’Allegato B, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

I residui attivi da eliminare, dichiarati insussistenti dai competenti dirigenti titolari di centri di responsabilità, ammontano a euro 160.688,34.

I residui passivi da eliminare, dichiarati insussistenti dai competenti dirigenti titolari di centri di responsabilità, ammontano euro 160.919,23.

I residui attivi e passivi dichiarati insussistenti per l’ammontare indicato dai competenti dirigenti titolari di centri di responsabilità sono analiticamente indicati nell’Allegato C, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Nello specifico le eliminazioni complessive di euro 160.688,34 di residui attivi riguardano insussistenze del Titolo 9 “Entrate per conto terzi e partite di giro” in corrispondenza delle quali si procede alla contestuale eliminazione dei corrispondenti residui passivi dal lato delle spese.

Analogamente, si rappresenta che le eliminazioni complessive di euro 160.919,23 di residui passivi riguardano:

-   quanto a euro 160.688,34 ad insussistenze della Missione 99 “Servizi per conto terzi e partite di giro” in corrispondenza delle quali si procede alla contestuale eliminazione dei corrispondenti residui attivi dal lato delle entrate;

-   quanto a euro 230,89 ad impegni cui non corrispondono obbligazioni giuridiche perfezionate della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” per i quali si procede alla cancellazione definitiva dalle scritture contabili.
 

5.   I residui da riportare nell’esercizio 2017

La Tavola E “Quadro riassuntivo residui accertati da riportare” presenta, in riepilogo, le risultanze contabili al 31 dicembre 2016 dei residui attivi e passivi, provenienti dalla gestione di competenza (2016) e dalla gestione esercizi precedenti, da riportare nell’esercizio 2017.

Quadro riepilogativo residui  da riportare

 
 

Gestione residui
esercizi
precedenti

Gestione competenza
esercizio
2016

Residui da riportare
nell'esercizio
2017

Residui attivi

99.238,60

1.459.665,45

1.558.904,05

Residui passivi

801.330,31

17.362.455,82

18.163.786,13


 Tavola E – Quadro riassuntivo dei residui attivi e passivi accertati da riportare nell’esercizio 2017
 

I residui attivi accertati alla chiusura dell’esercizio 2016 risultano complessivamente pari a euro 1.558.904,05; alla data di adozione del presente provvedimento sono stati riscossi i residui per euro 1.445.862,31. I restanti residui per euro 113.041,74 riguardano il Titolo 9 “Entrate per conto terzi e partite di giro”.

I residui passivi accertati alla chiusura dell’esercizio 2016 risultano complessivamente pari a euro 18.163.786,13; alla data di adozione del presente provvedimento sono stati pagati i residui per euro 16.931.271,98. I restanti residui per euro 1.232.514,15 riguardano la Missione 99 “Servizi per conto terzi e partite di giro”.
 

6.   Le operazioni contabili di cancellazione di accertamenti e impegni non esigibili al 31 dicembre 2016: impegni di spesa da re-imputare all’esercizio 2017

Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell’allegato 1 al d. lgs. n. 118/2011 e sulla base della ricognizione effettuata dai dirigenti delle strutture competenti per materia - titolari dei centri di responsabilità - risulta che:

-   dal lato dell’entrata, nessun accertamento deve essere re-imputato agli esercizi successivi al 2016;

-   dal lato della spesa, gli impegni da re-imputare all’esercizio 2017 ammontano a euro 1.707.934,12 di parte corrente.

Gli impegni di spesa da re-imputare all’esercizio 2017 per l’ammontare richiesto dai competenti dirigenti titolari di centri di responsabilità sono analiticamente indicati nell’Allegato D, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

In sintesi, si tratta principalmente di impegni relativi alle voci del fondo per le risorse decentrate del personale che vengono erogate nel 2017 e di somme impegnate per contributi dovuti ai gruppi consiliari per i quali l’erogazione è stata rinviata al 2017.
 

7.   Le variazioni di bilancio conseguenti al riaccertamento ordinario dei residui

In conseguenza del riaccertamento ordinario approvato con il presente provvedimento, sulla base di quanto indicato al punto 9.1 dell’allegato 4/2 del decreto concernente il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, si rende necessario apportare le conseguenti variazioni di bilancio come analiticamente riportate nell’Allegato E, che forma parte integrante del presente provvedimento (allegato E/1 variazioni bilancio precedente e allegato E/2 variazioni bilancio in corso).
 

8.   Il re-impegno delle spese all’esercizio 2017

Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, con il presente provvedimento si tratta di procedere con il re-impegno delle spese di parte corrente all’esercizio 2017 in cui sono esigibili per un ammontare complessivo di euro 1.707.934,12, sulla base dell’elenco di cui all’allegato D.

Preso atto del parere del Collegio dei Revisori dei conti sul presente provvedimento (prot. n. 11507 del 12 maggio 2017).

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

-   udito il relatore, il quale dà atto che il Servizio competente ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

-   visto il d.lgs. 118/2011;

-   ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

-   a voti unanimi e palesi;

delibera

1)   di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;

2)   di approvare, ai sensi dell’articolo 3, comma 4 del d.lgs. 118/2011 e per le motivazioni indicate in premessa, il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi come da allegati A, B, C, D che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3)   di apportare le variazioni di bilancio indicate nell’allegato E, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4)   di procedere con il re-impegno delle spese di parte corrente all’esercizio 2017 in cui sono esigibili per un ammontare complessivo di euro 1.707.934,12, sulla base dell’elenco di cui all’allegato D;

5)   di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere del Consiglio regionale;

6)   di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione a cura della Segreteria generale.

(seguono allegati)

DUPCR_039_-_Allegati_A_349684.pdf
DUPCR_039_-_Allegati_B_349684.pdf
DUPCR_039_-_Allegati_C_349684.pdf
DUPCR_039_-_Allegati_D_349684.pdf
DUPCR_039_-_Allegati_E_349684.pdf

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