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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 46 del 16 maggio 2017


Materia: Consiglio regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 19 del 14 marzo 2017

Spesa per il personale dei gruppi consiliari lr 53/2012 e spese per il funzionamento dei gruppi lr 56/84. Attuazione delle disposizione di cui all'art. 103 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30.

1.  Definizione e ripartizione della spesa per il personale dei gruppi consiliari 

Le modalità e i criteri per la ripartizione della spesa complessiva per il personale dei gruppi tra i gruppi medesimi di cui al comma 2 dell’articolo 2 bis della legge regionale 56/1984, come aggiunto dall’articolo 13 della legge regionale 47/2012, sono state definite dall’articolo 47 della legge regionale 53/2012 che infatti così dispone:

Art. 47 - Segreterie dei gruppi consiliari.

1.   Per lo svolgimento delle attività necessarie all’esercizio delle proprie funzioni i gruppi consiliari di cui all’articolo 42 dello Statuto si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate segreterie.

2.   La spesa complessiva per la dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari ai sensi della presente legge, non può, in ogni caso, superare il tetto massimo stabilito dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 “Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto”.

3.   La spesa complessiva di cui al comma 2 è ripartita dall’Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari con i seguenti criteri:

a) una parte in misura uguale per tutti i gruppi corrispondente alla dotazione minima di personale di cui alla tabella 2 dell’allegato B;

b) la restante parte in misura proporzionale al numero dei consiglieri componenti il gruppo, escluso il primo.

4.   La spesa attribuita a ciascun gruppo ai sensi del comma 3 è rideterminata solo nel caso di modificazioni nella composizione dei gruppi che comportano variazioni nel numero degli stessi. Non si provvede a rideterminazione della spesa nel caso di modificazioni della composizione dei gruppi che non comportino variazioni nel numero degli stessi.

5.   La dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari è quella prevista dalla tabella B di cui alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa ed ordinamento del personale della regione”, nel rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3 e della tabella 2 dell’allegato B.

6.   A decorrere dalla prima legislatura regionale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, la dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari è quella prevista dalla tabella 4 dell’allegato B, nel rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3 e della tabella 3 dell’allegato B.

7.   Le segreterie di cui al comma 1, alla conclusione della legislatura regionale, sono sciolte al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti.

Inoltre, a partire dalla X legislatura, nel rispetto del limite di spesa annua complessiva assegnata a ciascun gruppo, quest’ultimo può avvalersi di personale a tempo determinato nel rispetto del tetto fissato dall’articolo 51, commi 2 e 3:

Art. 51 - Rapporto di lavoro del personale delle unità di supporto dei gruppi consiliari.

(…)

2.   Fermo restando il limite di spesa determinato ai sensi del comma 3 dell’articolo 47, a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, i gruppi consiliari possono avvalersi del personale a tempo determinato di cui al comma 1 nel limite di spesa pari alla spesa complessiva per il personale a tempo determinato sostenuta dal Consiglio regionale in termini di competenza nel 2012.

3.   La spesa complessiva per il personale a tempo determinato di cui al comma 2 è ripartita dall’Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari, garantendo ai gruppi a cui aderiscono fino a due consiglieri l’importo di spesa per assunzioni a tempo determinato corrispondente alla somma del costo di una unità di personale di categoria C1 e di una unità di categoria B3, ai gruppi composti da tre consiglieri l’importo di spesa per assunzioni a tempo determinato corrispondente al costo di un dirigente, e ai restanti gruppi importi determinati in ragione della consistenza numerica dei medesimi, calcolata senza computare il Presidente della Giunta regionale, il Portavoce dell’opposizione e i consiglieri componenti la Giunta regionale.


2.    definizione e ripartizione della spesa per il personale dei gruppi consiliari in attuazione degli art. 47 e 51 della l.r. 53/2012

Con propria deliberazione n. 87 del 1 luglio 2015 avente ad oggetto “Definizione e ripartizione della spesa per il personale dei gruppi consiliari in attuazione degli articoli 47 e 51 della lr 53/2013” è stata determinata la spesa complessiva per il personale dei gruppi consiliari e la ripartizione della stessa tra i gruppi consiliari per la X legislatura.

Con successiva deliberazione n. 15 del 7 marzo 2017 la ripartizione della spesa per il personale dei gruppi consiliari è stata rideterminata a seguito della costituzione di un nuovo gruppo consiliare.

Con il presente provvedimento viene riapprovata, come da allegato, la tabella C allegata alla suddetta deliberazione e relativa al limite annuo della spesa per il personale a tempo determinato assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari con decorrenza 16 marzo 2017 in quanto contenente un errore materiale nel numero consiglieri nei gruppi con più di tre componenti esclusi il Presidente e i componenti della Giunta regionale per il gruppo Zaia Presidente che comporta un diverso limite di spesa per il gruppo Movimento 5 Stelle (euro 190.943,26 anziché 184.783,80).


3.  spese per il funzionamento dei gruppi consiliari art. 3 della l.r. 56/1984

Ai gruppi consiliari oltre alle spese per il personale spetta, anche un contributo per le spese di funzionamento ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 56/1984:

Art. 3 - Contributi.

1.   Ai gruppi consiliari, costituiti ai sensi dell’articolo 42, comma 2, dello Statuto, sono assegnati, a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, contributi annui per una spesa complessiva individuata dalla Conferenza Stato-regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012.

