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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 5 del 10 gennaio 2017


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 70 del 14 novembre 2016

Risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2016 (artt. 39 e 59 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53).

1.   Quantificazione delle risorse decentrate per l’anno 2016

Il fondo per le risorse decentrate del personale del Consiglio regionale deve essere quantificato dall’Ufficio di presidenza nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 59 della lr 53/2012:

Art. 59 - Fondi e limiti per spese di personale.

1.    Dalla data di trasferimento del personale al ruolo unico del personale del Consiglio regionale, l’Ufficio di presidenza determina in modo autonomo le risorse destinate al proprio personale.

2.    La spesa per il personale del Consiglio è consentita nel limite massimo desumibile dalla copertura della dotazione organica di cui alla tabella 1 dell’allegato C alla presente legge, determinata in relazione ai costi derivanti dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro.

3.    Della gestione delle spese per il personale risponde in modo autonomo ed esclusivo il Consiglio regionale nei limiti stabiliti dal presente articolo.

4.    Ai fini della quantificazione della spesa per il personale e della costituzione dei fondi delle risorse decentrate per il trattamento economico accessorio dei dipendenti e dei dirigenti del Consiglio regionale, l’Ufficio di presidenza tiene conto delle disposizioni contrattuali e dei seguenti principi e criteri direttivi:

a)   la spesa sostenuta in termini di competenza dalla Giunta regionale per il personale del Consiglio regionale nel 2012 costituisce il parametro da prendere quale riferimento per determinare l’andamento della spesa per il personale del Consiglio regionale;

b)   la spesa totale sostenuta per il trattamento accessorio del personale del Consiglio regionale nel 2012 a cura della competente struttura della Giunta regionale costituisce il parametro per determinare i fondi destinati alla contrattazione decentrata integrativa del Consiglio regionale per l’anno successivo e i seguenti;

c)   per il primo anno di gestione autonoma del personale del Consiglio regionale la spesa sostenuta in termini di competenza dalla Giunta regionale per il personale del Consiglio regionale nel 2012 costituisce il monte salari iniziale su cui calcolare la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa.

5.    Alla data di trasferimento del personale al ruolo unico del personale del Consiglio regionale, successivamente alla definizione della spesa e dei fondi secondo i principi di cui al presente articolo, l’Ufficio di presidenza, annualmente, procede:

a)   alla ricognizione delle risorse assegnate al trattamento economico dei dipendenti dai contratti o dalle leggi;

b)   alla quantificazione delle medesime;

c)   alla quantificazione e all’assegnazione alla delegazione di parte pubblica delle risorse disponibili, ai sensi del comma 4, lettere b) e c) e del comma 6, per il personale del Consiglio regionale.

6.    In relazione alle esigenze organizzative conseguenti al processo di autonomia del Consiglio regionale, sino alla scadenza della legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i fondi sono quantificati entro i limiti della dotazione organica di cui alla presente legge, come da tabella 2 dell’allegato C. Annualmente l’Ufficio di presidenza distribuisce, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio di ogni anno, una quota proporzionale di tali risorse e la eventuale minore spesa derivante dall’applicazione del presente comma viene riassegnata per l’anno al fondo regionale.

7.    Dalla data di prima costituzione dei fondi per il trattamento economico accessorio dei dipendenti da parte dell’Ufficio di presidenza, le risorse, destinate al salario accessorio dei dipendenti, che specifiche leggi dello Stato o della Regione pongono a carico del bilancio del Consiglio regionale, sono assegnate ai medesimi fondi.

8.    Nel caso in cui leggi o contratti attribuiscano risorse finanziarie destinate alla retribuzione dei dipendenti, verificate le dotazioni organiche di Giunta e Consiglio al momento dell’attribuzione, il Consiglio regionale, accertata la disponibilità sul proprio bilancio, determina le proprie risorse in misura proporzionale alla Giunta e le assegna ai relativi fondi e alle pertinenti poste di bilancio.

