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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 29 del 21 marzo 2017


Materia: Consiglio regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 6 del 18 gennaio 2017

Adesione del Corecom Veneto al processo di conferimento di funzioni delegate - deleghe c.d. di seconda fase - in tema di comunicazione da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni. Determinazioni.

La Legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom), all’articolo 12 prevede che il Comitato svolga, oltre alle funzioni proprie, anche le funzioni di governo, di garanzia e di controllo del sistema di comunicazioni delegate dall’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del Regolamento adottato dall’Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999.

In data 23 dicembre 2004 il Corecom del Veneto ha stipulato, con l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, una prima convenzione avente a oggetto l’esercizio di una serie di funzioni delegate (deleghe c.d. di prima fase).

Dopo questa prima fase, in data 4 dicembre 2008 l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome hanno siglato un accordo quadro, con cui è stato convenuto di estendere la portata delle deleghe già conferite, stabilendo, a tal fine, che le parti procedano di intesa alla ricognizione delle funzioni effettivamente ed utilmente delegabili nell’ambito delle seguenti materie:

  1. Diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture locali di telecomunicazioni, relativamente all’attività di vigilanza;
  2. Conformità alle prescrizioni di legge e dei servizi e dei prodotti forniti da operatori destinatari di titoli abilitativi in ambito locale, relativamente all’attività di vigilanza;
  3. Modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, con riferimento al settore editoriale e radiotelevisivo, relativamente alle funzioni di vigilanza e all’avvio dei procedimenti sanzionatori e salvo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall’Autorità;
  4. Tutela dei minori nel settore radiotelevisivo locale, con riferimento alle funzioni di vigilanza e salvo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall’Autorità;
  5. Esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale, relativamente alle funzioni istruttorie e decisorie in applicazione dell’articolo 32, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il Testo unico della radiotelevisione;
  6. Vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale;
  7. Svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie tra ente gestore del servizio di comunicazioni elettroniche e utenti e assunzione dei provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio, ai sensi del capo II della delibera n. 173/07/CONS, recante il regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti;
  8. Definizione delle controversie indicate nell’articolo 2 della delibera n. 173/07/CONS, ad esclusione di quelle concernenti operatori od utenti di altri Stati dell’Unione Europea di cui all’articolo 15, comma 5, dello stesso regolamento. Ai fini del conferimento di tale delega, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento di cui sopra, ciascun Corecom, nell’ambito della propria organizzazione interna, deve garantire la separazione tra la funzione di conciliazione e quella di definizione della controversia, e, nell’ambito di questa, tra competenze istruttorie e decisorie. Al procedimento per la definizione delle controversie si applicano, in quanto compatibili, le norme del citato Regolamento.
  9. Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali. La delega include, pertanto, l’accertamento, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione della relazione di chiusura della fase istruttoria, come previsto dagli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie dell’Autorità, per le violazioni:

1) degli obblighi di cui all’articolo 51, comma 1, lettere a), b), d), f), i) l), m) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante il Testo unico della radiotelevisione;

2) relative alle competenze istruttorie assegnate alla Direzione Contenuti audiovisivi e multimediali di cui all’articolo 14 del regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità, comma 1, lettere d), tutela dei minori, ivi compresa l’osservanza del Codice media e minori e del Codice media e sport; e) pubblicità, ivi compresa la pubblicità istituzionale con riferimento alla Regione e agli Enti locali, e J) servizio pubblico radiotelevisivo, per l’ambito di diffusione regionale della concessionaria pubblica;

  1. Gestione delle posizioni degli operatori nell’ambito del Registro degli Operatori di Comunicazione secondo le linee guida fissate all’Autorità e sotto il coordinamento dell’Autorità. La delega comprende lo svolgimento, nell’ambito della rispettiva competenza territoriale, dei procedimenti di iscrizione e gli aggiornamenti delle posizioni all’interno del Registro nonché il rilascio delle certificazioni attestanti la regolare iscrizione.

