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Materia: Consiglio regionale
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 18 del 16 marzo 2016
Spese di rappresentanza dell'Ufficio di presidenza della X legislatura per l'anno 2016.
Nel bilancio finanziario gestionale, approvato dall’Ufficio di presidenza con deliberazione n. 2 del 20 gennaio 2016, è iscritto il capitolo 2010.1 “Fondo spese di rappresentanza dell’Ufficio di presidenza” con uno stanziamento pari ad euro 56.800,00 per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, confermando l’importo già ridotto a partire dall’anno 2011 in attuazione dell’obiettivo di contenimento della spesa (DUPCR n. 54 del 28 luglio 2011).
Detto fondo viene utilizzato per il pagamento delle spese di rappresentanza alle quali il Presidente e gli altri componenti dell'Ufficio di presidenza devono far fronte in conseguenza della carica ricoperta. La tipologia di spese sostenibili è quella individuata dall’articolo 44 del Regolamento interno per l’amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale del Veneto, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 27 del 25/06/2008 (di seguito RIAC), che di seguito si riporta:
“Art. 44 - Spese di rappresentanza.
1. Ai fini della rendicontazione sono spese di rappresentanza quelle derivanti:
a) da manifestazioni di saluti o di auguri, anche accompagnate da piccoli doni, in occasione di eventi particolari;
b) da forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico, rese opportune per confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra organi della Regione e organi di altre amministrazioni pubbliche o soggetti che rappresentano le formazioni sociali, economiche e culturali, nazionali o internazionali;
c) da forme di ristoro finalizzate all’ospitalità o conseguenti ad eccezionali attività istituzionali;
d) da forme di partecipazione, secondo gli usi, ad eventi luttuosi che colpiscono rappresentanti dell'amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche o soggetti comunque collegati, in virtù della carica o dell'ufficio, ai fini istituzionali della Regione.”
Il fondo in parola deve essere amministrato e rendicontato secondo quanto stabilito dall’art. 45 del RIAC, che di seguito si riporta:
“Art. 45 - Spese di rappresentanza dell'Ufficio di Presidenza e spese di funzionamento dei Gruppi consiliari.
1. L’Ufficio di Presidenza determina con proprio provvedimento il fondo per le spese di rappresentanza spettante a ciascuno dei suoi componenti.
2. L'Ufficio di Presidenza approva altresì il rendiconto annuale delle somme ricevute. Le pezze giustificative delle spese effettuate dai componenti dell'Ufficio di Presidenza sono conservate presso le rispettive segreterie dei componenti stessi, a disposizione dei revisori dei conti.
3. Sul rendiconto delle spese di rappresentanza di cui al presente articolo, la struttura preposta alla ragioneria esegue un riscontro di corrispondenza contabile con le somme assegnate.
4.- 5. […]
Il predetto fondo è per prassi ripartito nel modo seguente:
- euro 18.000,00.= al Presidente del Consiglio (pari al 31,60);
- euro 10.800,00.= a ciascuno dei due Vicepresidenti (pari al 19%);
- euro 8.600,00.= a ciascuno dei due Consiglieri Segretari (pari al 15,20%);
con arrotondamento degli importi al centinaio di euro.
Si riportano di seguito le modalità gestionali approvate con la deliberazione n. 145 del 22 settembre 2015:
Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
delibera
2) di stabilire che la somma di cui sopra dovrà essere utilizzata per la tipologia di spese previste all’art. 44 del RIAC, amministrata e rendicontata secondo quanto stabilito dall’art. 45 del RIAC e con le modalità gestionali approvate con la deliberazione n. 145 del 22 settembre 2015;
3) di impegnare la somma complessiva di cui al precedente punto 1) al capitolo 2010.1 “Fondo spese di rappresentanza dell’Ufficio di presidenza” conto finanziario U. 1.03.02.02.003 a valere sulla competenza dell’esercizio finanziario 2016, del bilancio di previsione finanziario 2016-2017-2018 che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che l’obbligazione è esigibile nel 2016;
4) di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto rientra nelle tipologie di spesa soggette a limitazione ai sensi delle L.R. n. 1/2011 e L.R. n. 15/2011;
5) di pubblicare sul BURVET la presente deliberazione, a cura della Segreteria generale.
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