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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 86 del 06 settembre 2016


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 39 del 23 giugno 2016

Piano triennale 2016 - 2018 e disciplinare per l'utilizzo del telelavoro per il personale del Consiglio regionale.

1.  LA DISCIPLINA NORMATIVA E CONTRATTUALE

Il telelavoro è stato introdotto nel pubblico impiego dall’articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191 “Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica” che, per quanto attiene all’istituto in esame, così dispone:

Art. 4 - Telelavoro

1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono avvalersi di forme di lavoro a distanza. A tal fine, possono installare, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici necessari e possono autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parità di salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro, previa determinazione delle modalità per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa.

2.  I dipendenti possono essere reintegrati, a richiesta, nella sede di lavoro originaria.

3.  Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità organizzative per l'attuazione del comma 1 del presente articolo, ivi comprese quelle per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa, e le eventuali abrogazioni di norme incompatibili. Le singole amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed adottano le misure organizzative volte al conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

[...]

5.  La contrattazione collettiva, in relazione alle diverse tipologie del lavoro a distanza, adegua alle specifiche modalità della prestazione la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti interessati. Forme sperimentali di telelavoro possono essere in ogni caso avviate dalle amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Il regolamento di cui al comma 3 dell’articolo 4 sopra riportato è stato adottato con il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70, “Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni”, che, in particolare, prevede:

Art. 3 - Progetti di telelavoro

1.  Nell'ambito degli obiettivi fissati annualmente, l'organo di governo di ciascuna amministrazione, sulla base delle proposte dei responsabili degli uffici dirigenziali generali o equiparati, individua gli obiettivi raggiungibili mediante il ricorso a forme di telelavoro, destinando apposite risorse per il suo svolgimento.

2.  Il ricorso a forme di telelavoro avviene sulla base di un progetto generale in cui sono indicati: gli obiettivi, le attività interessate, le tecnologie utilizzate ed i sistemi di supporto, le modalità di effettuazione secondo principi di ergonomia cognitiva, le tipologie professionali ed il numero dei dipendenti di cui si prevede il coinvolgimento, i tempi e le modalità di realizzazione, i criteri di verifica e di aggiornamento, le modificazioni organizzative ove necessarie, nonché i costi e i benefici, diretti e indiretti.

[...]

4.  Il progetto definisce la tipologia, la durata, le metodologie didattiche, le risorse finanziarie degli interventi di formazione e di aggiornamento, anche al fine di sviluppare competenze atte ad assicurare capacità di evoluzione e di adattamento alle mutate condizioni organizzative, tecnologiche e di processo.

5.  Il progetto è approvato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio o servizio nel cui ambito si intendono avviare forme di telelavoro, d'intesa con il responsabile dei sistemi informativi, ove presente. Quando siano interessate più strutture, il progetto è approvato dal responsabile dell'ufficio dirigenziale generale od equiparato.

[...]

Art. 4 - Assegnazione al telelavoro e reintegrazione nella sede originaria

1.  L'amministrazione assegna il dipendente al telelavoro sulla base di criteri previsti dalla contrattazione collettiva, che, fra l'altro, consentano di valorizzare i benefici sociali e personali del telelavoro.

2.  La prestazione di telelavoro può effettuarsi nel domicilio del dipendente a condizione che sia ivi disponibile un ambiente di lavoro di cui l'amministrazione abbia preventivamente verificato la conformità alle norme generali di prevenzione e sicurezza delle utenze domestiche.

3.  Il dipendente addetto al telelavoro può richiedere per iscritto all'amministrazione di appartenenza di essere reintegrato nella sede di lavoro originaria non prima che sia trascorso un congruo periodo di tempo fissato dal progetto di cui all'articolo 3.

Art. 5 - Postazione di telelavoro

1.  La postazione di telelavoro è il sistema tecnologico costituito da un insieme di apparecchiature e di programmi informatici, che consente lo svolgimento di attività di telelavoro.

2.  La postazione di telelavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura ed a spese dell'amministrazione interessata, sulla quale gravano altresì la manutenzione e la gestione di sistemi di supporto per il dipendente ed i relativi costi.

3.  I collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione di telelavoro debbono essere attivati a cura ed a spese dell'amministrazione interessata, sulla quale gravano altresì tutte le spese di gestione e di manutenzione.

4.  Sulla base di una specifica analisi dei rischi, l'amministrazione garantisce adeguati livelli di sicurezza delle comunicazioni tra la postazione di telelavoro ed il proprio sistema informativo.

5.  La postazione di telelavoro può essere utilizzata esclusivamente per le attività inerenti al rapporto di lavoro.

6.  Nell'ambito del progetto di cui all'articolo 3, le amministrazioni definiscono le modalità per assicurare adeguate comunicazioni con il contesto organizzativo nel quale il dipendente opera.

