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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 92 del 29 settembre 2015


Materia: Consiglio regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 133 del 25 agosto 2015

Contributo dei gruppi consiliari di cui all'articolo 3 della lr 56/84. Determinazione importo erogabile per la X legislatura.

L’articolo 14 della legge regionale 47/2012 ha così sostituito l’articolo 3 della legge regionale 56/1984:

Art. 3 - Contributi

1. Ai gruppi consiliari, costituiti ai sensi dell’articolo 42, comma 2, dello Statuto, sono assegnati, a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, contributi annui per una spesa complessiva individuata dalla Conferenza Stato-regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012.

2. La spesa complessiva di cui al comma 1 è ripartita tra i gruppi consiliari anche in ragione del numero dei consiglieri aderenti, con le modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza.

3. Se nel corso dell’anno, a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni nell’assegnazione dei contributi decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è intervenuta.

4. Al netto delle spese per il personale, il contributo di cui al comma 1 è destinato esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all’attività del Consiglio regionale in conformità a quanto previsto dalle linee guida deliberate dalla Conferenza Stato-regioni, come recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012.

5. I gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi di cui al comma 1 per finanziare, direttamente o indirettamente, attività di partiti o movimenti politici e comunque estranee ai gruppi o alle loro finalità.

6. I gruppi consiliari non possono corrispondere ai consiglieri regionali alcun rimborso spese o compenso per prestazioni d’opera intellettuale o altro.

7. I gruppi consiliari possono impiegare i contributi di cui ai commi 1 e 2 non utilizzati nell’anno di erogazione anche negli anni successivi purché entro il termine della legislatura.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 6 dicembre 2012, ha, tra l’altro, definito come segue il parametro di virtuosità che individua l’importo complessivo da erogare a titolo di contributi per il funzionamento ai gruppi consiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2013:

  • euro 5.000,00 per consigliere;
  • più un compenso complessivo pari ad euro 0,05 per abitante residente nella regione.

Sulla base dei risultati del 15° censimento generale della popolazione del 9 ottobre 2011, pubblicati sul supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana numero 294 del 18 dicembre 2012, la popolazione residente nella regione del Veneto risulta essere di 4.857.210 abitanti.

L’importo complessivo erogabile ai gruppi consiliari a decorrere dal 1° gennaio 2013 è dunque così determinato:

quota per consigliere

numero consiglieri

importo

5.000,00

60

300.000,00

quota per abitante residente

numero abitanti

 

0,05

4.857.210

242.860,50

totale

542.860,50

 

Con deliberazione n. 6 del 31 gennaio 2013 l’Ufficio di presidenza ha determinato la spesa complessiva da assegnare ai gruppi quale contributo finanziario, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legge 174/2012, convertito dalla legge 213/2012 in euro 542.860,50 (cinquecentoquarantaduemilaottocentosessanta/50) e il criterio di ripartizione fra i gruppi della stessa stabilendo di assegnare il venti per cento in misura uguale e per il restante ottanta per cento in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi stessi

Il 31 maggio 2015 si sono svolte le elezioni per il presidente della Giunta regionale ed il rinnovo del Consiglio regionale, con conseguente scioglimento dei gruppi consiliari della IX legislatura alla data del 15 giugno 2015 (data di proclamazione degli eletti per la decima legislatura).

Conseguentemente si rende ora necessario aggiornare la ripartizione tra i gruppi consiliari del contributo previsto dall’articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, come sostituito dall’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, tenuto conto della variazione del numero degli abitanti residenti nella regione e della riduzione del numero dei componenti il Consiglio regionale che passa dai precedenti 60 agli attuali 51.

Sulla base dei dati ufficiali messi a disposizione dall’Istat nel sito istituzionale e riportati nella tabella 1, allegata al presente provvedimento, la popolazione residente nella regione del Veneto risulta essere, alla data del 1° gennaio 2015 di 4.927.596 abitanti.

L’importo complessivo erogabile ai gruppi consiliari a decorrere dal 1° luglio 2015 è dunque così determinato:

quota per consigliere

numero consiglieri

importo

5.000,00

51

255.000,00

quota per abitante residente

numero abitanti

 

0,05

4.927.596

246.379,80

totale

501.379,80

 

Appare equo e ragionevole ripartire la spesa complessiva di cui trattasi in parte in misura eguale tra i gruppi, in ragione delle spese fisse minime di funzionamento di ciascun gruppo, e in parte in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi medesimi.

Si propone di suddividere la spesa complessiva di cui trattasi per il venti per cento in misura uguale e per il restante ottanta per cento in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi stessi.

Le comunicazioni di costituzione dei nuovi gruppi consiliari sono pervenute al protocollo regionale nei giorni 30 giugno e 1 luglio 2015.

Il risultato, sulla base del numero e della consistenza dei gruppi costituiti risulta essere riportato nelle tabelle A1), B1) con decorrenza 1 luglio 2015 e A2), B2) con decorrenza 1 agosto 2015, allegate al presente provvedimento.

Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

-      udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l’osservanza delle norme regionali e statali in materia;

-      visto il decreto legge 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 213/2012

-      viste le leggi regionali 56/1984 e 47/2012;

-      ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

-      a voti unanimi e palesi;

delibera

  1. di definire, per la X Legislatura, la spesa complessiva annua da assegnare ai gruppi consiliari quale contributo per le spese di funzionamento, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto legge 174/2012, convertito dalla legge 213/2012, in ragione dei criteri e delle modalità di calcolo descritti in premessa, in euro 501.379,80 (cinquecentounomilatrecentosettantanove/80);
  2. di ripartire la spesa complessiva di cui al punto 1) tra i gruppi consiliari, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, come sostituito dall’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, come da tabelle A1), B1) con decorrenza 1 luglio 2015 e A2), B2) con decorrenza 1 agosto 2015 che formano parte integrante del presente provvedimento e che saranno aggiornate, secondo le variazioni del numero dei gruppi e della loro consistenza numerica con successivi appositi provvedimenti dell’Ufficio di Presidenza;
  3. di rideterminare la spesa complessiva limitatamente all’anno 2015 in euro 476.166,96;
  4. di aumentare di euro 204.735,96 l’impegno n. 54/2015 al capitolo 5000 (Contributo per le spese di funzionamento - art. 3 L.R. 27.11.84, n. 56 e s.m.i.) del bilancio di previsione 2015 che presenta la necessaria disponibilità;
  5. di stabilire che il contributo annuo spettante di cui alle tabelle A1) e A2) allegate al presente provvedimento saranno erogato in quote mensili entro il giorno 10 del mese di riferimento con apposito atto di liquidazione della struttura competente;
  6. di dare atto che la spesa di cui si dà attuazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi delle lr 1/2011 e lr 15/2011;
  7. di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

(seguono allegati)

DUPCR_2015_133_TABELLE_A1_306696.pdf
DUPCR_2015_133_TABELLE_A2_306696.pdf
DUPCR_2015_133_TABELLE_B1_306696.pdf
DUPCR_2015_133_TABELLE_B2_306696.pdf

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