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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 74 del 28 luglio 2015


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 77 del 28 maggio 2015

Fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente e aggiornamento degli indirizzi per la gestione delle relazioni sindacali in materia di criteri per la ripartizione e la destinazione delle stesse (artt. 39, comma 2, e 59 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53).

1.   Quantificazione delle risorse decentrate per l’anno 2015

Il fondo per le risorse decentrate del personale del Consiglio regionale deve essere quantificato dall’Ufficio di presidenza nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 59 della lr 53/2012:

Art. 59 - Fondi e limiti per spese di personale.

1.    Dalla data di trasferimento del personale al ruolo unico del personale del Consiglio regionale, l’Ufficio di presidenza determina in modo autonomo le risorse destinate al proprio personale.

2.    La spesa per il personale del Consiglio è consentita nel limite massimo desumibile dalla copertura della dotazione organica di cui alla tabella 1 dell’allegato C alla presente legge, determinata in relazione ai costi derivanti dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro.

3.    Della gestione delle spese per il personale risponde in modo autonomo ed esclusivo il Consiglio regionale nei limiti stabiliti dal presente articolo.

4.    Ai fini della quantificazione della spesa per il personale e della costituzione dei fondi delle risorse decentrate per il trattamento economico accessorio dei dipendenti e dei dirigenti del Consiglio regionale, l’Ufficio di presidenza tiene conto delle disposizioni contrattuali e dei seguenti principi e criteri direttivi:

a)    la spesa sostenuta in termini di competenza dalla Giunta regionale per il personale del Consiglio regionale nel 2012 costituisce il parametro da prendere quale riferimento per determinare l’andamento della spesa per il personale del Consiglio regionale;

b)    la spesa totale sostenuta per il trattamento accessorio del personale del Consiglio regionale nel 2012 a cura della competente struttura della Giunta regionale costituisce il parametro per determinare i fondi destinati alla contrattazione decentrata integrativa del Consiglio regionale per l’anno successivo e i seguenti;

c)    per il primo anno di gestione autonoma del personale del Consiglio regionale la spesa sostenuta in termini di competenza dalla Giunta regionale per il personale del Consiglio regionale nel 2012 costituisce il monte salari iniziale su cui calcolare la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa.

 5.    Alla data di trasferimento del personale al ruolo unico del personale del Consiglio regionale, successivamente alla definizione della spesa e dei fondi secondo i principi di cui al presente articolo, l’Ufficio di presidenza, annualmente, procede:

a)    alla ricognizione delle risorse assegnate al trattamento economico dei dipendenti dai contratti o dalle leggi;

b)    alla quantificazione delle medesime;

c)    alla quantificazione e all’assegnazione alla delegazione di parte pubblica delle risorse disponibili, ai sensi del comma 4, lettere b) e c) e del comma 6, per il personale del Consiglio regionale.

6.    In relazione alle esigenze organizzative conseguenti al processo di autonomia del Consiglio regionale, sino alla scadenza della legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i fondi sono quantificati entro i limiti della dotazione organica di cui alla presente legge, come da tabella 2 dell’allegato C. Annualmente l’Ufficio di presidenza distribuisce, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio di ogni anno, una quota proporzionale di tali risorse e la eventuale minore spesa derivante dall’applicazione del presente comma viene riassegnata per l’anno al fondo regionale.

7.    Dalla data di prima costituzione dei fondi per il trattamento economico accessorio dei dipendenti da parte dell’Ufficio di presidenza, le risorse, destinate al salario accessorio dei dipendenti, che specifiche leggi dello Stato o della Regione pongono a carico del bilancio del Consiglio regionale, sono assegnate ai medesimi fondi.

8.    Nel caso in cui leggi o contratti attribuiscano risorse finanziarie destinate alla retribuzione dei dipendenti, verificate le dotazioni organiche di Giunta e Consiglio al momento dell’attribuzione, il Consiglio regionale, accertata la disponibilità sul proprio bilancio, determina le proprie risorse in misura proporzionale alla Giunta e le assegna ai relativi fondi e alle pertinenti poste di bilancio.