L’Accordo Quadro sopra indicato è in corso di rinnovo per tener conto delle molteplici innovazioni, non soltanto tecnologiche, a tutt’oggi intervenute nel settore delle comunicazioni.

Con la deliberazione amministrativa n. 3 del 12 gennaio 2016 il Consiglio regionale ha impegnato il Presidente del Consiglio regionale e della Giunta regionale “a precostituire, in termini di dotazione finanziaria, organica e strumentale, le condizioni idonee al conferimento al Corecom Veneto delle ulteriori funzioni delegate da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni”.

Il Corecom, con deliberazione n. 5 del 19 ottobre 2016, ha stabilito di aderire al processo di conferimento delle funzioni delegate – deleghe c.d. di seconda fase - previste dall’Accordo Quadro sopra citato, trasmettendo il medesimo provvedimento all’Ufficio di presidenza per gli adempimenti di competenza e richiedendo altresì l’assegnazione delle risorse umane,  tecnologiche e logistiche indicate nell’allegato 1 della citata deliberazione n. 5/2016.

Valutata positivamente tale richiesta di aderire al processo di conferimento delle deleghe c.d. di seconda fase previste dal citato Accordo Quadro del 4/12/2008 in quanto, il considerevole ampliamento delle competenze del Corecom che ne deriva ne rafforza il ruolo istituzionale di presidio sul territorio a garanzia dei cittadini e degli utenti nonché di interlocutore privilegiato per gli operatori del settore delle comunicazioni, si rende necessario di conseguenza provvedere ad assegnare gradualmente, in relazione ai flussi di lavoro, le risorse necessarie al miglior svolgimento delle deleghe previste dall’allegato 1 alla citata deliberazione n. 5 del 19 ottobre 2016, salvo definire tali risorse effettivamente necessarie “a regime” all’esito della sperimentazione che si effettuerà in accordo e con il supporto dell’AGCOM.

Infine, atteso che dette funzioni sono delegate al Corecom, ai sensi dall’articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 18/2001 - da ultimo modificato dall’art. 100 della legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” - mediante la stipula delle convenzioni approvate dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e sottoscritte dal Presidente dell’Autorità e dal Presidente del Comitato, si ritiene di rinviare ad un successivo provvedimento l’approvazione dell’effettivo schema di convenzione in esito alla citata sperimentazione e al rinnovo, in itinere, del citato Accordo Quadro.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

-        udito il Relatore, il quale dà atto che il Servizio competente ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

-        vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 249 e il Regolamento adottato dall’Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999;

-        vista la Legge regionale 10 agosto 2001, n. 18, da ultimo modificata dalla legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”

-        visto l’Accordo Quadro tra Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome siglato in data 4 dicembre 2008;

-        vista la delibera del Corecom del 19 ottobre 2016, n. 5;

-        a voti unanimi e palesi;

delibera

  1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
  2. di aderire al processo di conferimento di funzioni delegate – deleghe c.d. di seconda fase - in tema di comunicazioni da parte dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e di autorizzare a tal fine il Corecom del Veneto a partecipare all’iter finalizzato alla stipula della relativa convenzione;
  3. che le richieste di risorse umane, tecnologiche e logistiche contenute nell’allegato 1 alla citata deliberazione n. 5/2016 del Corecom, necessarie al miglior svolgimento delle funzioni delegate saranno valutate alla luce delle risultanze negoziali con l’AGCOM, e conseguentemente assegnate gradualmente, in relazione ai flussi di lavoro, salvo definire tali risorse “a regime” all’esito della sperimentazione che si effettuerà in accordo e con il supporto dell’AGCOM;
  4. di rinviare ad un successivo provvedimento l’approvazione dell’effettivo schema di convenzione in esito alla citata sperimentazione e al rinnovo, in itinere, del medesimo Accordo Quadro;
  5. di trasmettere la presente deliberazione all’AGCOM;
  6. di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

 

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