Art. 7 - Verifica dell'adempimento della prestazione

1.  Il progetto di cui all'articolo 3 determina i criteri, orientati ai risultati, per l'individuazione di parametri qualitativi e quantitativi delle prestazioni da svolgere mediante ricorso al telelavoro.

2.  La verifica dell'adempimento della prestazione è effettuata dal dirigente, alla stregua dei predetti parametri.

Art. 8 - Trattamento economico e normativo

1.  La contrattazione collettiva, in relazione alle diverse forme di telelavoro, adegua alle specifiche modalità della prestazione la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro, garantendo in ogni caso un trattamento equivalente a quello dei dipendenti impiegati nella sede di lavoro e, in particolare, una adeguata tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

2.  La contrattazione collettiva definisce le modalità per l'accesso al domicilio del dipendente addetto al telelavoro dei soggetti aventi competenza in materia di salute, sicurezza e manutenzione.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, e dell’articolo 8, comma 1, sopra riportati, è stato siglato il Contratto Collettivo Nazionale Quadro 23 marzo 2000 “Accordo quadro sul telelavoro”, che detta la seguente disciplina:

Art. 4 - Assegnazione ai progetti di telelavoro

1.  Nell'ambito dei progetti di telelavoro di cui all'art. 3 del DPR 8 marzo 1999, n. 70, l’Amministrazione procederà con le modalità previste dall’art. 4 dello stesso DPR n. 70 all’assegnazione a posizioni di telelavoro dei lavoratori che si siano dichiarati disponibili a ricoprire dette posizioni, alle condizioni previste dal progetto, con priorità per coloro che già svolgano le relative mansioni o abbiano esperienza lavorativa in mansioni analoghe a quelle richieste, tale da consentire di operare in autonomia nelle attività di competenza.

2.  In caso di richieste superiori al numero delle posizioni l’Amministrazione utilizzerà i seguenti criteri di scelta:

a) situazioni di disabilità psico-fisiche tali da rendere disagevole il raggiungimento del luogo di lavoro;

b) esigenze di cura di figli minori di 8 anni; esigenze di cura nei confronti di familiari o conviventi, debitamente certificate;

c) maggiore tempo di percorrenza dall’abitazione del dipendente alla sede.

3.  L'assegnazione a progetti di telelavoro deve consentire al lavoratore pari opportunità, quanto a possibilità di carriera, di partecipazione a iniziative formative e di socializzazione rispetto ai lavoratori che operano in sede.

4.  L'assegnazione a progetti di telelavoro non muta la natura del rapporto di lavoro in atto; tale assegnazione è revocabile a richiesta del lavoratore, quando sia trascorso il periodo di tempo indicato nel progetto e nel rispetto di ulteriori condizioni eventualmente previste nello stesso progetto (ad es.: che vi sia un sostituto), o d'ufficio da parte dell'amministrazione. In tale ultimo caso, la riassegnazione alla sede di lavoro originaria deve avvenire con modalità e in tempi compatibili con le esigenze del lavoratore, e comunque entro 10 giorni dalla richiesta, elevati a 20 giorni nel caso di cui al comma 2, lettera b), oppure nel termine previsto dal progetto.

[...]

Art. 6 - Diritti ed obblighi del lavoratore

1.  Avendo riguardo agli obiettivi ed alle modalità attuative del progetto, allo scopo anche di valorizzare l’autonomia nella gestione del tempo e dell’attività lavorativa, la prestazione del telelavoro è orientata a modelli innovativi di distribuzione dell’orario di lavoro, ferma restando la stessa quantità oraria globale prevista per il personale che presta la sua attività nella sede […]. Eventuali brevi periodi di interruzione del circuito telematico o fermi macchina dovuti a guasti non imputabili al lavoratore saranno considerati utili ai fini del completamento dell'orario di lavoro. […]

2.  Il lavoratore, nel caso in cui la postazione sia ubicata presso la sua abitazione, è tenuto a consentire, con modalità concordate, l’accesso alle attrezzature di cui ha l’uso da parte degli addetti alla manutenzione, nonché del responsabile di prevenzione e protezione e da parte del delegato alla sicurezza, per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla postazione di telelavoro e alle attrezzature tecniche ad essa collegate. Il lavoratore deve strettamente attenersi alle norme di sicurezza vigenti e alle istruzioni impartite.

3.  Al lavoratore, la cui postazione di lavoro è ubicata presso la sua abitazione, dovrà essere corrisposta una somma, che potrà per alcune spese essere anche forfettaria, a titolo di rimborso delle spese connesse ai consumi energetici e telefonici, nonché delle eventuali altre spese connesse all'effettuazione della prestazione. L'importo di tale somma, corrisposta a titolo di rimborso, da erogarsi con cadenza predeterminata, è fissato dal progetto […] e sarà rideterminato con riferimento all'andamento dei prezzi e delle tariffe dei servizi indispensabili per l'effettuazione del telelavoro.