9.    Il personale appartenente al ruolo autonomo del Consiglio regionale, collocato, di diritto, in aspettativa non retribuita con salvaguardia del trattamento economico percepito alla data dell’aspettativa, che presta, al 1° gennaio di ogni anno, attività con contratto di diritto privato a tempo determinato, nonché il personale che presta servizio presso il Consiglio regionale in posizione di comando, ai sensi del comma 6 è considerato in servizio ai fini del computo proporzionale per la determinazione dei fondi.

10.    Il Consiglio regionale nell’ambito dell’adeguamento della regione del Veneto ai principi in materia di spesa di personale di cui al comma 28 dell’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, assume quale relativo limite la spesa totale sostenuta in termini di competenza nel 2012 per il personale in servizio presso il Consiglio regionale.

Con deliberazione n. 32 del 20 maggio 2014 è stato fissato nell’importo di euro 1.750.000,00 il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale del Consiglio regionale per l’anno 2013 e in via provvisoria per l’anno 2014, demandando al Servizio amministrazione bilancio servizi la determinazione dello stesso a consuntivo secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 2-bis, del dl 78/2010 e le modalità attuative stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in particolare con le circolari n. 12 del 2011 e n. 15 del 2014.

Poiché i criteri per la ripartizione e per la destinazione delle risorse decentrate sono - secondo quanto disposto dall’articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1° aprile 1999, nonché dall’articolo 8 del contratto collettivo decentrato integrativo del Consiglio regionale sottoscritto il 16 settembre 2013 - materia di contrattazione con le organizzazioni sindacali, con il medesimo atto l’Ufficio di presidenza ha provveduto ad aggiornare, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, della lr 53/2012, gli indirizzi per la gestione delle relazioni sindacali nella materia di cui trattasi alla delegazione trattante formulati con la deliberazione n. 114 dell’8 ottobre 2013.

Con il presente provvedimento si conferma per l’anno 2015 l’ammontare delle risorse decentrate in euro 1.750.000,00, di cui euro 132.000,00 per le prestazioni di lavoro straordinario, demandando al dirigente del Servizio competente la determinazione dello stesso a consuntivo in applicazione di quanto previsto all’articolo 9, comma 2 bis, del dl 78/2010 e delle circolari esplicative della Ragioneria generale dello Stato e tenuto conto delle risorse aggiuntive che le norme dei contratti collettivi nazionali consentono di stanziare in aumento.   

Inoltre, si provvede ad aggiornare gli indirizzi approvati con le deliberazioni n. 114 dell’8 ottobre 2013 e n. 32 del 20 maggio 2014 cui la delegazione trattante del Consiglio regionale si atterrà nella gestione delle relazioni sindacali in materia di contrattazione del fondo per le risorse decentrate, come riportato nell’allegato A al presente provvedimento per formarne parte integrante

Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

-     udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

-     visti gli articoli 39 e 59 della legge regionale 53/2012;

-     ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

-     a voti unanimi e palesi dei presenti;

delibera

1)   di fissare, per le motivazioni indicate in premessa, nell’importo di euro 1.750.000,00 il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente del Consiglio regionale per l’anno 2015, demandando al dirigente del Servizio consiliare competente la determinazione dello stesso a consuntivo in applicazione di quanto previsto all’articolo 9, comma 2 bis, del dl 78/2010 e delle circolari esplicative della Ragioneria generale dello Stato e tenuto conto delle risorse aggiuntive che le norme dei contratti collettivi nazionali consentono di stanziare in aumento;

2)   di aggiornare gli indirizzi approvati con le deliberazioni n. 114 dell’8 ottobre 2013 e n. 32 del 20 maggio 2014 cui la delegazione trattante del Consiglio regionale si atterrà nella gestione delle relazioni sindacali in materia di contrattazione del fondo per le risorse decentrate, come riportato nell’allegato A al presente provvedimento per formarne parte integrante;

3)   di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

(seguono allegati)

DUPCR_2015_077_allegato_302269.pdf

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