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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 74 del 28 luglio 2015


Materia: Consiglio regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 67 del 21 maggio 2015

Liquidazione dell'assegno di fine mandato, di cui all'art. 19 bis della legge regionale 9/1973, all'ex consigliere regionale Marialuisa Coppola.

1. L’istituto dell’assegno di fine mandato

La legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 disciplina il trattamento indennitario differito dei consiglieri regionali, il quale comprende, oltre all’assegno vitalizio e la relativa reversibilità, l’assegno di fine mandato.

L’assegno di fine mandato si configura quale erogazione di una indennità differita corrisposta a titolo di contributo al reinserimento lavorativo alla cessazione del mandato consiliare per i consiglieri che per l’esercizio del mandato consiliare hanno interrotto la propria attività lavorativa e come indennità sostitutiva del trattamento di fine servizio/rapporto che i consiglieri che sono dipendenti non maturano nel periodo di sospensione del proprio rapporto di lavoro (aspettativa non retribuita).

2. Le recenti modifiche di contenimento dell’istituto dell’assegno di fine mandato

Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 47/2012, di recepimento del decreto legge 174/2012, riducendo l’importo dell’indennità di carica dei consiglieri che costituisce la base di calcolo dell’assegno di fine mandato, ne ha indirettamente ridotto l’importo; inoltre, sostituendo come segue il comma 1 dell’articolo 19 bis della legge regionale 9/1973, ha fissato un tetto allo stesso:

Art. 19 bis.

1. L’ufficio di presidenza è autorizzato ad erogare ai consiglieri regionali, cessati dal mandato, deceduti o dimissionari, un assegno pari ad una mensilità dell’indennità consiliare per ogni anno di effettivo esercizio del mandato per gli anni fino al 2012 e di una mensilità dell’indennità di carica lorda per ogni anno di effettivo esercizio del mandato svolto successivamente al 2012. Ai fini del calcolo dell’importo dell’assegno di fine mandato spettante si tiene conto solo dei primi dieci anni di mandato.

3. L’assegno di fine mandato spettante all’ex consigliere regionale Marialuisa Coppola

L’ex consigliere regionale Marialuisa Coppola, dichiarata decaduta dal mandato dal 19 novembre 2014 per effetto della sentenza n. 2613/14 della Corte d’Appello di Venezia, ha chiesto, con nota del 20 aprile 2015 (prot. n. 7951 del 22 aprile 2015), l’erogazione dell’assegno di fine mandato.

Per il periodo svolto dall’inizio del mandato sino al 31 dicembre 2012 l’importo base per il calcolo degli assegni di fine mandato è pari ad una mensilità dell’indennità consiliare per ogni anno di effettivo esercizio del mandato. L’indennità consiliare è, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10 della legge regionale 9/1973, come modificato dal comma 1 dell’articolo 3, della legge regionale 4/2012:

Art. 10.

1.   (..)

2.   Ai soli fini della determinazione dell’assegno vitalizio e dell’assegno di fine mandato, l’indennità consiliare lorda è pari all’ottanta per cento dell’indennità parlamentare alla data del 31 dicembre 2010, ridotta del 5 per cento.

L’ammontare dell’indennità consiliare è stato determinato in euro 8.894,77 con decreto del dirigente della direzione amministrazione bilancio e servizi n. 9 del 13 febbraio 2012.

Per gli anni o per i mesi di esercizio del mandato successivi al 31 dicembre 2012, l’importo base per il calcolo degli assegni di fine mandato sarà pari ad euro 6.600,00, importo attuale dell’indennità di carica così come stabilito dall’articolo 19 bis della legge regionale 9/1973.

Ai fini del calcolo dell’importo dell’assegno di fine mandato spettante si tiene conto solo dei primi dieci anni di mandato.

Conseguentemente si rende ora necessario liquidare all’ex consigliere regionale Marialuisa Coppola l’assegno di fine mandato come da allegato prospetto A) che forma parte integrante del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

-      udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l’osservanza delle norme regionali e statali in materia;

-      viste le leggi regionali 9/1973, 1/2011, 15/2011, 4/2012 e 47/2012;

-      visto il decreto del dirigente della direzione amministrazione bilancio e servizi n. 9 del 13 febbraio 2012;

-      vista la richiesta dell’ex consigliere regionale Marialuisa Coppola del 20 aprile 2015 (prot. n. 7951 del 22 aprile 2015);

-      visto il Regolamento interno per l’amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale, approvato con delibera consiliare n. 27 del 25 giugno 2008;

-      ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

-      a voti unanimi e palesi;

delibera

  1. di liquidare a favore dell’ex Consigliere regionale Marialuisa Coppola l’assegno di fine mandato previsto dall’articolo 19 bis della legge regionale 9/1973 nella misura lorda determinata nell’allegato A) che forma parte integrante del presente provvedimento;
  2. di impegnare la somma di euro 96.300,00 (di cui euro 7.297,17 di irap a carico del Consiglio regionale) al cap. 1040 “Assegno di fine mandato (art. 3 legge regionale 26/1975 e successive modificazioni – legge regionale 28/1996)” del bilancio di previsione 2015, che presenta la necessaria disponibilità;
  3. di dare atto che la spesa di cui si dà attuazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi delle lr 1/2011 e lr 15/2011;
  4. di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

(seguono allegati)

DUPCR_2015_067_ALLEGATO_302252.pdf

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