4.  Il trattamento retributivo, tabellare e accessorio, è quello previsto dalla contrattazione collettiva, nazionale, integrativa e decentrata, che si applica ai lavoratori del comparto. Del pari, per la parte normativa (ad es.: fruizione di ferie, festività e permessi, aspettative, ecc.) si applica al lavoratore la disciplina contrattuale prevista per la generalità dei lavoratori del comparto.

5.  È garantito l’esercizio dei diritti sindacali. Il lavoratore deve poter essere informato e deve poter partecipare all'attività sindacale che si svolge in azienda, a cominciare dalla istituzione, nelle amministrazioni e negli enti che impiegano telelavoro, di una bacheca sindacale elettronica, nonché dall’utilizzo dell’e-mail con le rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro.

Inoltre, l’articolo 1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 14 settembre 2000 detta disposizioni per quanto riguarda l’attivazione del telelavoro in via sperimentale, nella forma del telelavoro domiciliare e nella forma del lavoro a distanza negli enti del comparto Regioni –Autonomie locali:

Art.1 - Disciplina sperimentale del telelavoro

1.  Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa realizzabile, con l’ausilio di specifici strumenti telematici, nella forma del telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell’attività lavorativa dal domicilio del dipendente, o nella forma del lavoro a distanza, che comporta la prestazione dell’attività lavorativa da centri appositamente attrezzati distanti dalla sede dell’ente e al di fuori del controllo diretto di un dirigente.

2.  Gli enti, […] possono definire progetti per la sperimentazione del telelavoro nei limiti e con le modalità stabilite dall’art. 3 del DPR 8.3.1999 n. 70 e dal CCNL quadro sottoscritto il 23.3.2000, al fine di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle risorse umane.

3.  I singoli partecipanti ai progetti sperimentali di telelavoro sono individuati secondo le previsioni dell’art.4 del CCNL quadro del 23.3.2000.

4.  Gli enti definiscono, in relazione alle caratteristiche dei progetti da realizzare, di intesa con i dipendenti interessati, la frequenza dei rientri nella sede di lavoro originaria, che non può comunque essere inferiore ad un giorno per settimana.

5.  L’orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene distribuito nell’arco della giornata a discrezione del dipendente in relazione all’attività da svolgere, fermo restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per comunicazioni di servizio in due periodi di un’ora ciascuno fissati nell’ambito dell’orario di servizio; in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale la durata dei due periodi si riduce del 50 %. Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni aggiuntive, straordinarie notturne o festive né permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario.

6.  Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti dall’utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore può eseguire lavori per conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa autorizzazione dell’ente.

7.  La postazione di telelavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese dell’ente, sul quale gravano i costi di manutenzione e gestione dei sistemi di supporto per il lavoratore. Nel caso di telelavoro a domicilio potrà essere installata una linea telefonica presso l’abitazione del lavoratore, con oneri di impianto ed esercizio a carico dell’ente, espressamente preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto prevede l’entità dei rimborsi, anche in forma forfettaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e telefonici, sulla base delle intese raggiunte in sede di contrattazione integrativa decentrata.

8.  Gli enti, nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipulano polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi:

-  danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;

-  danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall’uso delle stesse attrezzature.

Gli enti provvedono altresì alla copertura assicurativa INAIL.

9.  La verifica delle condizioni di lavoro e dell’idoneità dell’ambiente di lavoro avviene all’inizio dell’attività e periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l’interessato i tempi e le modalità della stessa in caso di accesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell’art.4, comma 2, del D.Lgs.n.626/1994, è inviata ad ogni dipendente, per la parte che lo riguarda.

10.  La contrattazione decentrata integrativa definisce l’eventuale trattamento accessorio compatibile con la specialità della prestazione nell’ambito delle finalità indicate nell’art. 17 del CCNL dell’1.4.1999.

11.  E’ garantito al lavoratore l’esercizio dei diritti sindacali e la partecipazione alle assemblee. In particolare, ai fini della sua partecipazione all’attività sindacale, il lavoratore deve poter essere informato attraverso la istituzione di una bacheca sindacale elettronica e l’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con le rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro.

12.  I lavoratori sono altresì invitati a partecipare alle eventuali conferenze di servizio o di organizzazione previste dall’ordinamento vigente.

[...]

2.   LA DISCIPLINA DISPOSTA CON ATTI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Nel quadro delle sopra indicate disposizioni normative e contrattuali, la Giunta regionale del Veneto con deliberazione n. 4299 del 22 dicembre 2000 ha dato avvio all’istituto del telelavoro in forma sperimentale e con la deliberazione n. 2137 del 3 agosto 2001 ne ha confermato la messa a regime.

