Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 5 del 10 gennaio 2017


Materia: Bilancio e contabilità regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 78 del 29 novembre 2016

Delega al dirigente capo del servizio amministrazione bilancio e servizi all'accertamento del tasso di rivalutazione annuale di cui all'articolo 3, comma 7 della legge regionale n. 42/2014.

L'articolo 3, comma 7, della legge regionale n. 42 del 23 dicembre 2014 "Introduzione del sistema previdenziale di tipo contributivo per i consiglieri regionali eletti nelle legislature decima e successive ai sensi della lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 7 dicembre 2012" dispone quanto segue:

Art. 3 - Sistema contributivo (...)

7. L'importo della pensione, determinato ai sensi dei commi da 3 a 6 del presente articolo, e degli assegni vitalizi e di reversibilità di cui alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei Consiglieri regionali" e

successive modificazioni e integrazioni, è rivalutato annualmente, a partire dall'anno 2016, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo. La rivalutazione relativa all'anno immediatamente successivo a quello della prima decorrenza della pensione è effettuata in dodicesimi, sulla base dei mesi di effettiva percezione. L'Ufficio di presidenza procede, entro il mese di febbraio di ciascun anno, all'accertamento del tasso di rivalutazione sulla base dell'indice ISTAT relativo all'anno precedente.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della citata legge regionale, l'Ufficio di Presidenza deve ora provvedere all'accertamento del tasso annuo di rivalutazione, con decorrenza 1° gennaio 2016, da applicare agli importi della pensione di cui alla legge regionale n. 42 del 23 dicembre 2014 e degli assegni vitalizi e di reversibilità di cui alla legge regionale n. 9 del 10marzo 1973 e s.m.i., sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo. Trattandosi di operazione priva di discrezionalità e al fine di garantire maggior snellimento all'iter istruttorio, si ritiene opportuno delegare al Dirigente capo del Servizio amministrazione bilancio e servizi, a decorrere dal corrente anno, l'istruttoria e ogni altro adempimento relativo alla definizione della misura della rivalutazione annua di cui all'articolo 3, comma 7, della n. 42 del 23 dicembre 2014.

Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

-        udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

-        viste le leggi regionali 9/1973 e 42/2014;

-        visto, in particolare, l'articolo 3, comma 7, della legge regionale n. 42/2014;

-        ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

-        a voti unanimi e palesi;

delibera

1)      di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;

2)      di delegare, a decorrere dal corrente anno, al Dirigente capo del Servizio amministrazione bilancio e servizi ogni adempimento relativo alla determinazione del tasso di rivalutazione annuale da applicare ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge regionale n. 42 del 23 dicembre 2014 agli importi della pensione di cui alla legge 274 regionale n. 42 del 23 dicembre 2014 e agli importi degli assegni vitalizi e di reversibilità di cui alla legge regionale n. 9 del 10 marzo 1973 e s.m.i.

3)      di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

Torna indietro