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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 36 del 19 aprile 2016


Materia: Consiglio regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 14 del 24 febbraio 2016

Deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 164 del 15 dicembre 2015: proroga del termine al 31 marzo 2016.

L’articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 4/2012 ha aggiunto il comma 2 bis all’articolo 19 bis della legge regionale 9/1973:

Art. 19 bis – Assegno di fine mandato

1. L’Ufficio di presidenza è autorizzato ad erogare ai consiglieri regionali, cessati dal mandato, deceduti o dimissionari, un assegno pari ad una mensilità dell’indennità consiliare per ogni anno di effettivo esercizio del mandato per gli anni fino al 2012 e di una mensilità dell’indennità di carica lorda per ogni anno di effettivo esercizio del mandato svolto successivamente al 2012. Ai fini del calcolo dell’importo dell’assegno di fine mandato spettante si tiene conto solo dei primi dieci anni di mandato.
2. Ai fini del computo del periodo di mandato per l'erogazione dell'assegno di cui al comma 1 la frazione di anno, che sia pari almeno a sei mesi e un giorno, si calcola come anno intero.
2 bis. A partire dalla decima legislatura regionale l’assegno di fine mandato è erogato ai consiglieri regionali che optano per tale trattamento e che versano la relativa quota mensile determinata dall’Ufficio di Presidenza.

 

Ai sensi dell'articolo 19 bis, comma 2 bis, della citata legge regionale, l'Ufficio di presidenza, con deliberazione n. 164 del 15 dicembre 2015, ha fissato la misura percentuale della trattenuta mensile da operare nei confronti dei consiglieri regionali e ha stabilito disposizioni volte a consentire l’esercizio del diritto di opzione per il trattamento economico dell’assegno di fine mandato, indicando il termine finale per la presentazione della richiesta al 29 febbraio 2016.

Si ritiene opportuno, nell’interesse dei consiglieri regionali, di prorogare il termine di cui sopra alla data del 31 marzo 2016, ferma restando ogni altra disposizione approvata con la suddetta deliberazione n. 164/2015.

 

Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

-      udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l’osservanza delle norme regionali e statali in materia;

-      viste le leggi regionali 9/1973, 5/1997 e 4/2012;

-      visto, in particolare, l'articolo 19 bis, comma 2 bis, della legge regionale n. 9/73 e s.m.i;

-      vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 164 del 15 dicembre 2015;

-      ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

-      a voti unanimi e palesi;

delibera

  1. di prorogare al 31 marzo 2016 il termine del 29 febbraio 2016 stabilito dalla deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 164 del 15 dicembre 2015, fermo restando ogni altro aspetto stabilito dalla predetta deliberazione;
  2. di incaricare il dirigente del Servizio affari generali di dare adeguata comunicazione ai consiglieri regionali della presente deliberazione;
  3. di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

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