Inoltre, con la deliberazione della Giunta regionale n. 1298 del 23 luglio 2013 “D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246, articolo 48. Piano triennale di azioni positive 2013 – 2015”, recepita con la deliberazione dell’Ufficio di presidenza del consiglio regionale n. 144 del 22 settembre 2015, tra le azioni positive sono stati previsti:

-   lo studio e la sperimentazione di forme diversificate e temporanee di telelavoro;

-   la creazione di progetti di telelavoro da mettere a bando tra il personale.

3.   L’AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE, IL JOBS ACT E LA LEGGE MADIA

L’entrata in vigore della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 di autonomia del Consiglio regionale ha segnato la separazione del ruolo del personale del Consiglio stesso da quello della Giunta regionale.

Inoltre, l’articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 (cd. “Jobs Act”) ha dato nuovo impulso alla definizione delle misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata, di cui il telelavoro, nell’ambito di un più ampio concetto di lavoro agile (smart working), è certamente una importante declinazione.

Infine, la legge 7 agosto 2015, n. 124, concernente “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, individua il telelavoro come misura organizzativa di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (v. art. 14). Le pubbliche amministrazioni sono tenute, entro tre anni, a permettere ad almeno il 10 per cento dei dipendenti di avvalersi del telelavoro o altre modalità di svolgimento spazio-temporale della prestazione lavorativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Pertanto, nelle more dell’approvazione del regolamento interno di amministrazione e organizzazione, risulta opportuno definire il piano per l’utilizzo del telelavoro per il personale del Consiglio regionale per il triennio 2016 – 2018 e la relativa disciplina, demandando:

-  al Servizio competente in materia di sistema informatico tutti gli adempimenti connessi alla predisposizione della dotazione informatica necessaria per l’attivazione delle nuove postazioni di telelavoro, compresa l’esecuzione delle verifiche tecniche previste dal Disciplinare con l’opportuno adeguamento e aggiornamento delle stesse alle regole tecniche di sicurezza previste dalla normativa vigente;

-  al Servizio competente in materia di logistica tutti gli adempimenti connessi alla fornitura del materiale logistico necessario all’attivazione delle postazioni di telelavoro, compresa l’esecuzione delle verifiche tecniche previste dal Disciplinare con l’opportuno adeguamento e aggiornamento delle stesse alle regole tecniche di sicurezza previste dalla normativa vigente;

-  al Servizio competente in materia di coperture assicurative la copertura assicurativa come specificato nel disciplinare e come previsto dalle leggi in materia.

In attuazione di quanto previsto dalla Legge Madia, vista la dotazione organica approvata con la deliberazione n. 143 del 27 dicembre 2013, ferme restando le attività non telelavorabili fissate dal piano, si ritiene di autorizzare l’attivazione di un massimo di 10 progetti di telelavoro.

Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

-     udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

-     vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53;

-     ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

delibera

  1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il Piano triennale 2016 – 2018 per l’utilizzo del telelavoro per il personale del Consiglio regionale, come risultante dall’allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento;
  2. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il Disciplinare del telelavoro per il personale del Consiglio regionale, come risultante dall’allegato B che forma parte integrante del presente provvedimento;
  3. di trasmettere la presente deliberazione alla Sezione risorse umane per gli adempimenti di competenza ai sensi di quanto previsto all'articolo 56, comma 16, della l.r. 53/2012;
  4. di demandare al Servizio competente in materia di sistema informativo tutti gli adempimenti connessi alla predisposizione della dotazione informatica necessaria per l’attivazione delle postazioni di telelavoro, compresa l’esecuzione delle verifiche tecniche previste dal Disciplinare con l’opportuno adeguamento e aggiornamento delle stesse alle regole tecniche di sicurezza previste dalla normativa vigente;
  5. di demandare al Servizio competente in materia di logistica tutti gli adempimenti connessi alla fornitura del materiale logistico necessario all’attivazione delle postazioni di telelavoro, compresa l’esecuzione delle verifiche tecniche previste dal Disciplinare con l’opportuno adeguamento e aggiornamento delle stesse alle regole tecniche di sicurezza previste dalla normativa vigente;
  6. di demandare al Servizio competente in materia di coperture assicurative la copertura assicurativa come specificato nel disciplinare e come previsto dalle leggi in materia;
  7. di stabilire che alla spesa conseguente all’attivazione delle postazioni di lavoro provvedono i dirigenti competenti individuati ai punti precedenti con propri provvedimenti nell’ambito delle risorse loro assegnate;
  8. di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

(seguono allegati)

DUPCR_2016_039_-_ALLEGATO_328752.pdf

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