2.   La spesa complessiva di cui al comma 1 è ripartita tra i gruppi consiliari anche in ragione del numero dei consiglieri aderenti, con le modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza.

3.   Se nel corso dell’anno, a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni nell’assegnazione dei contributi decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è intervenuta.

4.   Al netto delle spese per il personale, il contributo di cui al comma 1 è destinato esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all’attività del Consiglio regionale in conformità a quanto previsto dalle linee guida deliberate dalla Conferenza Stato-regioni, come recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012.

5.   I gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi di cui al comma 1 per finanziare, direttamente o indirettamente, attività di partiti o movimenti politici e comunque estranee ai gruppi o alle loro finalità.

6.   I gruppi consiliari non possono corrispondere ai consiglieri regionali alcun rimborso spese o compenso per prestazioni d’opera intellettuale o altro.

7.   I gruppi consiliari possono impiegare i contributi di cui ai commi 1 e 2 non utilizzati nell’anno di erogazione anche negli anni successivi purché entro il termine della legislatura.

Con deliberazione n. 133 del 25 agosto 2015 è stata ripartita la spesa di funzionamento dei gruppi per la X legislatura aggiornata con deliberazione n. 16 del 7 marzo 2017 a seguito della costituzione di un nuovo gruppo consiliare.


4.  Nuove disposizioni in materia di contributi ai gruppi consiliari dettate dall’art. 103 della l.r. 30 dicembre 2016, n. 30

L’art. 103 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” dispone che:

Art. 103 - Disposizioni in materia di contributi ai gruppi consiliari.

1.   La spesa per la dotazione di personale e la spesa per il funzionamento spettanti, ai sensi rispettivamente della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” e della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 “Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari”, ai gruppi consiliari composti da uno solo o da due consiglieri regionali e non utilizzate negli esercizi di riferimento sono riassegnate ai gruppi costituiti da un numero minimo di tre consiglieri eletti in liste che hanno sostenuto il medesimo candidato Presidente della Regione ed in misura proporzionale ai rispettivi consiglieri aderenti.

2.   In prima applicazione della presente legge la disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento alle risorse non utilizzate alla data del 31 dicembre 2016.


5    riassegnazione ai gruppi consiliari delle spese di personale e di funzionamento non utilizzate al 31 dicembre 2016

Al fine di attuare quanto previsto dall’art. 103 della legge regionale 30/2016 è necessario determinare le somme spettanti fino al 31 dicembre 2016 e non utilizzate per spese di funzionamento e di personale da parte dei gruppi consiliari composti da uno solo o da due consiglieri regionali.

Negli allegati 1 e 2 sono quantificati gli importi da riassegnare e la loro destinazione. Nell’allegato 3 sono aggiornate le tabelle sui tetti di spesa del personale delle segreterie dei gruppi approvate con le deliberazione n. 87 del 1 luglio 2015 e n. 15 del 7 marzo 2017 con l’integrazione delle somme riassegnate con il presente provvedimento.

Per la riassegnazione effettiva i gruppi consiliari dovranno restituire le somme non utilizzate mediante versamento nel conto di tesoreria del Consiglio regionale, ad eccezione di quelli che non hanno ricevuto le somme spettanti in quanto non hanno aperto un conto corrente bancario sul quale poter effettuare i relativi versamenti.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

-      udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l’osservanza delle norme regionali e statali in materia;

-      vista la legge regionale 53/2012;

-      vista la legge regionale 56/1984;

-      vista la legge regionale 30/2016;

-      viste le proprie deliberazioni n. 87 del 1° luglio 2015 e n. 15 del 7 marzo 2017;

-      viste le proprie deliberazioni n. 133 del 25 agosto 2015 e n. 16 del 7 marzo 2017;

-      ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

-      a voti unanimi e palesi;

delibera

1)      di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;

2)      di approvare, ai sensi dell’articolo 103 della lr 30/2016, la riassegnazione delle somme relative alle spese di funzionamento non utilizzate al 31 dicembre 2016 dai gruppi composti da uno o due consiglieri a favore dei gruppi costituiti da un numero minimo di tre consiglieri facenti parte delle liste che hanno sostenuto il medesimo candidato Presidente della regione, come da allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3)      di approvare, ai sensi dell’articolo 103 della lr 30/2016, la riassegnazione delle somme relative alle spese di personale non utilizzate al 31 dicembre 2016 dai gruppi composti da uno o due consiglieri a favore dei gruppi costituiti da un numero minimo di tre consiglieri facenti parte delle liste che hanno sostenuto il medesimo candidato Presidente della regione, come da allegato 2 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4)      di chiedere ai Presidenti dei gruppi consiliari composti da uno solo o da due consiglieri regionali la restituzione delle somme ricevute e non spese al 31 dicembre 2016;

5)      di stabilire che il limite alle spese di personale delle segreterie dei gruppi consiliari definito nelle tabelle B e C allegate alle deliberazioni n. 87 del 1 luglio 2015 e n. 15 del 7 marzo 2017, venga aggiornato con le riassegnazioni approvate con il presente provvedimento come da allegato 3 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6)      di demandare ad apposito provvedimento le conseguenti variazioni del bilancio di previsione finanziario e dei relativi allegati;

7)      di pubblicare il presente provvedimento nel BURVET in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

(seguono allegati)

DUPCR_019_-_Allegato_344816.pdf

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