9.    Il personale appartenente al ruolo autonomo del Consiglio regionale, collocato, di diritto, in aspettativa non retribuita con salvaguardia del trattamento economico percepito alla data dell’aspettativa, che presta, al 1° gennaio di ogni anno, attività con contratto di diritto privato a tempo determinato, nonché il personale che presta servizio presso il Consiglio regionale in posizione di comando, ai sensi del comma 6 è considerato in servizio ai fini del computo proporzionale per la determinazione dei fondi.

10.    Il Consiglio regionale nell’ambito dell’adeguamento della regione del Veneto ai principi in materia di spesa di personale di cui al comma 28 dell’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, assume quale relativo limite la spesa totale sostenuta in termini di competenza nel 2012 per il personale in servizio presso il Consiglio regionale.

Per l’anno 2016 la legge 28/12/2015, n. 208 dispone all’articolo 1, comma 236, quanto segue:

236.  Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1º gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Con delibera n. 166 del 23 dicembre 2015 l’Ufficio di presidenza ha determinato a consuntivo l’importo del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione  e di risultato del personale dirigente per l’anno 2015 in euro 799.365,91.

Pertanto, ai sensi dell’articolo 1, comma 236, della legge 208/2015, con il presente provvedimento si determina in euro 799.365,91 l’ammontare delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l’anno 2016, demandando a successivo provvedimento del dirigente del Servizio competente la determinazione a consuntivo della riduzione da operare sullo stesso in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, nonché dell’ammontare delle eventuali risorse aggiuntive che le norme di legge e dei contratti collettivi nazionali consentono di stanziare in aumento.

Con deliberazione n. 12 del 13 febbraio 2013 l’Ufficio di Presidenza ha definito la composizione della delegazione trattante di parte pubblica per il Consiglio regionale nelle persone del Segretario generale e del dirigente della Direzione amministrazione bilancio e servizi (ora dirigente capo del Servizio amministrazione bilancio e servizi come precisato nella deliberazione n. 60 del 18 luglio 2013).

Nelle more di un confronto preventivo con la Giunta regionale circa i principi generali per l’armonizzazione delle politiche del personale, con particolare riferimento ai profili attinenti al trattamento economico, e delle conseguenti intese tra Consiglio e Giunta, in data 16 settembre 2013, come da deliberazione autorizzativa dell’Ufficio di presidenza  n. 80 del 22 agosto 2013, il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica e le OO.SS. hanno sottoscritto il contratto decentrato integrativo del personale dell’area della dirigenza del Consiglio regionale. Tale contratto individua cinque differenti posizioni economiche dirigenziali e per ciascuna determina l’importo delle retribuzioni di posizione e di risultato.

Pertanto, si confermano anche per l’anno 2016 gli indirizzi cui la delegazione trattante del Consiglio regionale deve attenersi nella gestione delle relazioni sindacali in materia di contrattazione del fondo per le risorse decentrate, impartite per l’anno 2013 e recepite nel contratto decentrato del 16 settembre 2013.

Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

-     udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

-     visti gli articoli 39 e 59 della legge regionale 53/2012;

-     ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

-     a voti unanimi e palesi dei presenti;

delibera

1)    di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;

2)    di stabilire in euro 799.365,91 il fondo per le risorse decentrate del personale dirigente del Consiglio regionale per l’anno 2016;

3)    di confermare anche per l’anno 2016 gli indirizzi cui la delegazione trattante di parte pubblica del Consiglio regionale deve attenersi nella gestione delle relazioni sindacali in materia di contrattazione del fondo per le risorse decentrate, impartite per l’anno 2013 e recepite nel contratto decentrato del 16 settembre 2013;

4)    di demandare a successivo provvedimento del dirigente del Servizio competente la determinazione a consuntivo della riduzione da operare sul Fondo delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente del Consiglio regionale in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, ai sensi dell’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dell’ammontare delle eventuali risorse aggiuntive che le norme di legge e dei contratti collettivi nazionali consentono di stanziare in aumento;

5)   di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

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